Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8229
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 43 e 612-bis cod. pen.

    Il motivo è inammissibile poiché mira a una rivalutazione delle prove e a un sindacato sulla ricostruzione dei fatti, non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto provata la condotta persecutoria nonostante la presunta reciprocità, in linea con la giurisprudenza che ammette la configurabilità del reato anche in tali casi, purché vi sia un'accurata motivazione sull'evento di danno.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

    Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto fondato il pericolo di reiterazione sulla base della mancata accettazione della fine della relazione, poiché le condotte moleste traevano origine dal fatto che la vittima fosse diventata la nuova compagna dell'ex. I precedenti penali, seppur non gravi, sono stati considerati come manifestazione di una personalità poco incline al controllo. La motivazione è inoltre fondata sulla gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8229
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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