Sentenza 4 ottobre 1990
Massime • 1
Poiché la disposizione dell'art. 515 comma terzo cod. proc. pen. estende il divieto di reformatio in peius anche ai benefici, sull'appello del solo imputato, il giudice non può revocare un beneficio già concesso dal primo giudice. Anche il giudice di rinvio deve rispettare il divieto. Egli infatti ha gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, e quindi anche gli stessi limiti. (nel caso di specie, il tribunale aveva concesso il condono della pena irrogata per un reato, assorbito per il proscioglimento pronunciato dalla Corte di appello. Annullata la sentenza di appello, il giudice di rinvio che condanni per lo stesso reato non può non ripristinare il condono per esso già disposto).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/1990, n. 15180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15180 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1990 |
Testo completo
0 8 1 5 1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
3 + **
4.10.1990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
·
SEZIONE PENALE SENTENZA IV
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 2178
Presidente Dott. Evandro MINETTI
VALIANTE 1. Dott. . Mario Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 7.265/10 2. >>> Bruno SATTA ELORES). 177 >>> 3. » IA AR A
->>
+ 4. >>> >>CE RO
ހ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) Procuratore Generale della Re-
pubblica di Genova;
2) LL CE, n. a Genova il 5.6.1935, ivi residente in [...]14;
avverso la sentenza 13 giugno 1989 della Corte d'Appello di Genova, che ha parzialmente riformato la senten- za 16 giugno 1986 del Tribunale di Genova, di con- danna del ricorrente per contrabbando e collusione
(artt. 282 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 3
-
legge 9 dicembre 1941, n. 1384);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dottor VALIANTE
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dotter Umberto TOSCANI
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del
Procuratore Generale;
l'annullamento con rinvio sul punto della determi–
farrant nazione della pena;
Udito difensor e del ricorrente, avv. Giovanni Gril-
10; Svolgimento del processes: سيند
1) A seguito di indagini esperite au partire dalla fine del 1980, veniva scopertoniun vasto traffico di tabacchi esterim introdotti in Italia
con falsis documenti di accompagnamento ed evasionet dell'i.v.ar, con la complicità di funzionari
--doganali e di ufficiali e sottufficiali didelia
Guardia di Finanzaŕ corrotti. Il protagonista:
dell'illecito traffico dei reati adr esse strumentali fu individuate in GI CE n
H Tribunale di Genova, con sentenza 29
Paliant 1983, concludeva il delicate processe aprile
☑ irrogando condanne per associazione per delinquere a fine di contrabbando, collusione, corruzione,
contrabbando di sigarette estere;
evasionet dell'iva, falso
→
La Corte di appello su impugnazione delt
Pubblico ministero e del GI, con sentenza 169
giugno 1986, tra altro assolveva quest'ultimo, dal |
reato di collusione. La Corte di Cassazione, con sentenza it giugno 1987, ammullava la sentenza per violazione:+
di legge nella parte in cui venne esclusa la
+
concorrente con™ il. punibilità dell'extraneus f 3 ✔
pubblico ufficiale nella realizzazione- della
.collusione.
-2) La Corte di rinvio, esclusa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
determinava la pena per il reato di collusione;
e a tal fine;
'
-ritenuta la continuazione con altro reato- d-i-
contrabbando aggravato definito dalla Corte di appello di Firenze, rilevava la maggiore gravità
del primo, e quindi fissava l'aumento in mesi sei-
di reclusione e lire 300.000 di multa.
3) Avverso la sentenza hanno prodotto ricorso
-il Procuratore generale della Repubblica ed il-
GI.
Il primo ha rinunciato alla presentazione dei-
motivi (fol. 52 alleg.)
Il GI ha denunziato violazione di
legge. Il Tribunale, con la prima sentenza di
condanna; gli inflisse per i ⚫ diversi reati unificati dalla continuazione la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di lire due miliardi di multa. A seguito dell'appello del Pubblico
ministero e di lui stesso, la Corte di appello dichiarava inammissibile il primo e accoglieva parzialmente la sua impugnazione, riducendo la pena ad anni tre e mesi tre di reclusione ire milioni di multa, نت 1
_ Contro la sentenza rigorspro in procuratore general lui stesso;
afa Corte di cassazione ritenne erronea d'assoluzione dal reator, di collusione: Orbene la Corte di rinvio, condannando!
por take reato, non poteva modificare in peisi
– pena – dis anni: trele mesi, sei direclusione e lites due miliardi di multa irrogata in precedenza
Tribunale, essendo stato appunto dichiarato
-inammissibile. Happello del Pubblico ministerd
.contro la relativa sentenza.
Pertanto la pena-irrogabile per il nueve
-reato non poteva essere superiore alla differṇhzá
tra tale: pena e quella irrogata dalla Corte di appello in anni tre e mesi tre di reclusione o kire venti milioņi di multa: in concreto doveva – esser contenuta -in mesi tre di reclusione oltre la multa.
Anche sotto altro profilo la sentenza
-impugnata- violerebbe il divieto della reformatio in peius, in quanto, scorporando in due pene distinte la sanzione irrogatagli, rende di fatto inoperante +
it condono di due anni sulla maggior pena
-comminata,- già riconosciuto dal primo giudico od
5 applicato proprio sul reato di collusione, .: 8. che:
. ora avrebbe dovuto operare dopo l'affermazione, 2
:
della sussistenza dello stesso, reato,
Ha denunciato infine difetto di motivazione..
in quanto, dopo aver esattamente delimitato.. la.
i materia del giudizio alla riduzione della pena,
1
chiesta con l'appello, la Corte di rinvio ha. دود
affermato di non poter aderire alla richiestandi.
prevalenza delle circostanze attenuanti . generiche..
"richiamandosi alle cose dette", quindi senza.
dare alcuna spiegazione logico. giuridica della decisione. = _ _
Motivi della decisione.
1 3. 4) Per la mancata presentazione dei motivi il ricorso de Procuratore generale va.dichiarato .
inammissibile.
5) La materia devoluta dal ricorso dell'imputato alla cognizione di questa Corte
Suprema è costituita da due questioni: la misura dell'aumento della pena irrogabile per la
continuazione tra il reato di contrabbando definito.
dalla sentenza 26 giugno 1985 della Corte da
appello di Firenze e quello di collusione;
la
6 concessione dell'indulto, già dispostet dal
Tribunale di Genqiza riguardofal o stesso reato di̟
callusione per quale aveva pronunciato ondan slaco Non può ritenersi devohitra anche la questibhe dell'ammissibilità della continuazione in ordine alla quale, secondo il Procurators generals)
requirente, dovrebbe esser rilevato di ufficio che non vi fui tempestiva indicazione del reato definito!
- Firenze perchè la mancanza di ricorso del
Procuratore generale ha ormais Extto diventare definitiva la decisione sul punto 1970'
In ogni caso continuation £ • ful espressamente richiesta dall'imputato con 11'appelle avverse la sentenza: 29 aprile 1983 del Tribunale di
“Genova,iscon riferimentosovviamente ai reati sche erano stati oggetto di quel giudizio, o nuovamente!
¨sollecitata con le conclusioni al giudiziom di rinvio 13 giugno 1989, con riferimento al reato net frattempo (26 giugno 19854 definito dalla Corte
di appello di Firenze. Cosicchè la Corte di rinviou si trovava nella stessa situazione del primo giudice di appello quanto al potere di decidere sulla richiesta continuazione, ma non poteva
- trascurare l'ulteriore reato che nel frattempo era
I stato giudicato.
_6) La Corte di rinvio ha correttamente determinato, la pena, per il ritenuto-delitto di
collusione, calcolandola secondo le regole della continuazione.-con l'altro reato giudicato dalla
Corte di appello di Firenze. יןA tal fine, ha posto come pena base quella-
¡irrogata per il più grave reato di contrabbando,
1'ha aumentata di una misura. compresa nel triplo,
secondo quanto dispone. L'art. 81- comma 2° p p.
L'effettivo aumento di sei mesi di reclusione .
-
lice 300.000 di multa è assai- al disotto del limite ww previste.
7) Senonchè, ferma rimanende la pena per-il reato più grave irrogata dalla Corte di appello di
Firenze, la pena, aggiunta per la continuazione -con-
il nuovo reato, benchè di misura molto inferiore a consentita, è venuta a superarequella
- unita a-
con la quella già irrogata per gli altri reati prima sentenza di appello -- quella complessiva fissata nel procedimento di primo grado e, nel caso specifice, non superabile.
· Invero, dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, la pena con la stessa applicata è diventato tel ma intain gabilecerises in 32
3 annullamentobena d antu l antia della genteñan idi appello che aveva deduso la allusion i 'fla spena
21 S irrogabile per questo reat o può raggiungere insieme a quella inflitta per i primi reat
A
· limite massimo determinato con la primal sentenza.
Adi impedirnē sibi a ptament divieto dis
reformatio in pelius istagida n 5 com a nt i age $
Mitrant In concreto s comostida esattamenter precisato il ricorrentescila fonte di rinvio poteva irrogare per nopreat una penal non superior alla differenza tra la prima condannato qiella x
-
ridotta dalla Corte di appellon seguito dalla sua impugnazione;
cioè la reclusione fino a mest trene
1 la multa fino a Mre un miliardo novecentottanta milioni Strost
T La pena fissata in me nse di reclusione,
perciò, supera i tre mesibil limite massimo mentre quella di lire 300.000 mukta è largamenta inferiore a quella pecuniariq ancora irrogabile.
+
7J La Corte di merito ha precisato.
nell'ultima parte della sentenza, a chiarimento
9 -del dispositivo che "resta ferma la pena di anni tre e-mesi tre di reclusione e lire 20.000.000 -d
Emulta rogata dalla Corte di appello di Genova..
attesa 5.1 intangibilità del giudicato al riguardo formatosi (con) la citata sentenza in data 16 6~
1986 - -
Ibrilievo è esatto. Ma ciò conferma che con l'aggiunta dei mesi sei di reclusione delle lire 3300.000 di multa irrogato dalla stessa Corte di rinvio viene ad essere superato il limite massimo
raggiungibile dalla pena detentiva in base alla sentenza di primo grado, cioè i tre anni e sei mesi dalla stessa inflitti e già comprensivi della pena per la collusione: 5210 Occorre, quindi, eliminare la parte di pena aggiunta che supera tale limite.“. 17 A tanto può provvedere direttamente questa
Corte Suprema;
ai sensi dell'art. 539. m. 9 c..pip. 10) =La richiamata disposizione dell'art. 515
comma: 3° c.p.p. prevede anche il divieto di revoca.
dei benefici già concessi.
-Beneficio è sicuramente il condono concesso
con apposita legge.
Nel processo in esame, il Tribunale concedeva
10 abo GI ik condonar döf, annirs duo də)}
inflitta per la collusions la forte d'appello shot
烹 revocava in conseguenza del prostioglimento per i ns istesso meathir ah stez streur uitstion s
Poichè non difstata malia postalan discussione la ragione peran duil fu n subitempo arconcesso (lidaL
condonație à dvvim che, pronunciata nuevamente: lar condantia per la collusione altrettanto debba essen fatte por ili beneficio che las concernés fe
Cins Non ha ragione di ricorrente i dolerskídelka
divisione della pena in due tranconi perchè eghi stesso ha chiesto nel giudizio di rinvioustka.
continuazione tra lạ collusione e il contrabbande giudicato dalla Corte di Firenzent a non, anche con gli altri reati precedentemente gialdicati. Peraltro
ib beneficio, una volta concesso per la collusione segue le stesse reate comunque ne venga, determinata |
la pena * ☑ 3-
*
Essa paràranom puè che riguardare kan pena effettivamente irrogata per il reato specificon Neb
caso in esame;
perciò, esse va-limitato ai tre mest di reclusione e alle lire 300.000 di multa irrogati
1 appunto per la collusioner:. 5
Pur non essendo la mancata concessione i f
11 materia di ricorso рет cassazione...•dell'indulto trattandosi di beneficio che può essere .chiesto.
anche al giudice dell'esecuzione, nel caso in esame.
- va accoltain. questa sede .la richiesta di eliminazione della violazione di legge costituita dall'omissione compiuta dal giudice, del rinvio,
in conseguenza dichiarato, ai sensi dell'art. 591
c. p.p r il condono della pena-come- sopra indicata.. 11) Quanto al rigetto della richiesta di attenuanti . considerare prevalenti le circostanze
+
generiche, va riconosciuto che la motivazione
⚫ addotta dalla Corte di appello non- è proprio.
esemplare.
Con essa, tuttavia, si intende agevolmente,-
tuttavia, che la stessa Corte non ha voluto
"aderire alla richiesta" per la gravità del
+
comportamento dell'imputato come precedentemente descritto e per le copiose agevolazioni già
ricevute por il divieto di reformatio in peius:
questo vuol significare il "richiam(o) alle cose-
dette".
Peraltro non risultano indicate nei motivi di appello ragioni che la stessa Corte di merito abbia immotivatamente disattese.
12 F 12) Per quanto detto il ricorso va accolto limitatamente all'aggiunta della pena di selimesi tre direclusione e lire 300.000 di multa, nonchè
Calla dichiarazione del condono della pena cosi aggiunta e nella stessa mis
Va invece rigettato nel resto: x2 VI All' • TA weer voner 10
P-Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
+Visti gli artt. 537, 539 n. 9 e 591 e.p.p. dichiara inammissibile it ricorso del f trant. Procuratore generale della Repubblica di Genova avverso la sentenza 13 giugno 1989 della Corte di appello di Genova;
-
in accoglimento del ricorso di GI
CE, annutla senza rinvio la stessa- sentenza---
*nella parte in cui non precisa che l'aumento della
¨pena inflitta al ricorrente per- il reato di
"collusione in continuazione con altro reato è di
¡ mesi tre di reclusione e lire trecentomila di multa;
e dichiara condoñata la pena in tali limiti;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 1990.
13
---
- IL CONSIGLIERE RELATORECONSIGLIERE Than's Dalian
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
JV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 NOV. 1990
ASS
BR
14
PRESIDENTE- to fivele Valdo
יז ־י : ־ 5-
IL COLLA
DI CANC Beltone Benedette
7