Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI63 7 1 / 0 1 IN NOME DEL POPO ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 19215/99 - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 14226 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 2295 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 06/02/01 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 3000 legale 8 MAG. 2001 TESSITURA DENIS SRL, in persona del il IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso l'avvocato STEFANO CANCELLERIA CAPONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CAPPELLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREVIDENZA SOCIALE, DELLA ISTITUTO NAZIONALE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso $28 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA 1 CORETTI, FABIO FONZO e ANTONINO SGROI, giusta procura speciale per Notaio Blasi Linda di Roma rep. n. 68824 del 12.11.1999; - resistente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO TESSITURA DENIS Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1045/98 della Corte d'Appello di REG. PAWARD FIRENZE, depositata il 04/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Coretti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ц Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 14.06.1995 il Tribunale di Prato dichiarò il fallimento della S.r.l. Tessitura Denis. Detta società, in persona dell'amministratore, propose opposizione alla dichiarazione del suo falli- mento, opposizione che, con sentenza del 12-20.02.1997, il tribunale rigettò. Propose appello la società fallita. La Corte ter- 2 i ritoriale, con sentenza emessa il 4.9.1998, rigettò il gravame con la motivazione che "il tribunale aveva correttamente motivato in ordine alle due questioni sollevate dalla fallita e relative l'una alla pretesa caducazione dell'istanza di fallimento avanzata dall'Istituto della Previdenza Sociale, l'altra al pre- teso difetto del presupposto oggettivo del fallimento" e che, in ogni caso, "quand' anche potesse esser vero che l'Inps, richiedendo la sospensione dell'esame dell'istanza di fallimento, aveva inteso dar fiducia alla società debitrice, ciò non comportava alcuna ca- ducazione dell'istanza medesima, né il comportamento tenuto dall'Inps comportava conseguenze in ordine alla insolvenza". Questa sussisteva certamente essendo pro- vata dalla circostanza che "a fronte di un'esposizione debitoria, quantificabile, sulla base dello stato pas- sivo, in lire 1.000.000.000 per debiti già scaduti ai quali si aggiungevano altri 74.000.000 per debiti a scadere, l'opponente non disponeva di alcuna liquidità di cassa rendendosi così manifesto il presupposto og- gettivo del fallimento e a nulla rilevando la suf- ficienza dei beni aziendali a soddisfare i creditori". Avverso tale sentenza la stessa società fallita, a dell'amministratore, legale rappresentante, ha mezzo proposto ricorso per cassazione. 3 1 Nessume Degli intimati la curatela del fallimen- e l'Istituto della Previdenza Sociale si è costi- to che ° tuito in questa fase del giudizio . Istituto, ha depo- sitato la procura speciale rilasciata ai nominati di- fensori, partecipando allo discussion. Motivi della decisione Il ricorso risulta inammissibile perché proposto (notificato ) il 19.10.1999, oltre il termine annuale (art. 327 c.p.c.) decorrente dal deposito della senten- za impugnata, eseguito il 4.9.1998, termine che dev'essere computato senza tener conto della sospensio- ne nel periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969. E' la stessa legge n. 742, all'art. 3, ad esclu- dere la sospensione dei termini nel periodo feriale per le cause ed i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, tra i quali sono espres- samente menzionati quelli relativi alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti. Già con le sentenze n. 5533 del 1984 e n. 3701 del 1994, questa Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini nel periodo feriale non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di oppo- 2 sizione al fallimento, perché tale sospensione, previ- sta in via generale dall'art. 1 della suddetta legge n. 742 del 1969, non si applica a tale giudizio, secondo 100T 250.000 your horse il disposto del successivo art. 3 in relazione al ri- chiamato art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. TOT. 290.000 8061₤12.00 12 del 1941), senza alcuna distinzione tra le varie fa- si o i vari gradi del giudizio stesso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento del- le spese relative al presente giudizio in favore dell' Istituto della Previdenza Sociale, nella misura indi- cata nel dispositivo. 7 7
P.Q.M.
8 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del pre- 20.000 sente giudizio liquidate in lire.. oltre lire 3.000.000 ( tre milioni ) per onorario. Così deciso addi 6 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere relatore Il Presidente Walter Celentano Vincenzo Baldassarre шм Ballassam DEPOSITATA IN CANCELLENA MAG. 2001 8 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo обного IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 5