Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/1990, n. 15180
CASS
Sentenza 4 ottobre 1990

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Poiché la disposizione dell'art. 515 comma terzo cod. proc. pen. estende il divieto di reformatio in peius anche ai benefici, sull'appello del solo imputato, il giudice non può revocare un beneficio già concesso dal primo giudice. Anche il giudice di rinvio deve rispettare il divieto. Egli infatti ha gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, e quindi anche gli stessi limiti. (nel caso di specie, il tribunale aveva concesso il condono della pena irrogata per un reato, assorbito per il proscioglimento pronunciato dalla Corte di appello. Annullata la sentenza di appello, il giudice di rinvio che condanni per lo stesso reato non può non ripristinare il condono per esso già disposto).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/1990, n. 15180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15180
    Data del deposito : 4 ottobre 1990

    Testo completo