Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12636
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Sentenza 28 agosto 2003

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L'art. 1 della legge della Regione Sicilia n. 66 del 1981 (prevedente che, per il triennio 1981 - 1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 84 del 1980, e per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dagli ispettorati dipartimentali delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione, gli operai forestali in possesso di determinati requisiti erano assunti dalla predetta Amministrazione come operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), nonostante il riferimento al "triennio 1981/1983, deve essere interpretato nel senso che i rapporti di lavoro costituiti in base all'art. 1, cit., devono ritenersi a tempo indeterminato e non a termine tenuto conto della sua lettera, che espressamente fa riferimento ad assunzioni a "tempo indeterminato", contrapposte a quelle disposte a tempo determinato ex art. 2 della stessa legge, nonché della previsione contenuta in successive leggi regionali (n. 52 del 1984 e n. 2 del 1986) della proroga esclusivamente per questi ultimi rapporti delle garanzie occupazionali, e dei lavori preparatori dai quali risulta che la costituzione di detti rapporti era stata prevista per fronteggiare esigenze di carattere permanente connesse alla manutenzione dei complessi disboscati appartenenti al Demanio forestale

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12636
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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