Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2005, n. 22157
CASS
Sentenza 10 maggio 2005

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Il terzo, titolare di un diritto reale di garanzia (ipoteca) sul bene poi fatto oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter Legge n. 575 del 1965, è legittimato a proporre incidente di esecuzione, qualora non sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento di prevenzione patrimoniale, al limitato fine di fare valere, in vista di ulteriori iniziative, la propria buona fede e il proprio affidamento incolpevole al momento dell'iscrizione dell'ipoteca antecedente al sequestro e quindi alla confisca. (La Corte ha osservato che nella nozione di "appartenenza", utilizzata dal legislatore al citato art. 2 ter Legge n. 575 del 1965 per l'individuazione delle posizioni soggettive legittimate alla partecipazione al provvedimento di prevenzione e, in mancanza, alla proponibilità dell'incidente di esecuzione, sono infatti da includere, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2005, n. 22157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22157
Data del deposito : 10 maggio 2005

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