Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 05 2 11 03Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIA R.G.N. 20724/00 - Rel. Consigliere- Dott. Bruno D'ANGL 24504/00 Cron. 11535 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Grazia CATALDI - Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere Ud.09/01/03 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: D'AL UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso 10 studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE LEPORE, giusta delega in atti;
ricorrente (• D'AL)
contro
D'AL MI, D'AL LORENZO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 24504/00 proposto da: To D'ALTiLio) D'AL MI elettivamente domiciliato in ROMA 2003 VIA G. B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato 3 SARACINO MARIA (C/O STUDIO SCOCCINI), rappresentato e -1- dall'avvocato ROSARIO FOLLIERI, giusta delega difeso in atti;
ricorrente . nonchè
contro
: | D'AL UGO, D'AL LORENZO;
intimati - avverso la sentenza n. 866/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 17/08/00 R.G.N. 374/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI per delega LEPORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, in subordine/ il rigetto. CANCEL CH Giovanni Cantermo -2- 2072400 Con sentenza del 20 gennaio 1993, il pretore di Lucera, in parziale accoglimento della domanda proposta da D'TI LE
contro
D'TI UG e D'TI ZO, condannava questi ultimi, in solido, al pagamento della somma di L. 42 milioni circa, oltre accessori, per competenza retributive spettanti al ricorrente per il lavoro di manovale prestato alle dipendenze dei convenuti dal 1 luglio al 16 maggio 1988. La sentenza veniva impugnata dal solo D'AL UG, che si doleva del fatto che il pretore non aveva tenuto conto della nullità del ricorso introduttivo, del fatto che il lavoro del ricorrente era stato prestato nell'ambito di una impresa familiare, della inapplicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato dal ricorrente, e delle eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte. Il tribunale di Lucera, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo fondata la eccezione di decadenza ( o di prescrizione, la questione è ora irrilevante ) prevista dal Contratto collettivo, in relazione al rapporto cessato il 16 maggio 1988. Avverso la sentenza D'TI LE proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con sentenza del 25 marzo 1998 n. 3186, La Corte, disattendeva il primo motivo, con il quale il ricorrente si era doluto della eccessiva brevità del termine di sei mesi previsto dalla contrattazione collettiva per l'esercizio dei diritti, mentre accoglieva il secondo, con il quale il ricorrente si era doluto della omessa motivazione della sentenza gravata The circa la raccomandata spedita alle controparti, ricevuta da D'AL UG e rifiutata dal D'AL ZO, che, essendo intervenuta entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, era idonea ad impedire ogni preclusione. La Corte quindi cassava la sentenza del tribunale di Lucera e rinviava la causa al tribunale di Potenza, il quale, con sentenza del 5 luglio 2000, rigettava l'appello proposto contro la sentenza di primo grado e compensava le spese processuali relative ai gradi di giudizio successivo al primo. Motivava il tribunale nel senso che, essendo certo, anche in base alla sentenza di rinvio, che il rapporto di lavoro fosse cessato 11 16 maggio 1988, alla data della raccomandata, 16 novembre 1988, il termine prescrizionale quinquennale, applicabile alla fattispecie non era trascorso. Il tribunale riteneva anche, che, essendo stato il rapporto di lavoro interrotto e ripreso, il dies a quo decorresse dalla cessazione dell'ultimo rapporto, che non era autonomo e distinto dal precedente. Avverso la sentenza D'TI UG ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. D'TI LE resiste con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo. Motivi delle decisione Preliminarmente va detto che il controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancanza della specialità della procura, ma non spiega perché mai questa specialità mancherebbe, dato che il mandato è in realtà del tutto conforme a legge. Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., deducendo che il tribunale di Potenza ha omesso di valutare se la raccomandata di cui si è detto fosse tempestiva, e non aveva tenuto conto che la raccomandata non gli era pervenuta nei termini. Il motivo, è infondato. 2 In ordine alla efficacia o meno della raccomandata ad interrompere i termini, va osservato che il tribunale ha ricostruito puntualmente le date, per cui la doglianza non tiene conto della realtà processuale e non indica date diverse, limitandosi ad affermare che la lettera non era tempestiva e che essa doveva essere indirizzata ad entrambi i soci della società datrice di lavoro ( il ricorrente e RE pare facessero parte di una società di persone estinta). Il motivo pone poi la questione del termine di cessazione del rapporto di lavoro, ma il ricorrente non solo non tiene conto che trattasi di accertamento di fatto incensurabile in cassazione, ma anche questa volta, non indica una data diversa da quella ritenuta dal tribunale, nè censura la sentenza in ordine alle ragioni giuridiche addotte dal tribunale relativamente alla determinazione del dies a quo in relazione alla interruzione e ripresa del rapporto medesimo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di non specificate norme di diritto parlando poi, però, di stravolgimento dei fatti processuali ed esponendo che controparte aveva lavorato con altre imprese, introducendo così, inammissibilmente, una questione nuova. Per il resto il motivo indugia, ancora inammissibilmente, sulla errata valutazione delle risultanza processuali ad opera del pretore, per cui il ک ے ricorso va disatteso. Con il ricorso incidentale il controricorrente si duole della violazione dell'art. 92 c.p.c. per essere state le spese compensate dal tribunale, ma anche tale doglianza è infondata perchè disporre la compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice, che ha rettamente motivato sul punto facendo riferimento alle difficoltà ricostruttive della vicenda. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
3 La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9 gennaio 2003 Guglich I will Il Presidente Il Cons est. „CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi 3 7 2003 CANCELLIERE CANCELLIEREOT Giovanni Cartelmo J