Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10570 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DELIOPOL ITALIANO057 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREM I CASSAZIONE Oggetto Assicurazione. Oggetto. Fatto illecito da terzo. 'SEZIONE TERZA CIVILE Inefficacia della copertura per ritardato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pagamento di premio R.G.N. 190/01 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.28173 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 170 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE 1.55 BRUOGNOLO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA 2.01 .2002 IL CANCELLIERE VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIANNINI, difeso dall'avvocato ANGELO MARFOLI, 0,77 1.1500 giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
G890009 LA NATIONALE ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona 6890010 del legale rappresentante tempore,pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato MORSILIO CASALE, difesa dall'avvocato 2002 MICHELE SAPONARO, giusta delega in atti;
33 - controricorrente イ 1 avverso la sentenza n. 3181/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I I Civile, emessa il 18/10/99 e depositata il 03/11/99 (R.G. 2754/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Angelo MARFOLI;
udito l'Avvocato Michele SAPONARO;
del Sostituto Procuratore udito il P.M. in persona Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 21 novembre 1995, NI Bruo- gnolo conveniva dinanzi al Tribunale di Latina, la pro- pria assicurazione Nazionale assicurazioni spa e ne chiedeva la condanna al pagamento di un indennizzo per 300 milioni, in relazione all'evento lesivo occorsogli il 9 gennaio 1995, quando era stato attinto da un colpo di arma da fuoco al braccio sinistro. L'impresa assicuratrice si costituiva ed eccepiva la tardività della denuncia del fatto e il mancato ра- gamento della rata del premio scaduta il 29 luglio 1994. Con sentenza del 27 luglio 1997 il Tribunale di Ro- ma rigettava la domanda e condannava l'attore alle spe- 2 se di lite. La decisione era appellata dal UO che ne chiedeva la riforma, resisteva l'assicuratrice. Con sentenza del 3 novembre 1999 la Corte di appel- lo di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellan- te alla rifusione delle spese del grado. Per quanto qui ancora interessa, la Corte romana, dopo aver esaminato le censure svolte dall'appellante ed il contesto delle prove, ha ritenuto (ff.5 della motivaz.) che l'assicu- rato non aveva assolto all'onere della prova sulla tem- pestività del pagamento del premio. Contro la decisione ricorre il UO deducendo unico ma articolato, motivo;
resiste l'assicuratrice con controricorso e memoria. Motivi della decisione. Preliminarmente devesi rilevare l'infondatezza del- le due eccezioni di inammissibilità sollevate dal resi- stente. La prima attiene alla inammissibilità per mancanza dì procura speciale. Senonchè è sufficiente la lettura a margine del ri- corso per cassazione in data 15 gennaio 2000, per com- prenderne il significato di conferimento specifico del mandato a difendere per ricorso per cassazione. (Cfr.art.83 terzo comma cpc, 365 c.p.c. e v.Cass. SU 4 novembre 1996 n.9537, SU 27 ottobre 1995 n.11178). 3 M La seconda attiene all'inammissibilità del rimorso per la mancata esposizione dei fatti. In senso contrario si osserva che il ricorso de- v'essere letto nella sua integrità, e che essendo paci- fico il fatto lesivo, ma controversa la copertura assi- curativa, le argomentazioni dovevano necessariamente puntualizzarsi su tale punto decisivo. Il ricorso peraltro merita accoglimento. Ed in vero il ricorrente, nell'unico ma articolato motivo, deduce sia la violazione delle norme di legge circa l'interpretazione delle vicende contrattuali, sia la difettosità della motivazione su punti decisivi, quali: a.l'imputazione delle somme versato all'intero im- porto dei ratei, uno scaduto e l'altro dì prossima sca- denza, con conseguente verificarsi dell'evento di ri- schio nella fase della copertura: b.la contrarietà a buona fede della condotta dell'assicurazione; c.la esistenza di una rinuncia dell'assicuratore a sollevare eccezioni, sulla base degli scritti della compagnia (17 gennaio 1995 e 26 gennaio 1995) che con- testava il pagamento del rischio per difetto di denun- cia e quindi chiedeva nuovamente il pagamento della ra- 4 M ta senza muovere riserve in ordine al pagamento del- l'indennità ed alla sospensione della polizza. Il ricorrente contestava l'asserzione apodittica della Corte di appello di Roma (ff.5 motivaz.) secondo cui non sarebbe stata data alcuna prova dell'imputazione al pagamento, ad un debito, non ancora scaduto: osservando che invece, l'importo dello asse- gno, accettato e immediatamente incassato, era tale da coprire esattamente lo importo delle due rata (quella scaduta e quella da scadere), sicchè l'imputazione di pagamento doveva ritenersi estesa all'intera somma del corrispettivo (art.1193 c.c.) ed era la controparte che assumeva l'onere della prova circa una doppia imputa- zione. Così riassunte le censure, le stesse appaiono fon- date. Ed in vero del tutto apodittica ed oscura è la mo- tivazione della Corte (a ff.5) allorchè sostiene che la somma versata con l'assegno del 4 marzo 1994, corrispondeva a due diverse polizze, di cui una intestata a OS NA, moglie del UO (come risulta dalla certificazione anagrafica prodotta dal- l'assicuratrice). Infatti la deposizione del teste San- tini (non riprodotta in motivazione, rendendo così im- possibile la verifica del giudizio di attendibilità) di per sè non è idonea a far superare il criterio legale 5 M un pro-di imputazione, posto che il UO onorava prio debito assicurativo e per una propria polizza, versando l'esatto importo del premio (art.1901 c.c.). La stessa condotta dell'assicurazione, successiva alla denuncia del sinistro (9 gennaio 1995) e mantenuta ferma nel corso dei giudizi di merito (dove è stata ec- cepita la tardività della denuncia e il mancato paga- mento della seconda rata di premio scaduta il 29 luglio 1994), appare contraria alla buona fede nell'esecuzione del rapporto, come ha esattamente rilevato il ricorren- te, citando puntualmente la corrispondenza preliminare alla lite. Il fatto che l'Assicuratrice abbia rilascia- to la quietanza solamente a seguito di pagamento ese- (per la seconda rata) in data 2 febbraio 1995 guito motivazione), dimostra unicamente l'astuzia (v. ff.5 assicuratore che in tal modo si preordina una dello prova evidente del mancato pagamento della rata e della sospensione dell'assicurazione. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà riesaminare il con- testo probatorio, rispettando il seguente principio di diritto: .nel rapporto tra assicuratore e assicurato, ispi- rato dai principi di buona fede e correttezza, anche 6 M nella fase dell'esecuzione del rapporto, l'imputazione del pagamento del premio, nel caso in cui l'assicurato paghi la prima rata e anticipi il pagamento della se- conda rata, rende operativa la copertura del rischio per tutta la durata del rapporto, e spetta all'assicu- ratore dare la prova del fatto impeditivo od estintivo della garanzia, che sia diverso dal fatto (cfr.art.1193 CC corre-dell'imputazione del pagamento. lato all'art. 1901 cc.).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa relazione, e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Koma 10 genusia 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. künk pů љ IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 129.11 COUST 20,66 MEST Depositata in Cancelleria Oggi, 19.07.02 149.77 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 44018 7