Sentenza 28 febbraio 2000
Massime • 1
Dal combinato disposto degli artt.67 cod.proc.pen. e 8 del d.P.R. n.448 del 1988, si desume che ove sorga anche il semplice dubbio sull'età dell'inquisito, cessa ogni competenza del giudice ordinario e incombe su quello minorile il compito di procedere ai relativi, scrupolosi accertamenti. (Fattispecie nella quale la S.C., nel dichiarare la competenza del giudice minorile, ha ritenuto sussistente l'incertezza circa l'età dell'imputato, non essendo apparsi esaustivi i sommari accertamenti antropometrici ed essendo quindi indispensabile una approfondita consulenza tecnica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 28/02/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE " N. 1449
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE " N. 44009/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 20.10.1999, nel procedimento penale a carico di SALIL Kamal;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dott. FRATICELLI, che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Firenze;
OSSERVA
Con provvedimento del 16.10.1999,il C.I.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze convalidava l'arresto in flagranza eseguito nei confronti del Salil, applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere e, rilevato dalla certificazione acquisita che si trattava di imputato maggiorenne, trasmetteva gli atti al C.I.P. del Tribunale ordinario.
Quest'ultimo, investito del procedimento dal P.M., osservava che i rilievi antropometrici effettuati sulla persona del Salil non fugavano ogni sua età, per cui la competenza doveva radicarsi presso il giudice minorile, ai sensi degli artt. 67 c.p.p. e 8 d.p.R. n.448/1988; e pertanto rilevava conflitto, chiedendone a questa Corte
la risoluzione.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle disposizioni successive.
Il conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato. Non c'è alcun dubbio, invero, che nel caso in esame sussista incertezza circa l'età dell'imputato, non apparendo esaustivi i sommari accertamenti antropometrici ed essendo quindi indispensabile una approfondita consulenza tecnica al riguardo, (cfr. Sez. V, 17.1.1997, n. 183). Incombente che spetta al giudice minorile, per il combinato disposto degli artt. 67 c.p.p. e 8 d.p.R. n. 488/1988, dai quali la voluntas legis appare chiara, nel senso di stabilire il principio che, ove sorga anche il semplice dubbio sull'età dell'inquisito, cessa ogni competenza del giudice ordinario e incombe su quello minorile lo scrupoloso accertamento relativo. Pertanto, a scioglimento del conflitto, gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2000