Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
Il tribunale che giudichi sulla richiesta di riesame non ha il potere, in assenza di impugnazione cautelare del pubblico ministero, di ritenere la sussistenza di una circostanza aggravante (nella specie: di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso) che sia stata esclusa dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo, seppure nel dispositivo dello stesso, in contrasto con la motivazione, se ne affermi la sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2010, n. 30537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30537 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1940
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 10502/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV CC N. IL 02/01/1956;
avverso l'ordinanza n. 782/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 30/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 ottobre 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CO AV e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 settembre 2009 dal locale gip in ordine al delitto di usura, pluriaggravato anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Ad AV è contestato di essersi fatto promettere e consegnare dall'imprenditore CO IS, approfittando del suo stato di bisogno, quale corrispettivo del prestito della somma di quattordicimila Euro, interessi usurari pari al 10% mensile (120 % annuo) sul capitale prestato e, quindi, superiore al limite legale fissato dalla legge, avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla vicinanza e frequentazione di membri della cosca OR di Locri e riferendo alla parte offesa che la provenienza del denaro prestato era in tutto o in parte riconducibile a soggetti di elevato spessore criminale inseriti nelle locali organizzazioni mafiose.
Il Tribunale, respinta preliminarmente in base al principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, l'eccezione di incompetenza funzionale del gip, avanzata dalla difesa in base al rilievo che il giudice, nella parte motiva dell'ordinanza, aveva escluso a carico di AV la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, peraltro applicata nella parte dispositiva della misura custodiale, osservava che gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AV erano costituiti dai seguenti elementi: a) dichiarazioni rese dalla parte offesa CO IS, il quale si era rivolto ad AV su indicazione di PA RE, suocero di SQ LI, vicino a VA NI, esponente di spicco del clan OR;
b) contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali;
c) appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria;
d) sequestro dei proiettili indirizzati alla parte offesa a titolo di minaccia;
e) acquisizione forzata di automobili e altri beni a sconto degli interessi richiesti e non ottenuti;
f) contenuto della documentazione bancaria acquisita, concernente la movimentazione del conto corrente intestato a CO IS presso la filiale di Locri del Monte dei Paschi di Siena;
g) parziali ammissioni di AV.
L'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 veniva ravvisata sulla base del "metodo" usato per pretendere la restituzione del denaro, consistente nelle continue minacce, nella fissazione di stringenti appuntamenti e nella prospettazione alla parte offesa di costante forme di controllo, nonché della personalità dell'istante, soggetto gravato da plurimi precedenti per associazione per delinquere, droga, violazione alla disciplina sulle armi. Le esigenze cautelari, presunte per legge ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non erano superate da elementi di segno contrario.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AV, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, atteso che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero e alla luce dell'inequivoco tenore della motivazione dell'ordinanza custodiate - per la quale non si applica il principio della prevalenza del dispositivo, dettato solo per i provvedimenti aventi forma di sentenza, il Tribunale non aveva il potere di procedere all'integrazione di una contestazione di fatto già esclusa. Ne merito, comunque, mancavano gli elementi costitutivi dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, la cui insussistenza si riverbera necessariamente sulla valutazione delle esigenze cautelari e della presunzione stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari, nell'adottare la misura cautelare personale della custodia in carcere, aveva motivatamente escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il Tribunale, pur non contestando il chiaro tenore letterale della motivazione, ha affermato che, poiché la esclusione non era riportata nel "dispositivo", era possibile farla in qualche modo rivivere, "integrando" la motivazione che si poneva in contraddizione con il dispositivo.
In assenza di impugnazione del pubblico ministero, il Tribunale, investito della sola richiesta di riesame dell'indagato, non aveva questo potere.
Il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, richiamato nel provvedimento impugnato, è applicabile soltanto alle sentenze.
Il dispositivo delimita l'ambito del giudicato ovverosia l'applicazione del diritto obiettivo al caso concreto da parte del giudice e segna l'ambito della motivazione della sentenza, contenente lo sviluppo dell'iter argomentativo correlato all'applicazione del diritto obiettivo al caso concreto. Proprio in funzione giustificativa di un dispositivo immutabile sono d'altronde previste, per le sole sentenze, formule di proscioglimento. L'immutabilità del dispositivo e le diverse formule per esso prefissate sono, quindi, funzionalmente preordinate a delimitare l'ambito del giudicato e a conferire certezza allo stesso. È in questo contesto che deve essere inquadrata la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha temperato il rigore interpretativo e applicativo di tale regola nei casi in cui l'apparente discrasia tra giudizio e conclusioni è frutto di mero errore od omissione. Nonostante l'imperfezione del dispositivo, perciò, anche per le sentenze il contesto della decisione può essere desunto dalla motivazione (Cass., Sez. 4, 18 settembre 2008, n. 40796; Cass., Sez. 4, 24 giugno 2008, n. Adame;
Cass., Sez. 1,10 luglio 2007, Mabrouki). Il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è, al contrario, applicabile alle ordinanze e ai decreti, suscettibili di modificazione e revoca e, pertanto, destinati ad essere letti ed interpretati alla luce della motivazione del provvedimento.
Una conclusione del genere ha una sua peculiare ragione giustificativa in tema di provvedimenti limitativi della libertà personale, in cui la parte dispositiva finale costituisce il naturale epilogo dell'argomentazione fondata sulla valutazione della sussistenza del quadro di gravità indiziaria in relazione ad una contestazione necessariamente provvisoria e fluida e sulla configurabilità delle esigenze cautelari prospettate dalla parte pubblica richiedente in relazione;
avuto riguardo alla natura e alla struttura di tali provvedimenti la sostanza della decisione giurisdizionale è destinata a prevalere sugli aspetti formali per ovvie e indiscutibili esigenze ispirate al favor libertatis. Ne consegue che, allorché, come nel caso in esame, la motivazione dell'ordinanza cautelare esclude univocamente la sussistenza di un'aggravante o riqualifica un fatto, la decisione è da intendere in tal senso adottata, anche se nel "dispositivo" è mantenuto il generico riferimento alla contestazione formulata dal pubblico ministero (Cass. Sez. 1, 17 marzo 2010, n. 13931, rv. 246671). Sulla base di quanto esposto è da ritenere illegittima la decisione del tribunale competente ex art. 309 c.p.p. che, investito della sola richiesta di riesame dell'indagato, nel confermare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal g.i.p., ritenga sussistente l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, esclusa nella motivazione del provvedimento cautelare personale, ma non nel dispositivo dello stesso, contenente il pedissequo richiamo della contestazione formulata dal pubblico ministero non impugnante. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, chiaramente esclusa dal giudice per le indagini preliminari.
2. L'esclusione della predetta aggravante, pur incidendo sulla presunzione fissata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non si riflette sulla motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, la cui configurabilità è stata correttamente giustificata dal Tribunale del riesame sottolineando, nella prospettiva di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), la gravità dei fatti per cui si procede, il disvalore delle condotte criminose, la negativa personalità del ricorrente, pregiudicato, e, in quella di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b), il pericolo di inquinamento probatorio correlato all'esercizio di pressione sul denunciante al fine di indurlo a ritrattare le accuse rivolte ad AV. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che esclude. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010