Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7569 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 7500/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi, Şig Dott. Antonio Presidente R.G.N. 15198/00 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 17365 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.14/02/01 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Gianfranco SERVELLO - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: J. 2001 IL CANCELLIERE LUCCHINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO MASOTTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA GALIZIA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DIpresso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO LAURITA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 767 -1- avverso la sentenza n. 10247/95 della CORTE SUPREMA DI DI ROMA, depositata il 28/09/95 R. G. N. CASSAZIONE e contro surten as Tubusled Hoters = 555 3108/99 dep! Ze 1/1/10/28, Rg. 255/86; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ÷ -2- 15198-00 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GA Antonio, con ricorso al Pretore di Potenza, depositato il 5 aprile 1984, ebbe ad impugnare un provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dalla OT SP perché, a seguito di una visita medica di controllo che lo aveva dichiarato idoneo al lavoro, non aveva ripreso servizio. II Pretore di Potenza con la sentenza emessa nel contraddittorio delle parti, annullò il provvedimento di licenziamento, condannò la OT SP alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli n. 27 mensilità dell'ultima retribuzione. La sentenza era motivata dalla circostanza che il GA accusava ipoacusia e, quindi, non aveva sentito e compreso la indicazione espressa - a quel tempo solo oralmente - dal medico che lo aveva visitato e che lo aveva giudicato idoneo a riprendere servizio. Nel giudizio di appello proposto dalla OT SP (con l'assistenza e difesa dell'Avv. Raffaele De Bonis) con atto notificato il 16/4/1986, la società chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia l'Unità Sanitaria Locale datrice di lavoro del medico che aveva eseguito la visita fiscale sopra descritta e chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza di primo grado. Ammessa la chiamata in causa del terzo nel giudizio di appello, il Tribunale di Potenza con sentenza n. 679 del 20.2-23.9.1992 confermava la condanna della OT SP alla riassunzione del lavoratore, ma dichiarava che detta società non era tenuta al risarcimento del danno da licenziamento perché indotta in errore dalla U.S.L. هنا Proponeva ricorso per Cassazione GA Antonio avverso tale sentenza con atto notificato in data 1 dicembre 1992 (all'Avv. Raffaele De Bonis quale procuratore domiciliatario della OT SP). Nel giudizio innanzi al Supremo Collegio la OT non si costituiva, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal GA, e con, sentenza n. 10247/95, affermava il principio che dei danni da illegittimo licenziamento è tenuto a rispondere il solo datore di lavoro, quindi rimetteva la causa innanzi al Tribunale di Matera per il giudizio di rinvio. Il giudizio di rinvio veniva promosso dal GA che notificava copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del Tribunale di Matera alla OT SP in Potenza ed all'ing. Giovanni De Angelis quale legale rappresentante della detta OT SP presso il suo domicilio personale di Roma, oltre che alla OT SP in persona del legale rappresentante nel domicilio eletto in Potenza presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Bonis (tali atti, secondo quanto risulta documentalmente, venivano notificati a mezzo del servizio postale e tutti e tre venivano ricevuti ed accettati da soggetti che si dichiaravano idonei a riceverli in assenza del destinatario). Il Tribunale di Matera, dichiarata la contumacia della OT SP, con sentenza n. 255 del 23 settembre 15 ottobre 1998, decideva in - ordine all'applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, condannando la società al risarcimento dei danni. Anche tale sentenza del Tribunale di Matera veniva notificata all'Avv. Raffaele De Bonis quale domiciliatario della OT SP in W data 26.11.1998, nonché alla OT SP in Potenza ed all'ing. Giovanni De Angelis, nella sua qualità già sopra richiamata. Successivamente, in data 3/8 maggio 2000 veniva nuovamente notificata la sentenza resa dal Tribunale di Matera (n. 555/1998) nel giudizio di riesame tanto alla OT SP in persona del suo ultimo amministratore ing. Giovanni DeAngelis, quanto alla LU SP presso la sede di Milano. In data 6 luglio 2000 la LU SP, incorporante per fusione la OT SP, proponeva ricorso per cassazione ex art. 327 co II c.p.c. avverso le due sopraindicate sentenze sostenuto da due motivi. Resiste il GA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 330 c.p.c., in relazione agli artt. 137 e segg. c.p.c. e 160 c.p.c. Inesistenza della notifica del ricorso per cassazione e dell'atto di riassunzione. Violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. Ciò in quanto al momento dell'instaurazione del giudizio di legittimità la OT SP era già stata incorporata per fusione da essa LU SP- e precisamente con atto del 5 marzo 1991- e la notifica del relativo ricorso non sarebbe potuta validamente avvenire presso il procuratore costituito in appello, a fortiori tale vizio inficerebbe la notifica dell'atto di riassunzione.. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., per mancata riassunzione nei termini del giudizio di rinvio e conseguente estinzione del processo, come conseguenza dell'asserita inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio. In conclusione la società chiede l'annullamento della sent. n. 10247/1995 di questa Corte e la cassazione dell'impugnata sentenza. Il ricorso è inammissibile. Dall'asserita inesistenza della notifica del ricorso per cassazione e dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, il ricorrente pretende di far discendere la nullità dei successivi giudizi: a tal fine egli costruisce anzitutto un mezzo di gravame inedito e senza mai chiedere la revocazione della sentenza di questa Corte e senza mai invocare i presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., conclude per l'annullamento della predetta sentenza di legittimità, estrapolando una sorta d'impugnazione dal testo dell'art. 327, comma 2 c.p.c. Di qui l'inammissibilità del primo motivo. Circa la sequenza delle vicende processuali, va sottolineato come la fusione per incorporazione si sia verificata, secondo quanto evidenziato in narrativa, nel corso del giudizio di appello. A riguardo è pacifica l'ammissibilità del ricorso notificato presso il procuratore costituito della società estinta per incorporazione in mancanza di comunicazione dell'evento da parte del procuratore stesso o della società incorporante (ovvero di prova da parte di quest'ultima che l'altra parte versava sul punto in colpevole ignoranza perché l'evento risultava dagli atti processuali: Cass n. 3218/1972) non potendo in contrario invocarsi la presunzione di conoscenza dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione ex art. 2193 c.c.- perché tale principio non opera nel campo del processo (Cass. n. 578/1973). Del resto è evidente che la fusione della societa' per incorporazione determina automaticamente, sul piano del diritto sostanziale, l'estinzione della societa' assoggettata alla fusione ed il subingresso, nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale (Cass. n. 8100/1997), della societa' incorporante, la quale ben avrebbe potuto proseguire il processo di cui era parte la societa' estinta, costituendosi nel giudizio anche di gravame, con esclusione di qualsiasi incidenza dell'incorporazione sulla validita' di quello. Tale fenomeno estintivo va, agli effetti processuali, assimilato alla morte della persona fisica e, pertanto, produce l'interruzione del processo nel quale sia parte la societa' estinta solo ripetesi- a condizione che il suo procuratore costituito abbia fatto dichiarazione (in udienza o con notificazione alle altre parti, fino alla chiusura della discussione) dell'evento verificatosi nella fase attiva del rapporto processuale (Cass. n. 7704/1996). Posto dunque che il giudizio di legittimità si era regolarmente incardinato, altrettanto corretta è stata la notifica dell'atto di riassunzione fatta personalmente alla parte contumace in cassazione. Ed altrettanto regolare è stata la notifica dell'impugnata sentenza, effettuata anche questa alla OT SP, in persona del legale rappresentante in data 26/11/1998. Il ricorso avverso quest'ultima sentenza, quindi, in quanto notificato il 6/7/2000 è tardivamente proposto e quindi inammissibile. Alla soccombenza della ricorrente società consegue la condanna della stessa al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del GA.
P.Q.M.
هلا 7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente società a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate in complessive £ 29000 , oltre a £ 4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente Il Relatore fofromo Semeley Tuser p Dhille I A D S , IL CANCELLIERE S O A 0 3 Depositato in Cancelleria L T 1 3 L , . 5 O A T oggi, 4 GIU, 2001 S B . R E I A P N D ' S L I A 3 L N IL CANCELLIEREDa T E 7 S - G D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E S E A , I D G O A R G E T T E O S L I N T E G T I S E A R E R I L L D E O D ∞