Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, le "nuove prove" cui fa riferimento l'art. 630, comma 1, lett. c. cod. proc. pen. sono soltanto quelle "sopravvenute" o "scoperte" dopo la condanna e solo nell'ambito di tale presupposto è applicabile il principio che non rileva la causa della mancata scoperta al momento del procedimento neppure quando la medesima sia addebitabile all'imputato. Non è invece sufficiente a giustificare la revisione l'esistenza di una prova non valutata nel precedente giudizio di condanna. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta di revisione relativa a reati fiscali e fallimentari sulla base di documentazione già esistente all'epoca del giudizio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1998, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Camera di consiglio
1)Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 25/11/98
2)Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
3)Dott. OLINDO SCHETTINO " N. 3147
4)Dott. ALFREDO TERESI " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 8545/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES AR LF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9.1.1998 della Corte di appello di Bologna Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
Con ordinanza del 9-1.1998, la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza con cui ES AR LF aveva chiesto la revisione delle seguenti sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Bologna:1)13.7.1988 per il reato di cui all'art.1 cpv. n.2 della legge 516 del 1982; 2)27.11.1989 per il reato di cui all'art.216 della l.fall.; 3)3.7.1990 per il reato di cui all'art.1 cpv. n.5 della legge 516 del 1982; 4)31.10.1991 per il reato di cui all'art.1 della stessa legge;
5)6.12.1993 per il reato di cui all'art.368 cod.pen.; 6)14.11.1996 per il reato di cui all'art.4 della legge 516 del 1982;nonché del decreto penale emesso dal G.I.P.
del Tribunale di Parma il 20.1.1997 per il reato di cui all'art.217 della legge fall.
Il ES ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale in quanto i giudici di appello: a)avevano erroneamente recepito la nozione di prove nuove estesa dall'art.630 cod.proc.pen. a qualsiasi documentazione anche preesistente alla sentenza di condanna che non abbia formato oggetto di considerazione da parte del giudice investito della cognizione del procedimento;
b)non avevano considerato. in relazione alla sentenza 31.10.1991, il fatto certo che egli dopo il 1984 non aveva più presentato dichiarazioni di I.V.A.; c)in relazione alla sentenza 6.12.1993 non avevano valutato lo stato passivo della TA non ancora fallita al momento del sudetto provvedimento giurisdizionale;
d)in relazione alla sentenza 14.12.1996 non erano stati valutati il fatto della esistenza della documentazione concernente le fatture contestate, riportato nei verbali di verifica della Guardia di Finanza, ne' le decisioni delle Commissioni tributarie a lui favorevoli. Con memoria aggiunta ha altresi allegato sentenza 13.2.1998 della stessa Corte di appello di Bologna che lo aveva assolto per gli stessi fatti per cui era stato, invece condannato dalla precedente sentenza 14.12.1996,di cui ha dedotto anche sotto tale profilo la legittimità della chiesta revisione.
Il ricorso è infondato.
In base al combinato disposto degli art.629 e 648 cod.proc.pen. l'istituto della revisione, costituente eccezione alla regola dell'immutabilità del giudicato, ha per oggetto una sentenza di condanna irrevocabile;
e per contro sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
Trattandosi di un'impugnazione straordinaria (seppur non eccezionale), l'art.630 sub c) cod.proc.pen. richiede (per quel che rileva in questo procedimento) quale condizione necessaria per invocarla che "dopo la condanna siano sopravvenute o si scoprano nuove prove".
Vero è che la giurisprudenza ha accentuato il profilo dell'ammissibilità dell'istituto in base alla prova "noviter producta", tale considerando quella già esistente all'epoca del procedimento conclusosi con la condanna di cui si chiede la revisione, che non sia stata portata a conoscenza del giudice (o che comunque non sia stata da questi valutata), a prescindere da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale. Ma siffatto principio va coniugato con il testo ed il tenore letterale della disposizione che ha enucleato soltanto due specifiche categorie in relazione alle quali la prova è da qualificarsi "nuova", non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica, rappresentate dalla fattispecie in cui la prova sia "sopravvenuta"; e quella, che qui interessa, in cui la prova sia "scoperta", tale intendendosi l'inatteso incontro tra una cosa di cui l'esistenza non è a costei nota e la persona fisica che per la prima volta ne ha percezione. Solo nell'ambito di tale presupposto, che il richiedente la revisione ha l'onere di documentare, è pienamente applicabile il principio prospettato dal ricorrente che non rileva la causa della mancata scoperta al tempo del procedimento, neppure quando la stessa sia addebitabile all'imputato e dipenda da errore, negligenza o semplice inerzia da parte di costui. Laddove una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di senso giuridico la peculiare e razionale enucleazione delle due categorie sostanzialmente equiparabili, sostituendola con la generica previsione che nuova debba ritenersi qualsiasi prova non valutata nel precedente giudizio di condanna;
che trasformerebbe l'istituto in uno strumento volto a consentire la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al di fuori dei limiti indicati all'art.603 cod.proc.pen. (il quale significativamente postula e ribadisce che le nuove prove devono essere "sopravvenute" o "scoperte" dopo il giudizio di primo grado).
D'altra parte, è principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che non è sufficiente che la prova o l'elemento probatorio prospettati attengano comunque alla vicenda oggetto del giudizio di condanna, richiedendosi altresì che essi siano rilevanti: e cioè che, da soli o unitamente ad altri elementi già apprezzati, siano utili a dimostrare, ove positivamente accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Ora la prima delle regole enunciate è sufficiente a respingere le doglianze relative alla revisione del decreto 20.1.1997 del G.I.P. del Tribunale di Parma, che in base alla stessa prospettazione del ricorrente non sarebbe ancora divenuto irrevocabile, per esserne egli venuto a conoscenza tardivamente per cause a lui non addebitabili;
posto che, come ha correttamente osservato il provvedimento impugnato, non gli sarebbe, perciò stesso, preclusa l'opposizione tardiva di cui agli art.461 e 462 cod. proc. pen. nella quale soltanto egli è peraltro legittimato a giustificare le ragioni della mancata consegna di libri e scritture contabili.
In nessuna delle due categorie avanti esaminate di prova nuova rientrano, poi, il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato, considerato dal solo art.133 cod.pen. esclusivamente ai fini della determinazione della pena da infliggergli in concreto;
e neppure le argomentazioni difensive con cui si contesta la valenza probatoria delle risultanze istruttorie già esaminate nel precedente giudizio o se ne chiede comunque la rivalutazione;
ne', infine, quei documenti pacificamente inidonei ad incidere sul materiale probatorio valutato dalla sentenza di condanna e ad essa collegabili, soltanto attraverso non dimostrate ipotesi e supposizioni dello stesso istante circa la realtà fattuale da essi presupposta (sentenze 31.10.1991 e 6.12.1993 della Corte di appello di Bologna). Egualmente immuni da vizi logico-giuridici oltre che aderenti ai principi avanti enunciati risultano le considerazioni del provvedimento impugnato con cui è stata respinta l'istanza relativa alle prime tre sentenze, sia perché la documentazione prodotta era già nella disponibilità del ricorrente al momento dei precedenti giudizi, sia perché la stessa era del tutto irrilevante ai fini di una possibile assoluzione potendo al più contribuire ad una riduzione della portata delle violazioni. E ciò non senza considerare che neppure siffatta idoneità, peraltro non apprezzata dall'art.631 cod.proc.pen. ai fini dell'ammissibilità della chiesta revisione, può essere riconosciuta alla documentazione in oggetto sia perché trattasi di fotocopie informi di atti privi di data certa e neppure riferibili con sicurezza ai soggetti in essa indicati;
sia perché contenenti riferimenti del tutto generici ai rapporti da costoro intrattenuti con la soc. TA o con la Cooperativa Styl Tecnic International che nessun elemento ricavabile dagli atti in questione autorizza a collegare alle specifiche fatture ed al particolare episodio di distrazione che hanno dato causa ai procedimenti penali a carico del ES.
Analoghe considerazioni valgono per l'ultima sentenza di condanna in data 14.11.1996 della Corte di appello di Bologna.
Premesso, infatti, che la corte di merito ha accertato di avere già in quest'ultimo provvedimento esaminato le decisioni delle Commissioni Tributarie favorevoli al ES, dimostrandone l'ininfluenza ai fini della configurabilità dei fatti di reato di cui all'art.4 della legge 516 del 1982 addebitati al ricorrente, ove quest'ultimo ha invocato i verbali di verifica redatti dalla G.di F. delle società collegate rientranti nel gruppo amministrato dall'imputato perché non prodotti nel precedente giudizio, gli stessi mancano pure del carattere della novità, essendo state le loro risultanze unitamente a quelle dei verbali di contestazione e di ogni altro accertamento compiuto dai verbalizzanti trasfuse nei rapporti della stessa Guardia di Finanza che hanno dato causa al procedimento e che in esso hanno costituito la principale fonte di accusa a carico del ES.
Ove, invece, i verbali sono stati prodotti perché essi danno atto dell'esistenza di documentazione tecnica e commerciale rinvenuta nelle sedi di Parma, di S.Ilario d'Enza e di Vignola delle sudette società, difetta del tutto la prova del collegamento specifico con le singole fatture che hanno dato causa a quel procedimento ed ancor più della loro idoneità a dimostrare i rapporti ad essi sottostanti: prova che nel caso doveva essere particolarmente rigorosa perché, da un lato nella sentenza di cui si chiede la revisione non si disconesceva affatto l'esistenza di siffatta documentazione, ma si assumeva e si dimostrava che soltanto in tale operazione meramente cartolare consistevano e si esaurivano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi indicate nelle fatture, in realtà mai effettuate. E perché, dall'altro, lo stesso ricorrente ne ha ulteriormente sminuito la valenza probatoria nella memoria aggiunta ricordando la sentenza con cui questa Corte ha confermato il sudetto provvedimento giurisdizionale, ritenuto congruamente motivato ed immune da vizi logici perché l'inesistenza delle cessioni e delle prestazioni era stata ricavata da innumerevoli elementi comprovanti l'assenza di persone fisiche, strutture, mezzi, pagamenti, scritture e libri contabili e soprattutto reali movimenti di beni e servizi;
e perché, dunque, questo compendio probatorio non resterebbe sminuito dalla preannunciata documentazione neppure in base alla prospettazione di tale nuovo elemento di prova offerto dal ES.
Infondato, infine, è anche il motivo aggiunto di ricorso a sostegno del quale quest'ultimo ha prodotto la recente sentenza 13.2.1998 della Corte di appello di Bologna che lo ha assolto dallo stesso reato di cui all'art.4 della legge 516 del 1982,in relazione ad alcune fatture emesse nell'anno 1988, questa volta invocando l'ipotesi di revisione prevista dall'art.630 lett. a) cod.proc.pen. Lo stesso ricorrente, infatti, ha dato atto che nel precedente giudizio le imputazioni erano incentrate su di una serie di fatture emesse negli anni 1985,1986,1987 e 1988;laddove quello più recente riguarda altre 6 fatture emesse tutte il 30.12.1988, con ciò escludendosi l'inconciliabilità dei rispettivi fatti riferiti dalle due sentenze ad elementi storico-temporali del tutto diversi, che costituisce il presupposto indispensabile per l'applicabilità della norma. La quale, d'altra parte, non prevede affatto la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilità, per via della difforme interpretazione di un fatto analogo operata in altra sentenza;
e si riferisce infine all'ipotesi in cui a fondamento dell'istanza di revisione si invochi che i fatti per cui è intervenuta condanna siano stati realizzati da altro soggetto, la cui responsabilità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ovvero quella in cui il correo sia stato assolto per lo stesso fatto storico per cui l'istante sia stato, invece, condannato. Laddove la diversa ipotesi in cui un soggetto viene sottoposto per lo stesso fatto ad un secondo procedimento penale, erroneamente ravvisata dal ricorrente nel caso concreto, è regolata dall'art.649,20 comma cod.proc.pen. che impone al giudice successivamente adito di declinare la decisione, in tal modo paralizzando una nuova identica azione penale posto che la stessa si è processualmente consumata proprio nel giudicato sostanziale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio il 25 novembre 1998. Depositato