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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: IT PP nato ad [...] il [...] inoltre: STAGNO STEFANIA (parte civile) avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. GIOVANNI CASTRONOVO, per l'imputata che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avv. ROBERTO LA ROSA, per la parte civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2256 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2017 il Giudice di Pace di Palermo ha condannato l'imputata TO IU alla pena di euro 600,00 di multa oltre statuizioni civili per il reato di cui all'art.582 secondo comma cod. pen., per avere, aggredendo ST AN, cagionato alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto (s.c.), il 20 maggio 2016 in Palermo. A seguito dell'appello proposto dall'imputata, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica con sentenza del 28 giugno 2021, in riforma della impugnata sentenza, ha assolto l'imputata perché il fatto non sussiste revocando altresì le statuizioni civili. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Viceprocuratore onorario presso il Tribunale di Palermo deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, evidenzia il PM che la motivazione adottata è manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui ha escluso la penale responsabilità del ricorrente ritenendo inattendibile la teste AZ ER nonché la persona offesa laddove quest'ultima nel corso delle sue dichiarazioni ha chiarito di essere stata colpita con pugni e schiaffi al volto e al petto così come del resto testimoniano le lesioni indicate nel referto medico. Non rilevano le presunte discrasie ravvisate dal Giudice dell'impugnazione nelle due distinte escussioni della AZ atteso che la dichiarazione della persona offesa può fondare da sola la penale responsabilità dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del Giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 D.Ivo n.274/00) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (comma 2 della medesima disposizione). Contro le sentenze pronunciate in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione). 2 Dall'esegesi combinata della disciplina suddetta emerge il principio che il pubblico ministero può continuare a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e): in tal senso si sono espresse, oltre alla sentenza Sez. 1, n. 48928 del 2019, anche Sez. 1, n. 17404 del 28/03/2019, Erraqui, n. m.; Sez. 1, n. 2368 del 5/12/2018, dep. 2019, Sholaja, n. m., confermando il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero soltanto con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, De Francesco, Rv. 252902). Il campo di azione del potere di impugnazione si estende, quanto alle sentenze inappellabili del giudice di pace, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione, bilanciando così il fatto che in dette ipotesi si dia luogo ad un unico grado di merito. Viceversa, il pubblico ministero, avverso le sentenze d'appello per i reati di competenza del giudice di pace, potrà proporre ricorso soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), ai sensi dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ( Sez.5 n. 23043 del 23/03/2021 Rv. 281262). 2. Con specifico riferimento al presente giudizio, il motivo di ricorso risulta privo di specificità e si limita ad una rilettura dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata offrendo una versione alternativa della vicenda nel merito, inammissibile in questa sede. In realtà, il Tribunale quale giudice di appello, nel pervenire all'assoluzione dell'imputata non ha redatto una motivazione apparente, unica ipotesi che si traduce in violazione di legge con conseguente ammissibilità del ricorso. Al contrario la sentenza dà conto di quei requisiti richiesti dall'art. 546 primo comma lett. e) cod proc. pen. che consentono di conoscere quale sia stato il percorso motivazionale che ha condotto il giudice all'epilogo assolutorio: ha con motivazione esaustiva e non contraddittoria (p.5) evidenziato che la teste Mazza, vicina di casa della TO e della ST, il giorno dei fatti ha assistito all'accaduto riferendo di avere visto la imputata graffiare in petto la ST. Siffatte dichiarazioni sono apparse contraddittorie rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nella fase delle indagini, nonché rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa e dal teste Grimaldi Vincenzo. La sentenza impugnata ha tratto dalle evidenti contraddizioni sussistenti tra le fonti dichiarative la impossibilità di pervenire ad una pronuncia di condanna. 3 Risulta assorbente tuttavia la circostanza che la doglianza del PM non si risolve in una violazione di legge quanto piuttosto in una censura relativa al percorso motivazionale e come tale non proponibile nel caso di specie. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. GIOVANNI CASTRONOVO, per l'imputata che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avv. ROBERTO LA ROSA, per la parte civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2256 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2017 il Giudice di Pace di Palermo ha condannato l'imputata TO IU alla pena di euro 600,00 di multa oltre statuizioni civili per il reato di cui all'art.582 secondo comma cod. pen., per avere, aggredendo ST AN, cagionato alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto (s.c.), il 20 maggio 2016 in Palermo. A seguito dell'appello proposto dall'imputata, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica con sentenza del 28 giugno 2021, in riforma della impugnata sentenza, ha assolto l'imputata perché il fatto non sussiste revocando altresì le statuizioni civili. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Viceprocuratore onorario presso il Tribunale di Palermo deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, evidenzia il PM che la motivazione adottata è manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui ha escluso la penale responsabilità del ricorrente ritenendo inattendibile la teste AZ ER nonché la persona offesa laddove quest'ultima nel corso delle sue dichiarazioni ha chiarito di essere stata colpita con pugni e schiaffi al volto e al petto così come del resto testimoniano le lesioni indicate nel referto medico. Non rilevano le presunte discrasie ravvisate dal Giudice dell'impugnazione nelle due distinte escussioni della AZ atteso che la dichiarazione della persona offesa può fondare da sola la penale responsabilità dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del Giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 D.Ivo n.274/00) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (comma 2 della medesima disposizione). Contro le sentenze pronunciate in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione). 2 Dall'esegesi combinata della disciplina suddetta emerge il principio che il pubblico ministero può continuare a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e): in tal senso si sono espresse, oltre alla sentenza Sez. 1, n. 48928 del 2019, anche Sez. 1, n. 17404 del 28/03/2019, Erraqui, n. m.; Sez. 1, n. 2368 del 5/12/2018, dep. 2019, Sholaja, n. m., confermando il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero soltanto con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, De Francesco, Rv. 252902). Il campo di azione del potere di impugnazione si estende, quanto alle sentenze inappellabili del giudice di pace, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione, bilanciando così il fatto che in dette ipotesi si dia luogo ad un unico grado di merito. Viceversa, il pubblico ministero, avverso le sentenze d'appello per i reati di competenza del giudice di pace, potrà proporre ricorso soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), ai sensi dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ( Sez.5 n. 23043 del 23/03/2021 Rv. 281262). 2. Con specifico riferimento al presente giudizio, il motivo di ricorso risulta privo di specificità e si limita ad una rilettura dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata offrendo una versione alternativa della vicenda nel merito, inammissibile in questa sede. In realtà, il Tribunale quale giudice di appello, nel pervenire all'assoluzione dell'imputata non ha redatto una motivazione apparente, unica ipotesi che si traduce in violazione di legge con conseguente ammissibilità del ricorso. Al contrario la sentenza dà conto di quei requisiti richiesti dall'art. 546 primo comma lett. e) cod proc. pen. che consentono di conoscere quale sia stato il percorso motivazionale che ha condotto il giudice all'epilogo assolutorio: ha con motivazione esaustiva e non contraddittoria (p.5) evidenziato che la teste Mazza, vicina di casa della TO e della ST, il giorno dei fatti ha assistito all'accaduto riferendo di avere visto la imputata graffiare in petto la ST. Siffatte dichiarazioni sono apparse contraddittorie rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nella fase delle indagini, nonché rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa e dal teste Grimaldi Vincenzo. La sentenza impugnata ha tratto dalle evidenti contraddizioni sussistenti tra le fonti dichiarative la impossibilità di pervenire ad una pronuncia di condanna. 3 Risulta assorbente tuttavia la circostanza che la doglianza del PM non si risolve in una violazione di legge quanto piuttosto in una censura relativa al percorso motivazionale e come tale non proponibile nel caso di specie. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente