Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTED REGISTRAZIONE CC. 88861 Di Art. 13 quinques legge 26/5/84-1° 153, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco 05446/03 Tribu SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazioni terremoto Composta dagli Ill. R.G. N. 17501/01 CRISARELA ORISTANO Presidente Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 11363 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Ud. 20/09/02 Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere CORTE SYRI MA DI C Dott. Achille MELONCELLI - Consigliore CAMPIONE (1 ha pronunciato la seguente M. Food SENTENZA sul ricorso proposte da: MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DETLE ENTRATE, i Il persona de_ Ministro Pro tempore, elettivarente 12. domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
II DR;
*2002
- intimato -
کبھی 3259 Commissione avver30 ia sen Lenzā n] 264/00 della tributaria regional di PERUGIA, depositata 06/05/00; udita la relazione deila svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliero Dott. Antonio MERONE;
udito i P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha conclusC per il rigetto del ricorso.. 1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1.Il sig. AN AD, residente in uno de comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo ave- re beneficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies dol d. 1. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'armo successivo, ha detratio dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione поп spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car tella di paçamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia il primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle ? : finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, COMMA 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, 1. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza ci questa Corte.
2.2.L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 his del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempro letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, . 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in - il quale prevede che le Legge 28 febbraio 1986, n. 46 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, 80- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del . . 20 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, гол concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRFEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, pcsto in relazione all'art. 11 della legge 10 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- Un' minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della 50- spensione, ai netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il collegio che non vi siano motivi per disccstarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Consequentemente, i ricorso deve essere zigettato. Nulla è dovuto per 1E spese, alleso che la parte vittoriosa non na svolto alcuna attività proces- suale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 20 settembre 2002. I Presidente (d). Francesco Cristarella Orestano C all Out Il Consigliere estensore (dr. Anto DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi ▼▼ APR 2013 IL CANCELLIERE CI IL CANCELESTE Dr. Ennio Anicone Dr. Enryo Amicone