Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Alla luce di un'interpretazione evolutiva della disposizione di cui all'art. 313 cod. civ. richiamata dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983, deve ritenersi che anche il genitore del minore adottando, anche quando non affidatario, sia legittimato al reclamo avverso il decreto di adozione, quale soggetto comunque idoneo a far valere le ragioni del figlio minore di età; ragioni che, stante l'incapacità processuale del minore, resterebbero altrimenti prive di tutela, se non tramite il ricorso - necessitato e costante - alla nomina di un curatore speciale (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. dal genitore, in quanto avrebbe dovuto proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello).
Commentario • 1
- 1. Pubblico impiego, precariato, contratto a termine, illegittimità, risarcimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ES CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso l'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINELLA SAVI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ET ES;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di FIRENZE, Sezione Minori, depositato il 21/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 7 - 21 giugno 2000 il Tribunale per i Minorenni di Firenze dichiarava l'adozione speciale, ai sensi dell'art. 44 lett. b) della legge n. 184 del 1983, della minore IU PA, nata il
14 luglio 1989, da parte di AN RE, coniuge della madre della minore stessa ZI AN, rilevando che questi viveva con la bambina sin dal 1993, vestendo in concreto il ruolo paterno, e che il padre IU PA non si era sostanzialmente opposto alla richiesta di adozione.
Avverso tale decreto il PA ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che il provvedimento impugnato non ha motivato sulle dichiarazioni rese dall'istante e dalla madre della minore, cui ha semplicemente fatto riferimento, ne' in ordine all'interesse della minore all'adozione ed ha falsamente affermato che il padre aveva prestato il proprio consenso. Con il secondo motivo si propone la questione di costituzionalità dell'art. 56 comma 4 della legge n. 194 del 1983 nella parte in cui esclude che il genitore di sangue sia legittimato a proporre reclamo dinanzi alla Corte di Appello avverso il decreto di adozione. Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è la questione relativa alla legittimazione del PA ad impugnare il decreto con il quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto farsi luogo all'adozione della figlia minore IU in favore del RE.
A tale quesito ritiene la Corte debba essere data soluzione affermativa. Come è noto, con sentenza n. 401 del 1999 la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 comma 4 della legge n. 183 del 1984 nella parte in cui, richiamando l'art. 313 c.c., non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari, ha ritenuto la norma in esame conforme a Costituzione se interpretata nel senso che il genitore dell'adottando è incluso tra i soggetti legittimati all'impugnazione. Nel fornire tale interpretazione adeguatrice il giudice della legittimità delle leggi ha posto in evidenza che l'art. 313 c.c., benché modificato dalla stessa legge n. 184 del 1983, è comunque una norma dettata espressamente per l'adozione di maggiorenni ed è quindi destinata ad operare in relazione ad un procedimento nel quale l'adottando ha piena capacità processuale, in quanto dispone del libero esercizio dei diritti fatti valere in detto giudizio, così che la mancata indicazione dei genitori trova evidente ragione nel fatto che all'adottando spetta un autonomo potere di impugnazione. La diversa natura dell'adozione in casi particolari postula peraltro la necessità di adattare la disposizione in esame alle caratteristiche del procedimento, atteso che i minori coinvolti non possono stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà ovvero dal tutore e che pertanto la negazione della loro legittimazione ad impugnare contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione. Va altresì rilevato che questa Suprema Corte con la recente pronuncia n. 9795 del 2000 ha fatto propria detta interpretazione adeguatrice - così motivatamente superando il proprio precedente orientamento tendente ad escludere, sulla base di una lettura strettamente aderente al testo dell'art. 313 c.c., la legittimazione del genitore dell'adottando (così Cass. 1987 n. 5049), o quanto meno a negare la legittimazione iure proprio, ammettendola solo ove il genitore agisca nella qualità di legale rappresentante del figlio minore, siccome titolare della potestà genitoriale, al fine di evitare un pregiudizio al suo interesse (v. Cass. 1997 n. 8015) - ed ha riconosciuto a detto genitore, pur se non affidatario, il potere di proporre reclamo avverso il decreto di adozione, quale soggetto comunque legittimato a far valere le ragioni del figlio minore, che resterebbero altrimenti prive di tutela, se non attraverso il ricorso, necessitato e costante, alla nomina di un curatore speciale. E tuttavia, una volta ricompreso il PA, sulla base di tale lettura del dato normativo, tra i soggetti titolari del potere di impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 313 c.c., non può che rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost., atteso che il medesimo avrebbe dovuto proporre reclamo dinanzi alla Corte di Appello. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001