Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE04747 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto CONTATTO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE-LISOLUZIONE | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO SPADONE Presidente - R.G.N. 20853/99 Cron. 4326 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 502 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.09/10/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ROSSI GIULIANA, RAIMONDO MARIO, elettivamente per diritti 1.55 18 FEB. 2002 domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso IL CANCELLIERE 10 studio dell'avvocato ROBERTO CEFALONI, difesi dall'avvocato OTTORINO NAVARRA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
OL AR NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, difesa dall'avvocato ASTERIO CIASCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 2120/99 della Corte d'Appello 1324 -1- di. ROMA, depositata il 30/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato CIASCHI Asterio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.20853/99 Oggetto: Contratto preliminare-risoluzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data marzo 1997, il tribunale di Velletri, pronunciando sulla domanda proposta da RO IA e MO IO nei confronti di IN IA TA, per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art.2932 c.c., in relazione al contratto preliminare di acquisto di un appartamento in Colleferro stipulato il 23-7-1993, o, in subordine, per la risoluzione del preliminare stesso per inadempimento della IN essendo - emerso che l'immobile era gravato da ben quattro ipoteche giudiziali e per la condanna di lei alla - restituzione del doppio della caparra, rigettava la domanda ed accoglieva, invece, la riconvenzionale proposta dalla IN, dichiarando, per l'effetto, risolto il preliminare per inadempimento degli attori, i quali non erano stati in grado di stipulare il rogito entro la data stabilita del 30- 1-1994, e riconoscendo il suo diritto di trattenere la somma di lire 35.000.000 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Impugnata la sentenza da RO e MO, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 30 rigettato, confermando lagiugno 1999, lo ha decisione del primo giudice e condannando gli appellanti alle spese del grado, per i motivi che qui di seguito si riassumono: una volta stabilito il termine di adempimento per la stipula dell'atto pubblico definitivo al 31-1- 1994, a tale data, dopo che era intervenuto il consenso alla cancellazione dell'ipoteca da parte dell'unico creditore iscritto (C.R.A. di Segni), la promittente venditrice era nella condizione di adempiere la sua obbligazione conformemente al patto, contenuto nel preliminare, per cui l'appartamento sarebbe stato trasferito libero da iscrizioni pregiudizievoli. E' risultato, infatti, che con nota del 17-1-1994 il notaio aveva invitato la venditrice a trasmettere l'atto di assenso della C.R.A. di Segni alla cancellazione e che la IN vi aveva adempiuto con nota del 25-1-1994, fermo restando l'invito agli acquirenti a comparire davanti al notaio per la stipulazione dell'atto alla data del 30-1-1994; la promittente venditrice era, pertanto, 3 in grado di vendere, a tale data, libero l'appartamento, potendo il notaio, in presenza del consenso alla cancellazione dell'ipoteca, procedere a questa formalità contestualmente alla vendita. Il recesso attuato dalla IN in data 7-2-1994 è quindi legittimo, inadempienti dovendo considerarsi i promissari acquirenti. Ricorrono per la cassazione della sentenza IA RO e IO MO ai sensi dell'art.360 c.p.c.", "per errata applicazione delle norme di diritto disciplinanti il caso di specie", nonchè "per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione", invocando una decisione nel merito ex art.384 c.p.c. Resiste con controricorso IN IA TA, che ha depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto gravame i ricorrenti si dolgono, innanzitutto, che la corte di appello non ha ritenuto inadempiente la IN, nonostante che costei non avesse provveduto a trasferire al 31-1- 1994 l'immobile promesso in vendita libero da "trascrizioni pregiudizievoli", secondo l'obbligo da lei assunto nel preliminare, essendo risultato che alla predetta data l'ipoteca iscritta in data 28-12-1992 in favore della C.R.A. di Segni insisteva ancora sull'immobile stesso;
ha dunque "erroneamente qualificato e/o interpretato la fattispecie in esame, sussumibile sotto le disposizioni di cui agli artt.1482 e 1489 c.c., non riconoscendo il diritto al promittente compratore del preliminare per di chiedere la risoluzione allorchè le garanzie colpa dell'altro contraente, reali e gli altri vincoli ex art.1482 C.C. non risultino già eliminati al momento del trasferimento". Il giudice di appello ha, poi, ritenuto erroneamente che l'inadempimento della IN non fosse grave e di scarsa importanza, disattendendo, in tal modo, la costante giurisprudenza, secondo cui l'art. 1455 C.C. non si applica alle ipotesi disciplinate dagli artt. 1482 e 1489 c.c. In definitiva, la IN si è resa inadempiente al preciso obbligo su di lei incombente di procedere alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, e tale inadempimento autorizzava essi ricorrenti, che iscrizione, a ignoravano l'esistenza di tale rifiutarsi ex art.1460 C.C. di stipulare il contratto definitivo. 5 Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti ne denunciano i vizi con riferimento alla valutazione fatta dalla corte territoriale del comportamento della IN, con riguardo al quale, per un verso, è stato ritenuto che la stessa fosse in condizione di adempiere all'obbligazione assunta con il preliminare, per cui l'appartamento sarebbe stato trasferito libero da iscrizioni pregiudizievoli, e, per altro verso, si è dato atto e riconosciuto, contraddittoriamente, che alla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo non avesse provveduto a liberare l'immobile dalla iscrizione ipotecaria. Risulta evidente, quindi, per i ricorrenti l'illegittimità del recesso operato dalla promittente venditrice;
laddove, per converso, il loro presunto inadempimento, trattandosi, in ineffetti, di mero ritardo nell'adempimento, nessun caso avrebbe poturo giustificare quel recesso. Il ricorso è infondato. Non sussistono le violazioni di legge e i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto esattamente, e conformemente alle norme in materia 6 di adempimento di obbligazioni da contratto, i giudici di merito hanno statuito che non si addivenne alla stipula del contratto definitivo entro il termine previsto nel preliminare del 23 luglio 1993, non perché la promittente venditrice non fosse in grado di trasferire, alla data del 30- 1-1994, ai promissari acquirenti l'appartamento loro promesso in vendita libero dalle garanzie reali sullo stesso gravanti (ipoteche), secondo l'obbligazione assunta (ex art.1482 c.C.), vero essendo, invece, che per la predetta data, fissata per la stipula del contratto definitivo, la IN, stando a quanto accertato in sede di merito, aveva ottenuto il consenso dell'unico creditore iscritto - C.R.A. di Segni alla cancellazione dell'ipoteca, dandone comunicazione al notaio, che avrebbe dovuto rogare l'atto, con nota del 25-1-1994. Ne consegue, pertanto, che, se le parti fossero comparse davanti al notaio alla data stabilita, si sarebbe potuto senz'altro addivenire alla stipulazione del contratto di compravendita, procedendosi in quella sede, contestualmente, come ha ricordato la corte di appello, anche alla cancellazione dell'ipoteca per la quale era intervenuto, si ripete, il consenso dell'unico creditore garantito. inadempimento Non sussiste, dunque, il dedotto della promittente venditrice tra l'altro, delle - quattro ipoteche giudiziali gravanti, a detta degli attori, sull'immobile promesso in vendita non vi è traccia nei loro successivi scritti di causa, se non nella parte finale del ricorso e, di conseguenza, è priva di pregio anche l'ulteriore censura da loro mossa alla sentenza impugnata, per avere, il giudice di appello, ritenuto "non grave e di scarsa importanza ( o meglio ha inesattamente confermato la valutazione di scarsa importanza del l'inadempimento della Tribunale di I grado) IN" ( così nel ricorso). E' stato accertato, invece, il loro inadempimento, per non essersi presentati, alla data stabilita, davanti al notaio, per la stipulazione del inadempimento che non può essere quicontratto;
rimesso in discussione sotto il profilo, dedotto per la prima volta in questa sede, del mero ritardo nell'adempimento, che non avrebbe giustificato il recesso dell'altra parte. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese. 8
P.Q.M.
e condanna i La Corte rigetta il ricorso in solido, alle spese, liquidate in ricorrenti, ૮૯ ૫k, ૧) lire 218,400 , oltre a lire 5.000.000 (cinquemilioni) (€ 2582,28) per onorari. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr.IO Spadone) olino detthine Spandau IL CANCELLIERE C1 Talaricmarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 FEB. 2002- IL CANCELLIERE C 200 109T 129,11 ET 30, pp TOT. 160.10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2. MAR. 2002 Serie 4. al n.
1.0.256 versate €... 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia FILIPPO) Il Responsabile Servizio Att iudiziari (Dr. M. RACCICHINI) R A 2 M 0.0 DELLE www x