Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 2
Sulla base del nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ., è valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, essendo idonea a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza.
L'art. 2 del. d.P.R. n. 1199 del 1971, nel prevedere - con una norma applicabile a tutte le domande o istanze in via amministrativa da presentarsi entro un termine prestabilito - che il termine fissato dal legislatore per la presentazione dei ricorsi gerarchici si intende rispettato quando, entro quella data, il ricorso sia stato inviato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, è finalizzato a tutelare il titolare del diritto in presenza di termini di decadenza o di prescrizione entro cui occorre presentare la domanda o il ricorso amministrativo; ne consegue che esso non è applicabile allorché il legislatore non imponga alcun termine da rispettare a pena di decadenza o di prescrizione, ma si limiti a specificare, attraverso il riferimento alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, l'ambito temporale di applicazione di quest'ultima. (Fattispecie in tema sospensione del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità disposta dall'art. 1 del decreto legge n. 384 del 1992, conv. in legge n. 438 del 1992, non operante per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha negato che possa essere invocata - per sottrarsi allo ius novum - la norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1199 del 1971 in presenza di una domanda di pensione di anzianità pervenuta all'INPS successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 438 del 1992, ma inoltrata a mezzo posta anteriormente alla detta entrata in vigore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS ROSARIO Presidente
Dott. MAIORANO FRANCESCO ANTONIO Consigliere
Dott. CAPITANIO NATALE Consigliere
Dott. PICONE PASQUALE Consigliere
Dott. DI LELLA RAFFAELE rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
INPS, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella, Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
NO UE, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. Giuseppe Dimartino del foro di Ragusa, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Gavorrano n. 12, presso lo studio dell'avv. Mario Giannarini.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 65 del 24/1/1998 - RG 620/1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Carlo De Angelis
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11/5/1995, AN AR adiva il RE di Ragusa, lamentando che l'Inps gli aveva revocato la pensione di anzianità, già concessa, sull'erroneo presupposto che la relativa domanda era stata recapitata tardivamente, dopo il termine del 19/9/1992 di cui al D.L. 384/1992 art 1, senza considerare che la stessa era stata tempestivamente inviata, mediante consegna per la spedizione alla agenzia privata di "recapiti espressi", in data 18/2/1992.
L'Inps si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Il RE rigettava il ricorso osservando che la domanda era pervenuta all'Inps dopo il suddetto termine, e che il timbro datario apposto dalla agenzia privata di recapiti espressi non aveva lo stesso valore certificativo di quello apposto dall'ufficio postale pubblico.
Sull'appello proposto dal AR, il Tribunale di Ragusa, in riforma della sentenza pretorile, ha accolto la domanda ed ha condannato l'Inps al ripristino della pensione di anzianità.
A fondamento della decisione il giudice del gravame ha osservato che, pur dovendosi condividere le affermazioni del RE circa la non equiparabilità del valore certificativo del timbro datario apposto da un ufficio postale pubblico a quello del timbro apposto da una agenzia privata, tuttavia la pretesa azionata appariva fondata poiché la consegna all'Inps della domanda in questione doveva ritenersi avvenuta il 19/9/1992, in quanto in quel giorno l'agenzia recapiti tentò di effettuarla, anche se ciò non fu possibile non già per cause imputabili al AR, ma per la chiusura in quel giorno (sabato) degli uffici dell'istituto previdenziale, le cui esigenze organizzative non possono ricadere a danno del cittadino. Avverso tale pronuncia l'Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
AN AR resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a 3 motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza.
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal AR, di nullità della procura in calce al ricorso per cassazione, per essere stata conferita con foglio separato, solo materialmente unito all'atto di appello.
L'eccezione è infondata.
La legge 27 maggio 1997 n. 141, all'art 1, ha aggiunto al terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce"
Ne consegue che, alla luce delle ora menzionate disposizioni, non può più dubitarsi della validità della procura rilasciata dalla parte al proprio difensore, su di un foglio a parte e materialmente unito al ricorso, e della sua idoneità ad attestare la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza, e a conferire la ragionevole certezza che essa si riferisca al giudizio per il quale è utilizzata dal difensore cui è stata rilasciata (Cass n. 2642 e 2646 del 10/3/98; Cass n. 8649 del 29/08/98; Cass n. 8906 del 9/9/98;
Cass n. 288 del 13/01/1999; Cass 12791 del 18/11/1999). Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Inps nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art 1 d.l. 19/9/1992 n. 384, conv in l. 14/11/1992 n. 438, nonché dell'art 2697 c.c., lamenta che il giudice del gravame, dopo aver correttamente affermato che il timbro datario apposto dalla agenzia privata di recapiti espressi non ha lo stesso valore certificativo di quello apposto dall'ufficio postale pubblico, ha poi ritenuto che comunque la consegna all'Inps del documento contenente la domanda di pensione doveva ritenersi avvenuta in data 19/9/1992, quando l'agenzia recapiti aveva tentato di eseguirla, anche se di fatto (a causa della chiusura degli uffici dell'istituto previdenziale nel giorno del sabato e della successiva giornata domenicale) essa avvenne il giorno 21/9/1992. Ha osservato al riguardo che ciò che rileva è il recapito all'Inps della domanda nel termine stabilito dalla legge (e ciò nel caso di specie non è avvenuto), essendo invece irrilevante l'impedimento derivante dalla chiusura degli uffici dell'Inps nel giorno del sabato.
Con il lo motivo del ricorso incidentale, AN AR, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art 2, comma 2^, del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che la consegna e spedizione mediante una agenzia privata non sia equiparabile alla consegna e spedizione per il tramite dell'ufficio postale nazionale, avendo invece la stessa efficacia, soprattutto a seguito della equiparazione avvenuta per effetto della privatizzazione dell'ente Poste e telecomunicazioni. Ha rilevato inoltre che la suddetta equiparazione trova conferma nella finalità della norma, che è quella di individuare una prova certa della spedizione, e che tale prova è stata nel caso di specie fornita anche attraverso le dichiarazioni testimoniali.
Con il 2^ motivo del ricorso incidentale AN AR denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2963 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con la censura in esame il AR sostiene che il giudice del gravame, che correttamente ha ritenuto che la presentazione all'Inps, il giorno 21/9/1992, della domanda di pensione di anzianità, deve considerarsi avvenuta nel rispetto del termine del 19/2/1992, non potendo farsi ricadere sul cittadino le conseguenze delle esigenze organizzative dell'Inps, i cui uffici il giorno 19/2, cadente di sabato, erano chiusi, avrebbe dovuto motivare la decisione in base al principio della proroga del termine al 1^ giorno utile dopo quello della scadenza, coincidente con la suddetta chiusura degli uffici. Con il 30 motivo del ricorso incidentale, AN AR, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, lamenta che erroneamente in giudice del gravame ha compensato fra le parti le spese del 1^ e del 2^ grado del giudizio, pur avendo affermato la soccombenza dell'Inps che pertanto andava condannato al pagamento delle suddette spese.
Per ragioni logico argomentative, appare opportuno esaminare in via prioritaria il 1^ motivo del ricorso incidentale. Infatti ove dovesse ravvisarsi la idoneità del primo atto compiuto dal AR, e cioè la consegna ad una impresa privata di recapito espressi, ad individuare il momento di presentazione della domanda, risulterebbe superflua la verifica del momento in cui detta domanda è pervenuta all'Inps (di cui al motivo unico del ricorso principale) Va peraltro osservato che il motivo in questione non merita accoglimento.
Il ricorrente, a fondamento della propria pretesa, evidenzia che in tema di rapporti con la pubblica amministrazione vale il principio di cui all'art 2, comma 2^, del DPR del 24/11/1971 n. 1199, per il quale il termine stabilito dal legislatore per la presentazione dei ricorsi gerarchici (ma la norma è estensibile a tutte le domande o istanze amministrative da presentarsi entro un termine prestabilito - vedi Corte dei Conti 27/1/1992 n. 66560-) si intende rispettato quando il ricorso è inviato a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso cioè la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Senonché deve osservarsi che l'esposto ed invocato principio, indipendentemente dal problema della sua estensibilità alle ipotesi nelle quali la spedizione non avviene per il tramite del servizio postale nazionale, ma attraverso le agenzie private di recapito espressi, non può comunque trovare applicazione nel caso di specie. Infatti la norma in esame, che presuppone, come esplicitamente precisato, la esistenza di un termine posto dal legislatore per la presentazione del ricorso (o della domanda), è finalizzata a tutelare il titolare del diritto che deve essere esercitato entro quel termine, in considerazione delle conseguenze che la decadenza (ovvero anche la prescrizione), collegata al rispetto del termine imposto, determina a suo carico.
È con riferimento a queste ipotesi, in relazione alle quali non appare opportuno subordinare l'effetto impeditivo della decadenza alla ricezione dell'atto (domanda o ricorso) da parte dell'organo cui è diretto, che il legislatore ha previsto la regola che si commenta. Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la vicenda in esame appare del tutto estranea alla ratio della normativa richiamata, ed invocata dal AR, mancando peraltro i presupposti che ne giustificano l'applicabilità.
Infatti il D.L. 19/9/1992 n. 384 (convertito il legge 14/11/1992 n. 438) non pone alcun termine decadenziale o di prescrizione per la presentazione della domanda di anzianità. Il Decreto Legge richiamato si limita invece a disporre la sospensione temporanea della applicabilità delle disposizioni che prevedono il diritto alla pensione suddetta, prevedendo poi la sua entrata in vigore dalla data stessa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e precisando che la nuova normativa non si applica comunque alle domande presentate anteriormente alla data suddetta (di pubblicazione). Non viene dunque imposto alcun termine da rispettare a pena di decadenza o di prescrizione per la presentazione delle domande di anzianità, ma viene piuttosto specificato, attraverso il riferimento alla data di pubblicazione e alle domande presentate anteriormente, l'ambito di applicazione del disposto normativo.
Deve pertanto ritenersi che la disposizione di cui all'art 2 del D.P.R. 1199/1971, finalizzata a tutelare il titolare del diritto in presenza di termini di decadenza o di prescrizione entro cui presentare la domanda o il ricorso amministrativo, non possa essere utilmente invocata nella fattispecie in esame, non essendo ad essa riferibile la evidenziata ratio legis.
La censura di cui all'unico motivo del ricorso principale è fondata, sia pure sotto un profilo preliminare a quello evidenziato nel motivo di ricorso, ma di cui il giudice di legittimità deve occuparsi, nell'esercizio del suo potere dovere di verifica dell'esatta applicazione della legge.
Va infatti osservato che, dovendosi individuare, nel caso di specie, la data di presentazione della domanda con riferimento al momento in cui essa è pervenuta all'Inps, tale data risulta comunque successiva a quella indicata dalla legge.
Infatti l'art 1 del DL, 19/09/1992 n. 384, dopo aver previsto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio,.......", dispone che tale disposizione non si applica........ ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto......"
L'art 14 precisa quindi che "Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge". Ciò premesso, poiché il decreto legge in esame è stato pubblicato con la Gazzetta Ufficiale del 19/2/2000, ne consegue che solo con riferimento alle domande presentate prima del 19/2/1992, e cioè entro il 18/2/1992, il diritto alla pensione di anzianità non risulta sospeso.
Nel caso di specie la domanda di pensione proposta dal AR, discutendosi se la stessa debba intendersi pervenuta all'INPS il giorno 19/2/1992 ovvero nei giorni successivi, risulta comunque disciplinata dalla nuova normativa e rientra dunque nel regime di sospensione.
Erroneamente pertanto la impugnata sentenza ha accolto la pretesa del AR di vedersi corrispondere la pensione di anzianità, nonostante la intervenuta sospensione temporanea della applicazione delle disposizioni che prevedono il relativo diritto.
Sotto il suesposto profilo, il ricorso principale merita dunque accoglimento.
Le stesse ragioni ora evidenziate comportano il rigetto del 2^ motivo del ricorso incidentale.
La cassazione della sentenza (conseguente all'accoglimento del ricorso principale) importa l'assorbimento dell'esame del 3^ motivo del ricorso incidentale, dal momento che detta cassazione comprende anche la statuizione sulle spese.
In conclusione: va accolto il ricorso principale, mentre va rigettato quello incidentale. La sentenza deve pertanto essere cassata, e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art 384 cpc. Per l'effetto: va rigettata la domanda proposta da AN AR. Ai sensi dell'art 152 disp. att. cpc vanno dichiarate non dovute dal AR le spese relative all'intero giudizio.
PQM
La Corte
Riunisce i ricorsi;
Accoglie il ricorso principale;
Rigetta il ricorso incidentale;
Cassa la impugnata sentenza, e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da AN AR;
Dichiara non dovute dal AR le spese relative all'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 05 marzo 2001