Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
LU LL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
IN OCCHIPINTI FR AN IRENE SCORDAMAGLIA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8229/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 1833/2025 CC-25/11/2025
PIERANGELO LL
Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: LU NU nata a [...] il [...]
R.G.N. 32043/2025
Roma, li, 02/03/2026
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delfart. 52 digs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge
avverso l'ordinanza del 29/08/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LL;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 agosto 2025, il Tribunale di Firenze - Sezione Riesame - nel rigettare il ricorso proposto da LU Nunzia, ha confermato l'ordinanza emessa il 12 agosto 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per il reato di atti persecutori, commesso in danno di SC AL RI.
1
24db4a81d8t2880d - Firmato Da: LU LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, non avendo accettato la fine della relazione con OV OE, poneva in essere reiterate molestie e minacce nei confronti della nuova compagna di quest'ultimo, SC AL RI, provocandole un perdurante e grave stato di ansia e paura, sfociato in un «disturbo depressivo reattivo e disturbo di panico», ingenerando nella vittima anche un fondato timore per la propria incolumità.
2. Avverso l'ordinanza, l'indagata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, e 273 cod. proc. pen. e 43 e 612-bis cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale, pur dando atto della reciprocità delle condotte moleste tra indagata e persona offesa, avrebbe ritenuto più rilevanti quelle tenute dall'imputata, senza considerare la cronologia e la frequenza dei comportamenti, molti dei quali provenienti dalla persona offesa e dal suo compagno. Avrebbe, inoltre, attribuito rilevanza a condotte dell'indagata solo indirettamente rivolte alla persona offesa. Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la credibilità della persona offesa.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica, in quanto il pericolo di reiterazione è stato fondato su di una circostanza - la mancata accettazione della fine della relazione con l'ex compagno - che non atteneva alla persona offesa». Privi di rilievo sarebbero, poi, i precedenti penali dell'indagata, in quanto relativi a reati depenalizzati e di scarsa gravità. Priva di riscontri, infine, sarebbe l'affermazione secondo la quale «l'indagata cercherà di avvicinarsi alla persona offesa».
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. L'avv. Christian Vannucchi, per l'indagata, ha presentato memoria scritta, con la quale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata.
2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
24db4a81d812880d Firmato Da: LU LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Quanto alla presunta reciprocità dei comportamenti molesti, in primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che tale tesi non fosse dimostrata e che, al massimo, potesse parlarsi di mere <reazioni della vittima», che costituivano esplicazione di un meccanismo di difesa». Ha, poi, evidenziato che, in ogni caso, risultava dimostrato che <la condotta invasiva, molesta e ossessiva della prevenuta aveva creato nella persona offesa uno stato d'ansia e di paura e un effetto emotivamente destabilizzante (come attestato dalla certificazione medica allegata alla denuncia querela)». Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice solo un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno (cfr. Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, A., Rv. 282170; Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, U., Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226).
3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
24db4a81d812880d Firmato Da: LU LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale, invero, non è incorso in alcun vizio logico nel dare rilievo alla fine della relazione tra l'indagata e il OV, atteso che le condotte moleste - nella ricostruzione dei giudici di merito - traevano origine proprio dal fatto che la vittima fosse diventata la nuova compagna del OV. Quanto ai precedenti penali, il Tribunale ha correttamente evidenziato che essi, per quanto non gravi, costituivano manifestazione di una personalità poco incline a contenersi e a controllarsi. La motivazione, in ogni caso, è più ampia ed è fondata anche sulla particolare gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte.
2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Pierangelo Cirillo
Il Presidente
UC LI
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
24db4a81d812880d Firmato Da: LU LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82c04408760151
Seriale: Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784