Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
La condotta del sindaco di un comune che, a seguito di una discussione privata, fa assoluto divieto ad un arbitro di calcio di accedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo ed a tempo indeterminato nello stadio comunale, pur se affetta da grave sviamento di potere, essendo solo genericamente illegale, non può qualificarsi come attività viziata da violazione di legge idonea ad integrare il reato di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2000, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 03/04/2000
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 699
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 49326/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GA UI, n. a Cavallirio il 27.2.1939
avverso la sentenza in data 27 settembre 1999 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Mario Contaldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 27 settembre 1999, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 25 marzo 1997 del Tribunale di Novara, appellata da GA UI, con la quale il medesimo era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 323 comma primo c.p., "perché, agendo nella sua qualità di Sindaco di
Cavallirio (...), al fine di arrecare un danno ingiusto al sig. ZZ NI, con il quale aveva avuto una discussione per motivi del tutto indipendenti da questioni inerenti alle sue funzioni pubbliche di Sindaco ed in particolare per questioni eminentemente private e che nessun rapporto presentavano con l'interesse pubblico, abusava del suo ufficio, ponendo in essere un arbitrario ed abnorme provvedimento del Sindaco, con il quale faceva assoluto divieto al ZZ di accedere a qualsiasi titolo e per nessun motivo ed a tempo indeterminato alle strutture sportive di proprietà comunale di via alla Strona n. 16 e ciò al fine esclusivo di recare danno al ZZ abusando delle sue pubbliche funzioni, fatto commesso in Cavallirio il 10 marzo 1996".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che, con un primo motivo, ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione, non essendosi considerato che l'atto amministrativo addebitato al sindaco era da qualificare nullo, e, quindi, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto giuridico, e, in particolare, a ledere il diritto soggettivo del privato. Dal che derivava la insussistenza della figura delittuosa contestata.
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale, in quanto nella specie non poteva dirsi realizzata la ritenuta violazione dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in tema di ordinanze contingibili e urgenti,
dato che il provvedimento incriminato: era a tempo indeterminato;
era privo di alcuna adeguata motivazione;
disponendo il divieto di accedere alle strutture sportive del Comune incideva su diritti costituzionalmente garantiti. In realtà l'atto in questione era del tutto atipico, e, come tale, inidoneo a determinare una specifica violazione di legge. In ogni caso, a tutto concedere, configurando il provvedimento quale ordinanza contingibile e urgente, si tratterebbe allora di un atto extra ordinem, adottabile, come riconosciuto dalla dottrina, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Con un ultimo motivo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza del requisito del "danno ingiusto", posto che il provvedimento non fu di fatto idoneo a impedire al m.llo ZZ i suoi normali compiti di vigilanza sul territorio, come risulta dalla testimonianza del col. Pasquale Muggeo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Novara, il quale ha riferito che non si era mai verificata la necessità di impiegare il ZZ nel Comune di Cavallirio e che, ove ciò fosse stato necessario, egli lo avrebbe certamente destinato a compiti di istituto in tale territorio, senza sentirsi in alcun modo ostacolato a ciò dal provvedimento sindacale.
Diritto
Il ricorso, sia pure per considerazioni in parte diverse da quelle svolte dal ricorrente, è fondato.
Il provvedimento incriminato, redatto su carta intestata del Comune di Cavallirio, regolarmente protocollato, intestato "Provvedimento del Sindaco", sottoscritto dal GA nella qualità di Sindaco, e indirizzato "al Sig. ZZ NI" (oltre che, per conoscenza, al Prefetto, al Comando provinciale e locale dei Carabinieri e al Comitato provinciale Gioco calcio), inibiva al predetto soggetto "di accedere a qualsiasi titolo e per nessun motivo e a tempo indeterminato alle strutture sportive di proprietà comunale di Via alla Strona 16".
Si tratta, all'evidenza, come del resto ammesso dallo stesso ricorrente, di un provvedimento abnorme, motivato da ragioni di ritorsione privata.
Ai fini della verifica della integrazione degli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio contestato all'imputato, quali delineati dalla novella recata dalla legge 16 luglio 1997, n.234, va tuttavia verificato se tale atto rientrasse in alcuna delle funzioni astrattamente ricollegabili alla sfera di attribuzioni del Sindaco e, in caso positivo, se il concreto esercizio di una simile funzione abbia configurato una violazione di legge o di regolamento. Ora, quanto al primo aspetto, va infatti rilevato che la condotta presa in considerazione dalla norma incriminatrice deve realizzarsi "nello svolgimento delle funzioni o del servizio" del pubblico ufficiale (v., tra le altre, Cass., sez. 6^, u.p. 25 febbraio 1998, Percoco;
Cass., sez. 6^, 22 giugno 1998, Scioratto). Certamente, la funzione esercitata non rientrava nell'ambito delle attribuzioni spettanti al Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come si ricava agevolmente dall'elenco contenuto nella citata disposizione. In particolare, la materia, evocata sia dai giudici di merito sia dal ricorrente, dei provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale (adottabili "al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini": v. comma 2 dell'art. 38) appare del tutto estranea al provvedimento de quo;
e del resto, al di là dell'aspetto oggettivo, non può dirsi che ad essa si sia in qualche modo richiamato, anche implicitamente, l'atto incriminato.
Riguardando le modalità di accesso a un campo sportivo comunale, bene patrimoniale indisponibile dell'ente territoriale, in quanto "destinato a un pubblico servizio" (v. art. 826 comma secondo c.c., nonché, in giurisprudenza, per tale specifica affermazione,
Sez. un. civ., sentenze n. 7710 del 1998, n. 11219 del 1997; n. 10199 del 1994; n. 1161 del 1989), il provvedimento in questione atteneva invece alle attribuzioni del sindaco quale organo di vertice rappresentativo dell'ente territoriale (art. 36 l. n. 142 del 1990), in particolare, con riferimento alla amministrazione dei beni comunali.
Ciò, dal punto di vista soggettivo, trova conferma nelle difese dell'imputato, il quale, a quanto si ricava dalla sentenza di primo grado, ha affermato di aver emesso il provvedimento in quanto "legale rappresentante di una proprietà" (si intende, comunale), al quale doveva, a suo avviso, riconoscersi "il diritto di impedire l'accesso a chiunque" (...) "come qualsiasi altro proprietario che può dire 'tu puoi venire a casa mià". Egli al riguardo ha aggiunto che l'accesso al campo era riservato ai residenti, e che l'arbitro non era "un cittadino di Cavallirio".
In concreto, tuttavia, il provvedimento sindacale venne emesso per finalità del tutto estranee all'interesse pubblico. Originato, come risulta pacifico, da una lite di natura privata (avendo il GA avuto il diverbio con il ZZ nella sua veste di presidente della locale squadra di calcio), esso appare altresì motivato da un intento di personale ritorsione, e in questo senso è stato apprezzato dai giudici di merito.
Ammesso anche che il campo comunale, per le normali attività sportive dei cittadini di Cavallirio, fosse esclusivamente a questi riservato, certamente non era consentito impedirne nominatim l'accesso "a qualsiasi titolo" e "a tempo indeterminato" al ZZ, tanto più che quest'ultimo avrebbe potuto tornare a presiedere, quale arbitro designato dalle competenti autorità sportive, ulteriori partite di calcio, e quindi svolgere un incarico del tutto coerente con la destinazione dell'impianto comunale a finalità di interesse pubblico.
Consegue che il GA ha usato i suoi poteri di autotutela in merito all'uso di beni comunali per uno scopo distorto rispetto a quello coessenziale a ogni pubblica funzione, avendo egli agito per rancore. perseguendo uno scopo di punizione privata in luogo dell'interesse della collettività.
Tuttavia, questo censurabile comportamento, pur integrando un grave sviamento di potere, non è idoneo a integrare il reato di cui all'art. 323 c.p.. È vero che il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge (e quindi per uno scopo personale o egoistico o comunque estraneo alla pubblica amministrazione), in vista del quale esso è attribuito, si pone, per ciò solo, fuori dallo schema di legalità (cfr. Cass., sez. 6^, u.p. 9 febbraio 1998, Mannucci); ma ciò che rileva ai fini della punibilità per il reato in esame non è una condotta genericamente illegale del pubblico ufficiale ma, per quel che qui interessa, il compimento di un'attività viziata da violazione di legge o di regolamento, che nella specie non ricorre.
Consegue che, in difetto di questo necessario elemento costitutivo del reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000