Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni forma uno o più atti falsi, utilizzando, a tale scopo, mezzi della pubblica amministrazione (materiale cartaceo, stampante, sigillo) risponde del solo delitto di falsità in atto pubblico perché il nucleo essenziale della sua condotta si esaurisce in ciò. Non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al materiale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando, a quest'ultimo proposito, o gli estremi dell'appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della stessa pubblica amministrazione, o l'oggetto stesso della appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità del valore della cosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2000, n. 10543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10543 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO - Presidente - del 07/06/2000
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 1170
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 8167/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) SA NZ, nato a [...] il [...]; 2) CI IT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10.1.2000 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al diniego dell'ipotesi del peculato d'uso, e per il rigetto nel resto, quanto al primo ricorrente;
per l'inammissibilità del ricorso del secondo;
I difensori dei ricorrenti non sono comparsi.
FATTO
NZ SA e IT CI, con sentenza 10.1.2000 della Corte d'Appello di Milano, confermativa, tranne che in punto di pena per il secondo, della decisione in data 7.6.1999 del GUP del Tribunale della stessa città, venivano dichiarati colpevoli di concorso nei reati di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata e di peculato aggravato ex art. 61 n. 2 C.P., unificati dal vincolo della continuazione, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, venivano condannati a pena ritenuta di giustizia. Si era, in particolare, addebitato al SA, quale maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Pioltello, di avere formato, su istigazione del cittadino albanese CI, una serie di atti,, esattamente 17, nei quali attestava - contro il vero -di avere contestato, in occasione dei controlli mai seguiti, la presenza sul territorio nazionale, in data antecedente il 27.3.1998, di alcuni cittadini albanesi, onde consentire agli stessi di usufruire della "sanatoria" prevista dal decreto 16.10.'98 del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in Italia;
per porre in essere tale attività, il SA, sempre su istigazione del CI, si era appropriato di materiale cartaceo, della stampante e del sigillo della Stazione dei Carabinieri di Pioltello, oggetti dei quali aveva la disponibilità.
Riteneva la Corte territoriale pienamente provata la responsabilità degli imputati, sulla base degli atti oggetto di falsificazione e acquisiti al processo, nonché delle ammissioni degli stessi autori dell'attività illecita, i quali non avevano potuto negare la materialità dei fatti e si erano limitati ad affermare, pur in presenza di chiari elementi di segno contrario, la loro buona fede. Escludeva la configurabilità del peculato d'uso, perché il materiale utilizzato, per la formazione degli atti falsi, non era "ripristinabile" e, in particolare, il sigillo non poteva essere "eliminato nelle sue nocive conseguenze per la funzionalità della P.A.".
Avverso tale pronuncia, hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione gli imputati.
Il SA ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale circa la corretta qualificazione giuridica dell'addebito di peculato: non v'era stata l'appropriazione del materiale utilizzato, ma, al limite, un "abuso del possesso", con l'effetto che la sua condotta doveva essere ricondotta nello schema del meno grave illecito di cui al secondo comma dell'art. 314 C.P. (peculato d'uso); 2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, 43, 314 e 479 C.P., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'elemento psicologico dei reati;
3) vizio di motivazione sulla entità della pena, che doveva essere contenuta in limiti più equi.
Il CI ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 C.P., da parte del giudice di primo grado, che non aveva individuato, nel determinare la pena per gli illeciti ritenuti in continuazione, il reato più grave, il che avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello a dichiarare la nullità della sentenza del GUP e non già ad integrare la motivazione della stessa.
All'odierna udienza pubblica, assenti i difensori dei ricorrenti, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
DIRITTO
L'impugnata sentenza, a prescindere dalle doglianze contro di essa mosse, va in parte annullata, per le ragioni che più avanti saranno esplicitate.
Innanzi tutto, va sottolineato che correttamente la Corte di merito ha affermato la colpevolezza degli imputati in ordine al reato di falso ideologico in atti pubblici, concretatosi nella formazione da parte del SA, nella precisata qualità di ufficiale di p.g., e con l'apporto istigativo determinante del CI, di ben 17 attestazioni della Stazione dei Carabinieri di Pioltello, nelle quali si affermava - contro verità - che altrettanti ben identificati cittadini albanesi erano stati sottoposti, in date anteriori al 27.9.'98, a controllo da militari dell'Arma, che ne avevano constatato la presenza sul territorio nazionale.
La materialità di tali falsi è fuori discussione, sia perché specificamente accertata in sede di indagini condotte dall'ispettore capo di polizia Rutigliano, sia perché mai contestata dagli stessi ricorrenti.
Quanto all'elemento soggettivo, la cui sussistenza è contestata dal ricorrente SA (cfr. 2^ motivo della impugnazione), osserva la Corte che la sentenza impugnata ha diffusamente e adeguatamente motivato senza salti logici, la malafede degli agenti, ponendo in evidenza una serie di elementi di fatto che, oltre ogni ragionevole dubbio, la conclamano (cfr. pgg. 18 e ss. della sentenza). L'elemento psicologico del reato in esame si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Nel caso in esame, lo stesso SA ha ammesso di avere attestato "date casuali di avvenuto controllo degli stranieri, ovviamente antecedenti il 27.3.'98, per consentire ai medesimi di fruire della sanatoria"; è lo stesso imputato, quindi, a riconoscere, al di là della sua asserzione di buona fede, non solo di avere avuto coscienza della falsità poste in essere, ma di avere così agito, per consentire ad un determinato gruppo di clandestini albanesi di tentare di regolarizzare la loro posizione di soggiorno in Italia, cosa che, in mancanza delle false attestazioni, sicuramente non avrebbero potuto mai fare.
Il concorso nel reato del CI, quale persona estranea alla P.A., è provato dalla sua opera di istigazione e di convincimento e i documenti d'identità dei cittadini albanesi, a favore dei quali erano state rilasciate le false attestazioni;
e d'altra parte, nessuna contestazione è mossa al riguardo nel ricorso del CI. non può essere condivisa, invece, la ritenuta configurabilità, nella condotta degli imputati, anche del delitto di peculato, che sarebbe stato integrato dall'appropriazione, strumentale alla formazione degli atti falsi, del materiale cartaceo, della stampante e del sigillo in votazione alla Stazione dei Carabinieri di Pioltello, beni questi che, in quanto non ripristinabili per le nocive conseguenze prodotte alla funzionalità della P.A., escluderebbero la possibilità di configurare la meno grave ipotesi del peculato d'uso, sulla quale pure ha fatto leva il ricorrente SA, col primo motivo di gravame.
La verità è che, nel caso di specie, così come ricostruito nella sentenza di merito, difetta la stessa materialità del peculato, vale a dire l'appropriazione (anche solo temporanea) di una cosa mobile della P.A. di apprezzabile valore.
Ed invero, la condotta degli agenti che viene in rilievo sul piano fenomenico, prima ancora che su quello giuridico, è la sola formazione da parte del pubblico ufficiale SA, istigato dal correo "extraneus", di atti pubblici ideologicamente falsi, i quali, proprio perché posti in essere dal predetto p.v. nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, riferibili "formalmente" alla P.A., non potevano che essere redatti, utilizzando gli strumenti propri di questa: fogli di carta intestati, stampante e sigillo. La utilizzazione di tali strumenti non ne presuppone l'appropriazione da parte dell'agente, solo perché costui viene meno ai suoi doveri istituzionali. La violazione di questi rimane circoscritta alla falsità documentale e conseguentemente alla lesione del bene giuridico della pubblica fede, compromesso dall'introduzione nel mondo relazionale di un atto pubblico non genuino e non veridico e, quindi, svilito nella funzione che gli deve essere propria di strumento probatorio;
non si determina la "interversio possessionis" delle cose di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per ragione del suo ufficio e delle quali si serve per commettere il falso.
L'appropriazione, infatti, implica un rapporto di fatto con la cosa mobile (o denaro), nel quale l'agente si comporta come se fosse proprietario della stessa, escludendo il vero proprietario;
e, nel fare ciò, viene in rilievo, quale elemento strutturale della fattispecie, la qualità personale dell'agente (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio), nella quale trova "ragione" la disponibilità della cosa;
non rileva, come per altre fattispecie (si pensi al peculato mediante profitto dell'errore altrui), il concreto esercizio della funzione o del servizio, proprio perché la condotta appropriativa si pone al di fuori di tale dinamismo o - comunque - prescinde da esso e si ricollega, in via diretta, alla posizione personale dell'agente e al potere che costui, in virtù di tale posizione, ha sulla cosa.
Nel rapporto di fatto che l'agente crea con la cosa, devono riscontrarsi due aspetti, l'uno negativo, l'altro positivo. Il primo viene definito come "espropriazione" (la dottrina tedesca parla di "Enteignung"), vale a dire esclusione del vero proprietario dal rapporto con la cosa;
il secondo si concreta nella "impropriazione" (secondo la dottrina tedesca, "Aneignung"), creazione cioè di un rapporto di fatto con la cosa, il quale comporta un trasferimento di elementi patrimoniali ed una locupletazione dell'agente a detrimento del soggetto passivo.
Nella fattispecie in esame difettano gli estremi della condotta appropriativa, posto che l'azione degli imputati si è estrinsecata unicamente nella formazione degli atti falsi e gli strumenti della P.A. utilizzati a tal fine, sia pure nell'ambito di un "deviato2 esercizio delle pubbliche funzioni, o non sono mai stati sottratti, neppure temporaneamente, alla disponibilità della P.A. o, in quanto di valore irrilevante, non hanno integrato l'oggetto stesso dell'appropriazione.
Più in particolare, l'uso della stampante e del sigillo di ufficio, se - in tesi - può integrare l'elemento positivo della "impropriazione", certamente non integra quello negativo della "espropriazione", considerato che detti mezzi non risultano essere stati sottratti, in concreto, alla possibilità di goderne e di disporne da parte dell'avente diritto. I 17 fogli di carta, l'inchiostro della stampante e l'impronta del sigillo utilizzati per i falsi attestati non vanno considerati nella loro sostanza materiale, ma piuttosto nel valore economico che inerisce ad essi e, data l'estrema esiguità di tale valore (pressoché nullo), non è apprezzabile, sul piano penale, l'appropriazione del "nulla". Non va sottaciuto, invero, che le finalità caratteristiche della sanzione penale sono costituite dalla prevenzione generale e da quella speciale, con l'effetto che l'ordinamento giuridico tende all'applicazione della sanzione penale solo in quei casi in cui l'afflizione legislativamente stabilita sia proporzionata al fatto commesso e il soggetto appaia bisognoso dell'ammenda connessa a quell'afflizione.
Conclusivamente, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma uno o più atti falsi, utilizzando, a tale scopo, mezzi della P.A. (materiale cartaceo, stampante, sigillo), risponde del solo delitto di falsità in atto pubblico, perché il nucleo essenziale ed assorbente della sua condotta si esaurisce in ciò; non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al materiale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando, a quest'ultimo proposito, o gli estremi dell'appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della P.A., o l'oggetto stesso della appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema eseguità di valore della cosa.
Con riferimento all'imputazione di peculato, la impugnata sentenza va, pertanto, annullata nei confronti del SA e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti del CI (quest'ultimo non ha impugnato in punto di responsabilità), perché il fatto non sussiste.
Gli atti vanno, quindi, rinviati ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, per nuova determinazione della pena in ordine al reato di falso, non essendo possibile enuclearla, in questa sede, dal testo della sentenza impugnata, che l'ha calcolata complessivamente, con riferimento a tutti i reati contestati e ritenuti in continuazione tra loro.
Il primo e il terzo motivo di ricorso del SA rimangono assorbiti dalla soluzione adottata.
La doglianza del preci, finalizzata a fare valere l'asserita nullità della sentenza di primo grado, per mancata individuazione del reato più grave tra quelli ritenuti in continuazione, è priva di ogni fondamento, versandosi in una ipotesi di carenza di motivazione, già integrata in appello e, comunque, allo stato, priva di ogni rilievo, tenuto conto degli affetti che la presente pronuncia di annullamento parziale spiega sulla posizione del medesimo CI.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di SA NZ e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di CI IT, limitatamente all'imputazione di peculato, perché il fatto non sussiste e rinvia per la determinazione della pena, in ordine alla residua imputazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2000