Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1998, n. 3147
CASS
Sentenza 25 novembre 1998

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Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, le "nuove prove" cui fa riferimento l'art. 630, comma 1, lett. c. cod. proc. pen. sono soltanto quelle "sopravvenute" o "scoperte" dopo la condanna e solo nell'ambito di tale presupposto è applicabile il principio che non rileva la causa della mancata scoperta al momento del procedimento neppure quando la medesima sia addebitabile all'imputato. Non è invece sufficiente a giustificare la revisione l'esistenza di una prova non valutata nel precedente giudizio di condanna. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta di revisione relativa a reati fiscali e fallimentari sulla base di documentazione già esistente all'epoca del giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1998, n. 3147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3147
    Data del deposito : 25 novembre 1998

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