Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Il vizio della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difformità della copia notificata rispetto all'originale (vizio che non costituisce nullità insanabile e che comunque non è rilevabile d'ufficio in quanto la risultanza della relazione di notificazione può essere rimossa solo con la proposizione ad istanza della parte della querela di falso) non inficia - ove non abbia impedito la difesa del convenuto nel merito, anche sulle parti mancanti nell'atto introduttivo - la validità dell'atto per aver questo raggiunto il suo scopo essendosi egualmente realizzato il contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITAL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SOC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CASTELLANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR JU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PALADINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CHIAVELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15081/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/10/96 r.g.n.92943/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Maurizio DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.10.1996 il Tribunale di Roma rigettava l'appello principale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale- S.I.O.I.- nei confronti di UA JA, nonché quello incidentale subordinato del UA avverso sentenza del TO della medesima città, confermando l'accertamento della natura di lavoro subordinato tempo indeterminato del rapporto intercorso tra il JA la S.I.O.I. dal luglio 1986 al 31.12.1990, formalmente istituito prima come assegnazione di borsa di studio, poi come collaborazione autonoma ed infine come rapporto di lavoro a termine. Condannava la S.I.O.I. al pagamento delle retribuzioni maturate successivamente al 31.12.1990. Dichiarava la nullità della domanda di condanna al pagamento di somme determinate per il periodo pregresso.
Osservava in motivazione che l'eccezione di nullità del rapporto processuale per nullità della notificazione per la mancanza di alcune pagine nella copia notificata del ricorso introduttivo di primo grado, mancanza riconosciuta dalla difesa di controparte, essendo stata sollevata solo nel corso del giudizio di appello, era infondata in quanto la che si era difesa costituzione in primo grado della S.I.O.I. nel merito, senza che al riguardo fosse sollevata eccezione alcuna, aveva sanato il vizio.
In ordine alla natura del rapporto osservava che,
indipendentemente dalle qualificazioni operate dalle parti, il concreto svolgimento del rapporto non era conforme ne' alle finalità di apprendimento cui è preordinata la concessione di una borsa di studio, ne' ad un rapporto di collaborazione autonoma, ma consisteva nella continuativa messa a disposizione della propria attività, con vincoli di orario ed inserzione nella organizzazione della società allo scopo di organizzare il servizio informatico in cambio di un corrispettivo fisso, senza alcun carattere di autonomia e con assenza di rischio, onde il rapporto era da qualificarsi sin dall'inizio come lavoro subordinato. Rilevava che la lettera del 31.12.1990, che comunicava la cessazione del rapporto per scadenza del termine ad esso apposto, non aveva carattere di recesso e, conseguentemente, non costituiva licenziamento. Riteneva, quindi, che - essendo accertata, la natura di lavoro subordinato del rapporto sin dal 1986 nullo- era il termine apposto dalle parti nel contratto di lavoro 22.3.1990 con la conseguente permanenza del rapporto di lavoro anche dopo la scadenza di esso.
In ordine all'appello incidentale osservava che la domanda del JA di condanna al pagamento per differenze retributive della somma di lire 27.196.200, accolta dal TO solo con condanna generica, doveva ritenersi nulla perché il ricorso ed conteggi prodotti erano privi di parametri di riferimento sicché mancava il titolo su cui fondare la pretesa.
Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la S.I.O.I., resiste con controricorso il JA. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la S.I.O.I. deduce la nullità del procedimento per falsa applicazione dell'art.156, secondo comma c.p.c., e per vizio di motivazione in ordine alla sanatoria del vizio della notificazione per effetto della costituzione della convenuta. (art.360 nn.4 e 5 C.P.C.). La ricorrente afferma che il vizio della notificazione del ricorso in primo grado ed il regime delle decadenze di cui all'art.416 c.p.c. impedivano di ritenere la possibilità di sanatoria per effetto della costituzione, avendo la difformità della copia notificata sviato la difesa del convenuto. Si doveva, quindi, ritenere che permanesse la nullità del atto introduttivo con la conseguente nullità dell'intero giudizio.
La censura non è fondata.
Il vizio della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difformità della copia notificata rispetto all'originale ( nella specie la mancanza nella copia notificata dell'ultima pagina del ricorso contenente la richiesta di condanna alle spese, la firma del procuratore, l'elenco dei documenti esibiti e dell'allegato dei conteggi) non ha impedito la difesa della convenuta nel merito, come ha rilevato il Tribunale con accertamento non contestato con il ricorso per cassazione;
si è cioè realizzato ugualmente, anche sulle parti mancanti dell'atto introduttivo del giudizio, il contraddittorio, che costituisce lo scopo della notifica dell'atto. impedendo così a sensi dell'art.156, 20 comma, c.p.c. il verificarsi della nullità. Va infatti escluso che la difformità della copia notificata costituisca una nullità insanabile (v. Cass.n. 888 del 1995), e va esclusa anche la rilevabilità di ufficio della medesima in quanto la risultanza contraria della relazione di notificazione può essere rimossa solo con la proposizione ad istanza della parte della querela di falso (cfr Cass. n. 10697 del 1995). Va comunque aggiunto che se la irregolarità dell'atto avesse comunque determinato quello sviamento della difesa della convenuta, che si afferma con il ricorso per cassazione, il vizio sarebbe stato necessariamente rilevabile con la sentenza di primo grado, essendo infatti imprescindibile ai fini della rilevanza del medesimo che la decisione si fondasse su fatti, argomenti o documenti dei quali la difesa della convenuta non avrebbe avuto conoscenza per la irregolare notificazione. Conseguiva che a sensi dell'art.161 c.p.c., convertendosi la nullità in motivo di impugnazione, si rendeva necessaria la sua denunzia con l'atto di appello ed in mancanza della denunzia con l'impugnazione era preclusa la rilevabilità della nullità nel giudizio di appello.
Con il secondo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2094 C.C. e vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , la S.I.O.I. lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la natura subordinata del rapporto, malgrado la diversa qualificazione attribuita dalle parti, facendo derivare l'accertamento dell'assoggettamento al potere direttivo dalla mera osservanza di un orario di lavoro, mancando invece la prova della subordinazione tecnica e del controllo sull'attività del JA. La censura è infondata. Viene in sostanza dedotta una insufficienza della motivazione in ordine all'accertamento della natura subordinata del rapporto. È giurisprudenza costante di questa Corte che: "Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo essere collegata sia alla natura della prestazione- assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse- sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia. Pertanto solo quando tale carattere non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale- i quali, benché privi di valore se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi." Cosicche: "qualora le caratteristiche e le modalità concretamente assunte dalla prestazione consentano di ricondurre la stessa nell'ambito della subordinazione lavorativa resta irrilevante il diverso nomen juris attribuito dalle parti al rapporto all'atto della sua stipulazione, non potendo la necessaria indagine sulla loro volontà negoziale andare disgiunta da una verifica del concreto svolgersi della prestazione in eventuale contrasto con la qualificazione datane dalle parti." (Cass.
4.3.1998 n. 2370, che conferma una costante giurisprudenza di legittimità, tra le tante Cass. n. 3745/95 e n. 11329/96). Il Tribunale, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui alla prima parte della massima sopra trascritta, e in particolare che il JA doveva organizzare da solo il servizio informatico della società, e cioè la natura di prestazione intellettuale di elevata qualità che rendeva difficile che altri gli desse direttive tecniche, ha proceduto all'accertamento della subordinazione in base agli altri elementi indiziari indicati, e non solo in base all'osservanza di un orario di lavoro. Ha, infatti, accertato l'inserzione della attività del JA in quella dell'ufficio in cui lavorava, il corrispettivo fisso mensile e l'assenza in capo al medesimo JA della pur minima organizzazione imprenditoriale. Consegue che è incensurabile sul piano logico-giuridico la motivazione ove ha accertato la natura di lavoro subordinato del rapporto.
Con il terzo motivo la SI lamenta l'omessa motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) in ordine alla ravvisata illegittimità del rapporto a termine in relazione al fatto che la Convenzione con il Ministero degli affari esteri era connotata di staordinarietà ed occasionalità secondo la previsione della legge n.230 del 1962. Il motivo così come formulato è inammissibile in quanto, non esponendo le ragioni per cui la Convenzione summenzionata dovrebbe incidere sulla legittimità della apposizione del a termine, impedisce al Collegio di valutare la decisività del punto. Inoltre è in ogni caso infondato in quanto, come riconosce la ricorrente nelle due righe che concludono il motivo precedente "l'illegittimita" del termine apposto al contratto stipulato il 22 marzo 1990 è conseguente alla natura subordinata del pregresso rapporto di collaborazionè.
Con il quarto motivo si contestha la contraddittorietà della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) in ordine alla esclusione della natura di licenziamento della missiva del 10 12 1994 perché fondata sul rilevo che la Società si riservò in essa la possibilità di ricostituire il rapporto ove fosse stata rinnovata la Convenzione con il Ministero degli esteri. Si assume cioè che la previsione di ricostituire il rapporto presuppone necessariamente la sua risoluzione.
Non sussiste la detta contraddizione in quanto non è in questione se la lettera del 10 dicembre 1990 contenesse la previsione della cessazione del rapporto a fine mese, ma se tale lettera contenesse solo, come ritiene il- Tribunale, la ricognizione del fatto che il termine convenuto del rapporto andava a scadere il 31.12.1990, ovvero una manifestazione di volontà di recesso indipendentemente dal termine e dalla sua validità. Il Tribunale ha logicamente dedotto dalla mancanza di elementi testuali che potessero far interpretare l'atto come recesso e dalla promessa di ricostituire il rapporto ove fosse stata rinnovata la convenzione, in relazione alla cui scadenza era stato apposto il termine, la mancanza di una volontà di recedere.
Con l'ultimo motivo, denunziando vizio di motivazione per traviamento ed erronea lettura della sentenza di primo grado, (art.360 n.5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il TO avesse accolto la domanda di condanna della società al pagamento di differenze retributive mentre in realtà la aveva rigettata. Conseguentemente l'errore sul contenuto della statuizione della sentenza impugnata si era riverberato sul processo formativo della volontà del giudice di appello e sulla motivazione. La censura è infondata. La esatta percezione da parte dei giudici del Tribunale della portata del capo della sentenza impugnata non ha inciso sulla logicità della motivazione. Infatti, sia che il TO avesse accolto la domanda suddetta pronunziando condanna generica, sia che avesse rigettato la domanda, devoluta in appello la questione della spettanza del credito azionato doveva effettuarsi in ogni caso la preliminare indagine sulla ritualità della domanda con l'esito, riferito, della sua nullità per indeterminatezza del petitum.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 38000 oltre L.
3.000.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999