Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3313
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Il vizio della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difformità della copia notificata rispetto all'originale (vizio che non costituisce nullità insanabile e che comunque non è rilevabile d'ufficio in quanto la risultanza della relazione di notificazione può essere rimossa solo con la proposizione ad istanza della parte della querela di falso) non inficia - ove non abbia impedito la difesa del convenuto nel merito, anche sulle parti mancanti nell'atto introduttivo - la validità dell'atto per aver questo raggiunto il suo scopo essendosi egualmente realizzato il contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3313
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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