Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 2
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure di coercizione personale, non si ha caducazione automatica del provvedimento qualora entro i dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale depositi il dispositivo della decisione assunta.
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari personali, non si ha perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva allorché l'arrivo degli atti al tribunale del riesame avvenga entro il quinto giorno da quello di ricevimento dell'avviso da parte dell'autorità procedente, da assumersi come "dies a quo" non computabile per il calcolo del termine in esame, a nulla rilevando che gli atti siano stati inviati (e siano pervenuti) in due distinte soluzioni. (Fattispecie nella quale l'istanza era stata presentata il 19 novembre, l'avviso di essa era pervenuto il 21 novembre all'autorità procedente e gli atti erano pervenuti, in parte il 24 e in parte il 26 novembre al tribunale del riesame). (Contra Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232).
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/1998, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Piero Mocali Presidente del 16.6.1998
1. Dott. GI Silvestri Consigliere SENTENZA
2. " ER IO " N.3568
3. " DA De Pascalis " REGISTRO GENERALE
4. " IO ON " rel. est. N.6117/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CAPUANA MANUEL n. 25.2.1976
avverso ord.
5.12.1997 Trib. Milano udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Paciotti che ha concluso per rigetto.
Udito il difensore Avv. Alfredo Gaito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del locale g.i.p. che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Capuana Manuel quale indiziato di concorso, insieme a certo GI ND, nell'omicidio aggravato di TA MB, materialmente accoltellato per futili e pretestuosi motivi, da tale IO CI, confesso sul punto, a seguito di una rissa accesasi in una discoteca.
Disattesa un'eccezione di sopravvenuta inefficacia della misura custodiale per tardiva trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente (con la precisazione che la richiesta, formulata il 19.11.1997, era pervenuta al P.M. il 21 successivo e che gli atti erano pervenuti il 24 ed il 26 dello stesso mese) il tribunale ha ritenuto probanti le dichiarazioni rese da numerose persone informate dei fatti, che avevano riferito della partecipazione attiva dell'indagato all'aggressione della vittima, nonché la circostanza della presenza, sulla camicia dell'inquisito, di macchie di sangue ritenute non riferibili ad un incidente stradale in cui il soggetto fu coinvolto dopo l'omicidio, ed ha, in punto di qualificazione giuridica del fatto, convalidato l'esattezza del contestato concorso ex art. 110 c.p., solo in ipotesi prospettando, comunque, la configurabilità di un concorso anomalo ex art. 116 c.p. In punto di esigenze cautelari il tribunale ha condiviso la configurabilità di quelle di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. in relazione all'assoluta gratuità del gesto omicidiario, all'indole violenta denotata dall'indagato già nelle fasi precedenti l'omicidio ed agli stretti rapporti dello stesso con gli altri partecipanti alla rissa verificatisi nella discoteca, ed ha ritenuto l'inidoneità di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Ricorre il difensore del Capuana, lamentando:
- violazione artt. 309, commi 5, 9, 10 e 173, c. 2, c.p.p. sull'assunto che, risultando dall'ordinanza come gli atti, richiesti il 19/11, siano pervenuti il 24/11, la decisione sull'istanza di riesame sarebbe intervenuta oltre il decimo giorno, con conseguente inefficacia della misura, peraltro già resa inefficace dalla tardività della trasmissione degli atti (asseritamente non comprensiva di quelli depositati dalla difesa ex art. 293, III co., c.p.p. e della richiesta di applicazione della misura), che sarebbe avvenuta oltre i cinque giorni dalla data della richiesta, irrilevante essendo quella della sua ricezione da parte del P.M.;
- omessa valutazione di elementi favorevoli alla difesa (erronea individuazione fotografica da parte di un dichiarante, presenza di altri soggetti con camicia azzurra simile a quella indossata dal Capuana, omesso esame di dichiarazioni escludenti la partecipazione dell'inquisito all'aggressione della vittima e non corrispondenza dei dati somatici del primo a quelli descritti da taluni testimoni) e "proditorio ridimensionamento" della rilevanza dell'incidente stradale subito dal Capuana ai fini della spiegazione delle macchie di sangue sulla sua camicia;
- omessa motivazione in punto di ravvisabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettere a) e b), c.p.p. ed illogicità nonché pretestuosità dell'iter argomentativo in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
Con successive note altro difensore, richiamati i termini delle censure in rito, osserva che, anche a voler far decorrere il termine di gg. 10 di cui all'art. 309, co. 9, dall'arrivo dell'ultima parte degli atti, avvenuto il 26.11.1997, la decisione sarebbe intervenuta comunque oltre il termine stabilito a pena di inefficacia, assumendosi che l'ordinanza nella sua integrità (e non il solo dispositivo) avrebbe dovuto essere depositata non oltre il 6 dicembre successivo, data in cui venne, invece, depositato il solo dispositivo, in forza di interpretazione dell'art. 309, co. 10, c.p.p. ritenuta lesiva degli artt. 13 e 24 Cost., per cui veniva sollevata questione di legittimità costituzionale chiedendosene la declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza. Il ricorso è infondato.
Assunto come dato certo, in quanto non confutato e documentalmente verificato da questa corte, che la richiesta di trasmissione degli atti pervenne alla Procura della Repubblica il giorno 21 novembre e preso atto che gli incartamenti giunsero al tribunale del riesame parte il 24 e parte il 26 successivo, deve escludersi qualsiasi violazione dell'art. 309, co. 5, citato, essendosi l'arrivo degli atti esaurito entro il quinto giorno dal ricevimento dalla richiesta, da assumersi come "dies a quo" non computabile per il calcolo del termine in esame;
del tutto irrilevante è che gli atti siano stati inviati in due distinte soluzioni, entrambi gli invii essendo avvenuti entro il quinto giorno e non apparendo pertinente l'accenno del ricorrente all'impossibilità di posticipare la decorrenza del termine della decisione alla data di acquisizione di eventuali, ulteriori atti integrativi (principio valido solo in caso di superamento del prescritto termine di gg. 5 per l'invio completo degli atti ma non anche ove questi vengano, nel termine stesso, compiutamente trasmessi, ancorché in distinti blocchi). Sarebbe, invero, incongruo far discendere l'inefficacia dell'ordinanza dalla circostanza che, pur essendo stato osservato il termine imposto, parte degli atti siano stati inviati in anticipo rispetto alla sua scadenza, ne' può dal sistema trarsi che il primo invio esaurisca la possibilità di integrazioni successive, purché non oltre il termine massimo assegnato dalla legge.
Ciò premesso, la decisione sulla richiesta di riesame intervenne ritualmente nei dieci giorni dalla ricezione degli atti, utilmente completata il 26 novembre, attraverso il deposito del dispositivo verificatosi in data 6 dicembre. In tal senso si è reiteratamente pronunciata questa corte a sezioni unite con le note sentenze 17 aprile 1996 Moni e 25 marzo 1998, Manno, l'ultima delle quali, nel ribadire detto insegnamento, ha dichiarato, altresì, manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata nel presente procedimento, con argomentazioni che qui si condividono ed a cui si fa, pertanto, rinvio.
Altra questione è quella concernente la denuncia della mancata trasmissione di taluni atti inclusi tra quelli depositati ex art.293, co. 3, c.p.p., proposta per la prima volta in questa sede e della quale non si rinviene traccia nel verbale dell'udienza di riesame, in cui la circostanza avrebbe dovuto essere eccepita e fatta constare;
ne' giova al ricorrente lamentare l'asserita negligenza del cancelliere verbalizzante, stante la non verificabilità dell'assunto in questa sede ed attesi il diritto e l'onere della parte interessata di verificare il contenuto della verbalizzazione. La questione di cui sopra, in quanto dipendente da una circostanza fattuale che deve ritenersi non dedotta innanzi al competente giudice di merito, non può, pertanto essere esaminata dal giudice di legittimità. Quanto ai denunciati vizi di motivazione, l'ordinanza impugnata si segnala per la compiutezza e l'esaustività della trattazione, non occorrendo la confutazione puntuale di ogni singolo rilievo difensivo ma la esposizione ragionata delle opzioni compiute dal giudicante nella valutazione delle complessive risultanze investigative e del credito concesso a quelle ritenute prevalenti e decisive, in base alle quali vanno costruiti l'iter argomentativo del provvedimento e la lettura degli elementi indiziari, cui non è lecito, in questa sede, opporre letture alternative o confutazioni di merito (come quelle rassegnate nell'atto di ricorso) ma solo denunciare vizi di sostanziale difetto di motivazione o di sua manifesta illogicità, per di più risultanti dal testo del provvedimento stesso (vizi nella specie decisamente inconfigurabili e smentiti dalla complessità e coerenza dell'ordinanza in esame).
Infondate sono anche le doglianze in punto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ampiamente e congruamente esposte dal tribunale ed ancora una volta confutate con valutazioni alternative di puro merito, peraltro estese anche a profili di pericolo non considerati nell'ordinanza di riesame, che ha circoscritto le ragioni di cautela a quelle di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Si provveda ex art. 94, co. 1 ter, c.p.p. Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998