Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
L'art. 1 della legge della Regione Sicilia n. 66 del 1981 (prevedente che, per il triennio 1981 - 1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 84 del 1980, e per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dagli ispettorati dipartimentali delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione, gli operai forestali in possesso di determinati requisiti erano assunti dalla predetta Amministrazione come operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), nonostante il riferimento al "triennio 1981/1983, deve essere interpretato nel senso che i rapporti di lavoro costituiti in base all'art. 1, cit., devono ritenersi a tempo indeterminato e non a termine tenuto conto della sua lettera, che espressamente fa riferimento ad assunzioni a "tempo indeterminato", contrapposte a quelle disposte a tempo determinato ex art. 2 della stessa legge, nonché della previsione contenuta in successive leggi regionali (n. 52 del 1984 e n. 2 del 1986) della proroga esclusivamente per questi ultimi rapporti delle garanzie occupazionali, e dei lavori preparatori dai quali risulta che la costituzione di detti rapporti era stata prevista per fronteggiare esigenze di carattere permanente connesse alla manutenzione dei complessi disboscati appartenenti al Demanio forestale
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12636 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO IO - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI GI, DI ER IU, DO IC, NO LI, D'NG RI, IO IO, UL AR, AL LV;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/7669 proposto da:
FI GI, DI ER IU, ND IC, NO LI, D'NG RI, IO IO, UL AR, AL LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell'avvocato IU IACONO QUARANTINO, rappresentati e difesi dall'avvocato LIBORIO PI BALSAMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI PALERMO -;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6072/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 26/02/00 R.G.N. 69/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato IACONO QUARANTINO IU per delega PI LIBORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, estinto il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 settembre 1996 OA NA, PP Di DO, NI DO, IL OR, IO D'NG, OV RD, LO UL e OR AL esposero che:
1. l'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE di Palermo li aveva assunti da molti anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione della legge della REGIONE SICILIA del 18 aprile 1981 e successive proroghe;
2. il 18 gennaio 1996 l'ISPETTORATO aveva loro comunicato la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1 marzo 1996, e successivamente "aveva fatto sapere" loro che si era trattato di mera sospensione del rapporto e li aveva riammessi al lavoro dal 6 maggio 1996.
Ciò premesso, essi chiesero che il Pretore di Palermo condannasse l'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REGIONE SICILIA al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1 marzo 1996 al 6 maggio 1996, oltre al risarcimento del danno ed all'indennità sostitutiva del preavviso, ovvero (ove l'atto datorile fosse da interpretare come sospensione del rapporto) al pagamento delle mensilità dovute. Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione sostenne d'aver assunto i lavoratori con rapporto privatistico, autorizzato dalla legge della REGIONE SICILIA 18 aprile 1981 n. 66 per il triennio intercorrente fra il 1981 ed il 1983 (la legge era diretta ad assicurare il rapporto per il triennio: ed in tal senso era da intendersi l'espressione "a tempo indeterminato"); e, in assenza d'ulteriore proroga successiva al febbraio 1996, i rapporti erano cessati per scadenza del termine.
Il Pretore, ritenendo che i rapporti erano limitati al triennio e che erano cessati non per licenziamento bensì per scadenza del termine, respinse la domanda.
La domanda è stata poi accolta con sentenza del 26 febbraio 2000 del Tribunale di Palermo, che ha condannato l'ASSESSORATO al risarcimento del danno, quantificato in 5 mensilità, nonché al versamento dei contributi, dal licenziamento alla reintegra.
Questo giudicante muove dalla presunzione che il legislatore sia ben consapevole del significato del lessico utilizzato, ed in particolare dell'espressione "rapporto di lavoro a tempo indeterminato", che compare nella legge.
Assume poi rilievo il fatto che la forma scritta, necessaria per il limite temporale del rapporto, nel caso in esame non sussisteva, e che l'Amministrazione aveva espressamente chiesto avviamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Elemento significativo nella stessa direzione è anche la volontà emergente dai disegni di legge nn. 1004 e 1020, che avevano preceduto la legge 18 aprile 1981 n. 66 della REGIONE SICILIA, ove si faceva riferimento a garanzie occupazionali dirette ad assicurare una maggiore stabilità del rapporto di lavoro, ad esigenze di carattere permanente, alle quali l'Azienda delle Foreste Demaniali doveva provvedere, ed all'esperienza e qualificazione dei lavoratori dei quali l'Azienda avrebbe dovuto disporre;
ne' vi era accenno alcuno ad un intento di limitare il rapporto nel tempo.
Da ciò il giudicante deduce che, sul piano normativo, il triennio non era tanto il limite temporale dei singoli rapporti, bensì l'arco di tempo entro il quale i rapporti avrebbero potuto essere costituiti. Ed i rapporti erano stati costituiti a tempo indeterminato.
Poiché sarebbe incomprensibile la sospensione d'un rapporto di cui si assume la scadenza del termine, e poiché, d'altro canto, i lavoratori stessi non erano stati riammessi in servizio, bensì assunti ex art. 47 della legge 6 aprile 1996 n. 16, l'atto dell'amministrazione era da qualificarsi come licenziamento. Da ciò, la condanna al risarcimento del danno: non al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, esclusa dal ripristino del rapporto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REGIONE SICILIA - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo - percorrendo le linee d'un unico motivo;
OA NA e gli altri iniziali ricorrenti resistono con controricorso, coltivato con memoria;
NI MO propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66 nonché dell'art. 13 della legge regionale 21 agosto 1984 n. 52, dell'art. 19 della legge regionale 30 dicembre 1986 n. 36, dell'art. 2 della legge 17 gennaio 1988 n. 1, dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1988 n. 3, dell'art. 28 della legge 5 giugno 1990 n. il, dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994 n. 1, dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1995 n. 2, dell'art. 11 della legge 18 maggio 1995 n. 41, dell'art. 1 della legge 21 luglio 1995 n. 52, dell'art. 1 della legge 30 novembre 1995 n. 79, e dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996 n. 2, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
1a. con la legge regionale 18 aprile 1981 n. 66 l'Amministrazione Forestale era stata autorizzata ad assumere operai con rapporti di lavoro subordinato privato;
e l'autorizzazione era stata costantemente rinnovata fino alla legge regionale 8 gennaio 1996 n. 2; la sentenza impugnata aveva dato rilievo esclusivo al termine lessicale usato dal legislatore;
e tuttavia, anche se la formulazione del testo non era la migliore, il significato della legge era ben chiaro, come anche il Pretore aveva evidenziato;
ed invero, la prima legge regionale premetteva che "per il triennio 1981 - 1983..... gli operai forestali..... sono assunti dalla predetta amministrazione"; e le leggi successive prorogavano per periodi ben definiti il regime introdotto per i primi tre anni;
la locuzione "a tempo indeterminato" assumeva un significato da leggere nel contesto della stessa legge, in quanto agli operai era garantito il lavoro per tutto l'anno, nei limiti del triennio;
ciò, in contrapposizione alla locuzione "a tempo determinato", ove la garanzia era limitata ad un numero determinato di giornate nell'ambito dell'anno; anche coloro, per il cui rapporto era stata utilizzata la locuzione "a tempo indeterminato", erano stati pertanto assunti a tempo determinato;
ne' la sentenza aveva dato alcuna motivazione della diversa interpretazione della legge;
nel caso in esame, la scadenza del termine aveva determinato l'automatica cessazione del rapporto;
1.b. le proroghe previste dalle leggi regionali successive alla legge regionale 18 aprile 1981 n. 66 non avrebbero avuto alcun senso, se i rapporti di lavoro previsti dall'art. 1 fossero stati istituti a tempo indeterminato;
1.c. la pari dignità della legge regionale nei confronti della legge dello Stato 18 aprile 1962 n. 230 consentiva di superare il limite da questa previsto.
2. Con il ricorso incidentale, NI MO, rilevando che nella sentenza d'appello, per errore materiale, egli era stato indicato con il nome di NI DO, chiede che si corregga questo errore.
3. I due ricorsi, che, proposti contro la stessa sentenza, sono oggettivamente e soggettivamente connessi, devono essere riuniti.
4. Il ricorso principale è infondato.
L'art. 1 della legge 18 aprile 1981 n. 66 della REGIONE SICILIA dispone che "per il triennio 1981 - 1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980 n. 84 e per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'azienda foreste demaniali della REGIONE, gli operai forestali che nell'ultimo triennio, antecedente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'amministrazione forestale con una prestazione complessiva non inferiore a 500 giornate lavorative ai fini previdenziali sono assunti dalla predetta amministrazione come operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che almeno in un anno solare del medesimo triennio abbiano effettuato non meno di 180 giornate lavorative, assicurando comunque il numero minimo di giornate di lavoro annue previsto dal contratto di lavoro vigente".
5. Questa legge rientra nella competenza legislativa, che la REGIONE SICILIA esercita, anche in materia di rapporti di lavoro, entro i limiti dei principi ed interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato (art. 17 dello Statuto regionale: per l'analisi di questa competenza, Cass. 12 settembre 2002 n. 13333). Pur nello spazio della propria formale autonomia ed indipendentemente dai predetti limiti (che delimitano esternamente tale spazio), la disciplina di questa legge regionale, in quanto destinata ad inserirsi nel quadro dell'ordinamento, è da scrivere, leggere ed interpretare in base ai principi dell'ordinamento (che in tal senso, come materia, costituiscono il limite interno di questa legislazione).
Nell'ambito di questi limiti interni si inscrivono non solo gli istituti, bensì la loro formale denominazione e le singole parole che l'integrano, le quali, attraverso storica stratificazione, diventano struttura (ed in tal modo "memoria") dell'ordinamento. Ciò è a dirsi per il significato che la qualifica di rapporto di lavoro "a tempo indeterminato" assume costantemente nel nostro ordinamento (ad esempio: artt. 2118 e 2119 cod. civ., art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604), anche nel settore agricolo (art. 11 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83).
Nella disposizione in esame, in base al parametro letterale, l'espressione "rapporto di lavoro a tempo indeterminato", tenendo presente "il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12 disp. prel. cod. civ.), è da interpretarsi come rapporto di lavoro cui non è apposto un termine di durata.
6. Questa interpretazione ha riscontro in un elemento interno alla stessa legge: il riferimento ad operai forestali assunti "a tempo determinato" (art. 2) esprime la consapevole e convinta differenziazione normativa dei rapporti sulla base del parametro d'un (inesistente od esistente) limite temporale di durata. E pertanto la differenziazione indicata dal ricorrente, e precedentemente descritta sub "1.a." (per cui la locuzione "a tempo indeterminato" indicherebbe una garanzia di lavoro estesa a tutto l'anno, e nei limiti del triennio, in contrapposizione alla locuzione "a tempo determinato", che indicherebbe una garanzia limitata ad un numero determinato di giornate nell'anno), ipotizzando un'indeterminazione limitata dalla scadenza del triennio (e pertanto in contrasto non solo con il significato comune - atecnico - della locuzione, bensì con il significato riconosciuto dal nostro ordinamento), non ha fondamento.
7. L'affermata interpretazione trova poi riscontro nelle leggi successive. Ed invero, l'art. 13 della legge regionale 21 agosto 1984 n. 52 dispone la proroga delle garanzie occupazionali previste dalla legge 18 aprile 1981 n. 66 "nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi istituiti dall'art. 6 della legge medesima": elenchi istituiti per i lavoratori aventi titolo alle garanzie previste dall'art. 2 della legge, e pertanto assunti a tempo determinato. Poiché queste specifiche garanzie (dell'art. 2) si riferiscono solo ai lavoratori assunti a tempo determinato, solo a questi si riferisce la proroga prevista dall'indicato art. 13 della legge regionale 21 agosto 1984 n. 52 (che tali garanzie richiama). E solo a questi lavoratori (assunti a tempo determinato) è da riferirsi la successiva proroga prevista dall'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 2; ed in egual modo, solo agli stessi, le proroghe previste dalle leggi successive.
Da questo riscontro normativo della differenziazione inizialmente effettuata, con gli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1981 n. 66, si deduce (a contrario) che la "proroga della garanzia occupazionale" non era stata disposta per gli operai con contratto di lavoro "a tempo indeterminato": e questa esclusione è riscontro dell'effettiva natura "a tempo indeterminato" del loro rapporto.
Ciò è sufficiente per dimostrare che l'assunto del ricorrente, precedentemente esposto sub "1.b." (secondo cui la legge 21 agosto 1984 n. 52 e le successive, disponendo la proroga delle garanzie per gli assunti "a tempo indeterminato", presupporrebbero che i relativi rapporti sarebbero "a tempo determinato") è infondato.
8. Altro riscontro della natura dei rapporti in esame è nei disegni di legge che hanno condotto all'approvazione della legge stessa (ampiamente esaminati dalla sentenza impugnata), ove si fa espresso riferimento ad "esigenze di carattere permanente" connesse alla manutenzione dei "complessi boscati appartenenti al Demanio forestale", ed all'istituzione "d'un contingente di salariati assunti a tempo indeterminato" per rispondere a queste esigenze. Ulteriore riscontro è (come la sentenza osserva) anche la richiesta (avanzata dall'Amministrazione all'U.P.L.M.O.) per l'avviamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
9. Poiché la legge 18 aprile 1962 n. 230 (poi abrogata dal Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368), ed in particolare la necessità
dell'atto scritto ivi prevista per l'apposizione del termine, non era applicabile, al tempo, ai rapporti di lavoro fra datori di lavoro in agricoltura e salariati fissi (art. 6 della legge;
l'espressione comprende tutti i lavoratori in agricoltura, comunque denominati:
Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997 n. 265), l'argomentazione del Tribunale, che dall'assenza dell'atto scritto deduce, nel caso in esame, la natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inesatta (e su questo aspetto, la motivazione della sentenza in esame, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere corretta).
In tal modo, la relativa argomentazione del ricorrente (precedentemente esposta sub "1.c.") resta irrilevante. 10. Il ricorso principale, di cui è stata accertata l'infondatezza, deve essere respinto.
11. Il ricorso incidentale è inammissibile. È da osservare che con la memoria del 26 marzo 2003, sottoscritta dall'avv. Liborio Pirrone Balsamo, procuratore dei controricorrenti, si dichiara di rinunciare alla domanda.
Non essendovi tuttavia sottoscrizione dei controricorrenti, ne' della controparte, la rinuncia non può avere corso (art. 390 cod. proc. civ.). Poiché l'indicazione inesatta del nome d'una delle parti è mero errore materiale emendabile, che non da luogo ad error in procedendo, la relativa correzione non rientra nello spazio del giudizio di legittimità (Cass. 12 settembre 2002 n. 13333, 27 luglio 2001 n. 10289). Il ricorso incidentale è pertanto inammissibile. 12. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
respinge il ricorso principale;
dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003