Sentenza 20 gennaio 2001
Massime • 1
Il carattere retributivo di una determinata erogazione, corrisposta al personale dell'ENEL, non è sufficiente per ritenerla parte della retribuzione contributiva computabile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, secondo la specifica disciplina normativa del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, occorrendo invece che della detta erogazione (nella specie, "compensi non assorbibili" e "compenso di maggiori prestazioni") sia altresì accertata la riconducibilità ad uno degli specifici elementi retributivi tassativamente indicati nell'elenco di cui agli art. 14 legge n. 293 del 1956, 1 legge n. 53 del 1963 e 2 legge 1079 del 1971.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. MA PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. IE CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS IE, AR LD, OF TO, UT OR, DI IL CO, RI RO, NT RO, MI MA, UC FE, ZO UI IE, ZO PI OL, ZO ZI, MI ER DO ZO, (gli ultimi quattro in qualità di eredi del Sig, ZO SA), tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIORGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI UI, TADRIS ZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19456/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/10/97 R.G.N. 57476/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. RO CUOCO;
udito l'Avvocato ANTONINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, inammissibilità del secondo motivo ed in subordine rigetto dello stesso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro, RO OS ed altri ex dipendenti dell'ENEL chiesero la riliquidazione della pensione di vecchiaia, con inclusione, nella base imponibile, dei compensi non assorbibili e del compenso di maggiori prestazioni (CMP), la cui natura retributiva era stata giudizialmente accertata con pregresso giudicato. I ricorrenti rilevavano che il compenso aggiuntivo speciale, di cui inizialmente godevano in relazione al maggiore impegno richiesto dalle loro mansioni, non essendo stato assoggettato a contribuzione, era stato escluso dalla base retributiva;
e tuttavia. in quanto retribuzione, l'emolumento era parte della base imponibile di cui all'art. 14 della legge n. 293 del 1956, e pertanto della base retributiva pensionabile.
Il Pretore, rilevando che della base imponibile sono parte solo gli elementi retributivi della categoria cui l'iscritto appartiene, e che il compenso in controversia era attribuito ad personam, in relazione a particolari mansioni, e pertanto non era parte della base imponibile, respinse la domanda.
Con sentenza del 28 ottobre 1997 il Tribunale di Roma respinse l'appello, confermando anche la motivazione pretorile, e sottolineando, in particolare, la tassatività delle parti integranti la retribuzione contributiva (minimo di stipendio della categoria, indennità di contingenza, aumenti di anzianità, indennità di mensa, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità); ed i compensi in controversia, erogati ad personam, erano in rapporto di sinallagmaticità non con l'appartenenza ad una categoria, bensì con prestazioni qualitativamente (oltre che quantitativamente) diverse dalle mansioni di categoria. E poiché la legge, nel fissare, anche al fine di assicurare uniformi trattamenti previdenziali, la tassatività degli elementi della retribuzione contributiva, non conferisce alcuna delega a fonti diverse, erano irrilevanti sia l'invocata circolare INPS del 21 dicembre 1989, sia l'invocata discrezionalità delle parti collettive (che la legge non prevede). Per la cassazione di questa sentenza ricorrono RO OS e gli altri iniziali ricorrenti, percorrendo le linee di due motivi. Resiste l'INPS con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e dell'art. 14 della legge 31 marzo 1956 n. 393, 1 ricorrenti sostengono che
1. la questione in controversia è la riconducibilità del CMP al "minimo di stipendio e paga della categoria di appartenenza";
2. la norma doveva essere interpretata in base all'evoluzione della contrattazione collettiva;
ciò aveva fatto l'INPS con la circolare 21 dicembre 1989 n. 271, parificando al minimo i livelli salariali di categoria, i livelli di funzione, ed il livello di professionalità;
3. ciò era coerente anche con l'art. 17 del c.c.n.l. 22 aprile 1986, che demanda ad una commissione l'individuazione dei livelli nell'ambito delle singole qualifiche (individuazione effettuata prima del passaggio dei lavoratori all'ENEL, e con il passaggio, essendo conservati funzioni e compensi, era stato conservato il livello professionale collegato a specifiche funzioni); ed invero, la contrattazione collettiva aveva istituzionalizzato le funzioni ed il relativo compenso, e, per l'art. 17 quarto comma del c.c.n.l. 22 aprile 1986, lo stipendio era costituito dal minimi e dal corrispettivi spettanti come supplementi dei minimi, dai livelli di professionalità e dai livelli di funzione;
4. il compenso in esame non era legato alla categoria, ne' alle caratteristiche individuali del lavoratore, bensì alla natura della prestazione, qualitativamente diversa;
ed era eguale, per tutte le categorie, per essere dato a tutti coloro che svolgessero determinate mansioni, e per tutte le mensilità contrattuali e per il premio di produzione (non era ad personam bensì esteso a tutti, in relazione alla mansione, e dato con continuità e fissità): ciò conferiva al compenso il carattere della generalità, e, pur investendo una pluralità di categorie, configurava una sottocategoria (trasversale).
Il motivo è infondato. Come questa Corte ha affermato (Cass. 24 agosto 1991 n. 9097), "il carattere retributivo di una determinata erogazione, corrisposta al personale dell'ENEL, non è sufficiente per ritenerla parte della retribuzione contributiva computabile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, secondo la specifica disciplina normativa del Fondo di previdenza per i dipendentì dell'ENEL e delle aziende elettriche private, occorrendo invece che della detta erogazione sia altresì accertata la riconducibilità ad uno degli specifici elementi retributivi tassativamente indicati nell'elenco di cui agli artt. 14 della legge 31 marzo 1956 n. 293, 1 della legge 3 febbraio 1963 n. 53 e 2 della legge 25 novembre 1971 n. 1079". Come è stato ripetutamente affermato (e plurimis, Cass. cit.), non può considerarsi sufficiente il riconoscimento della natura retributiva di una determinata erogazione, ai fini contributivi, poiché l'anzidetta normativa ha per oggetto non tutti gli elementi della retribuzione, bensì solo quelli "tassativamente indicati dalla legge.
E gli elementi della retribuzione contributiva, tassativamente fissati dalla legge, sono solo il minimo di stipendio della categoria, l'indennità di contingenza, gli aumenti per anzianità, l'indennità di mensa, la tredicesima mensilità e la quattordicesima erogazione dell'anno.
Nel contempo, come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 25 febbraio 1988 n. 2032), l'accertamento del giudice di merito circa la natura individuale o collettiva della pattuizione inerente ad un determinato compenso, in quanto relativo ad una particolare prestazione o a mansione della categoria, in quanto sostenuto da adeguata e corretta motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. E nel caso in esame il giudice di merito, richiamando la stessa sentenza invocata dal lavoratori, ha adeguatamente motivato l'affermazione per cui i compensi in esame non erano parte integrante dei "minimi retributivi della categoria, bensì erano erogati ad personam, a singoli lavoratori (e non a tutti gli appartenenti ad una determinata categoria), in rapporto sinallagmatico con prestazioni speciali esulanti dalle mansioni di categoria, e connessi a prestazioni qualitativamente e non solo quantitativamente diverse da quelle della categoria di appartenenza.
Con il secondo motivo, deducendo per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 14 lettere "e" ed "f" della legge 31 marzo 1956 n. 393, i ricorrenti sostengono che con l'appello essi avevano evidenziato che il CMP concorreva alla formazione della tredicesima e della quattordicesima, ed il Tribunale non aveva esaminato questo autonomo corpo della domanda, che, pur parte della più ampia richiesta, era fondato su una disciplina specifica.
Anche questo motivo è infondato. La circostanza che un compenso concorra a costituire la tredicesima e la quattordicesima mensilità non conferisce al compenso stesso la natura di retribuzione contributiva. Ed invero, poiché sono retribuzione contributiva solo gli elementi tassativamente indicati dalla legge, fra i quali anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il compenso diventa parte integrante della retribuzione contributiva solo nella quantitativa misura in cui è parte di queste mensilità aggiuntive:
ciò, non per la sua natura di autonomo compenso, bensì per il suo essere parte di queste mensilità.
E pertanto l'oggetto dell'omessa lamentata pronuncia (da parte Tribunale) resta privo della necessaria decisività. Il ricorso deve essere respinto. Ed i ricorrenti, anche in considerazione dell'iter processuale, devono essere condannati al o&amento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di lire 11.000, oltre a lire 4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2001