Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
I D ITALIANA TA E S O A PO R S BBLICA T S LL'IM IS 霜 TA G E A A R D R 1987 I LT E D T A N , arzo E LO I S N E L 6 m G O O B e Legg IN A D (Art.19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 17293/99 - Consigliere Cron. 72.08 Dott. Mario ADAMO Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud.15/12/00 Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA EN RT, elettivamente VIA SCRIBONIO CURIONE 38, presso l'avvocato LUIGI ISOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
DE MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALCUTTA 25, presso l'avvocato MAURIZIO BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente * 2000 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, 2423 -1- depositato il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Laura udienza del MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 9.12.1991-31.1.1992 il tribunale di Roma di- chiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Ro- berto EZ e IH AL, senza emettere alcuna statuizio- ne in ordine all'assegno divorzile. Con ricorso depositato il 7.4.1995 la AL (rimasta contu- mace nel precedente procedimento) chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile, che il tribunale con decreto 10.1-3.5.1996 - determinava nella misura di f. 600.000 mensili. Detto provvedimento, reclamato dal EZ, era confermato, con decreto 18.6-22.7.1998, dalla corte d'appello di Roma, la quale, in ordine alle censure mosse dal reclamante, così motiva- va: a) l'imprecisa indicazione, da parte della AL, dell'art. 710 c.p.c. non valeva ad inficiare la validità della domanda pro- posta, chiaramente intesa ad ottenere l'attribuzione di un asse- gno divorzile;
b) il procedimento di revisione era ammissibile sia per la modifica che per l'attribuzione dell'assegno divorzile non rico- nosciuto con la sentenza di divorzio;
c) dopo tale sentenza, la situazione della AL aveva su- bito un deterioramento, a causa dell'insorgenza di una malattia invalidante (diabete), mentre non aveva rilievo la circostanza del resto carente di prova della sua convivenza "more uxorio" - con altra persona;
H eilsui d) la misura dell'assegno appariva congrua in base alla si- tuazione economica comparativa delle parti. Avverso tale decreto ER EZ propone ricorso, illu- strato da memoria. Resiste con controricorso IH AL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando "violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 e 112 c.p.c.", lamenta che la corte d'appello abbia illegittimamente mutato la domanda proposta, avendo la Pa- lade richiesto l'attribuzione dell'assegno di mantenimento previ- sto per il coniuge separato, ed avendole invece la corte d'appel- lo attribuito l'assegno divorzile, così modificando "causa peten- di" e "petitum" della domanda. La censura è infondata. Come chiaramente si evince dal provvedimento impugnato, nel- la parte sia espositiva che motiva, l'azione promossa dalla Pala- de era inequivocabilmente intesa ad ottenere l'assegno divorzile non attribuitole con la sentenza di scioglimento del matrimonio. L'interpretazione della domanda fornita quindi dalla corte d'appello, fondata sull'incontrovertibile e non controversa esposizione dei fatti da parte dell'istante, è motivata in modo giuridicamente corretto, essendo collegata all'essenzialità del "petitum" e della "causa petendi", indipendentemente dall'impre- 2Huilseni ciso riferimento all'art. 710 c.p.c. in materia di separazione, certamente non vincolante per il giudice attesa l'incompatibilità con i fatti esposti.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo "violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del c.p.c. ed agli artt. 5 e 9 della legge n. 898/1970", lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto applicabile la procedura di revisione all'ipotesi - non prevista dalla norma di esclusione dell'assegno divorzile con sentenza - passata in giudicato. Anche tale censura è priva di fondamento. Come questa Corte ha più volte avuto occasione di statuire (Cass. 8427/1998; 5029/1990; 2514/1983), la norma di cui all'art. 9 della legge n. 898/1970 può essere legittimamente applicata an- che all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originaria- mente negato ovvero non abbia costituito oggetto di richiesta al momento del divorzio (come nella specie, attesa la contumacia della AL nel giudizio di scioglimento del matrimonio). Correttamente dunque la corte d'appello ha ritenuto l'ammis- sibilità della domanda proposta dalla AL.
3.4.5. Con il terzo, quarto e quinto motivo il ricorrente, rispettivamente deducendo: ina) "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", lamenta che la corte d'appello abbia ritenuto dimostrato il sopravvenuto stato 3 Минівий di malattia, con relative conseguenze invalidanti, in difetto di valida prova, considerate le lacune, le perplessità e le contrad- dizioni della documentazione medica prodotta;
b) "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed agli artt. 5 e 9 della L. 898/70", lamenta che la corte d'appello abbia mancato di accertare la sopravvenuta inadeguatezza dei mezzi e l'impossi- bilità oggettiva di procurarseli da parte della AL, presuppo- sto per l'attribuzione dell'assegno divorzile, basandosi sulle sole deduzioni della parte interessata ed erroneamente conside- rando irrilevante la convivenza "more uxorio", ammessa dalla stessa AL;
c) "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed agli artt. 5 e 9 della L. 898/70", lamenta che la corte d'appello abbia trascurato di valutare il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, attri- buendo tale assegno soltanto in base al miglioramento delle con- dizioni economiche dell'ex-coniuge onerato, conseguito indipen- dentemente dalla pregressa vita coniugale, e senza alcuna indagi- ne circa il deterioramento delle condizioni economiche della Pa- lade. Le tre censure, da considerare congiuntamente, in quanto globalmente relative ai presupposti per l'attribuzione dell'asse- gno divorzile, si palesano tutte inammissibili, considerati i li- miti del ricorso ex art. 111 Cost. Huilsui • Il ricorrente contesta, infatti, che la documentazione pro- dotta fosse sufficiente a dimostrare il sopravvenuto stato di ma- lattia invalidante, che fosse ravvisabile l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli da parte della AL, che non si fosse tenuto conto del profilo comparativo delle con- dizioni economiche delle parti. Trattasi all'evidenza nonostante la rubricazione moltepli- ce, indicante anche violazione di legge di censure rivolte con- - tro le motivazioni espresse nel provvedimento impugnato, asseri- tamente insufficienti, inadeguate e non rispondenti alle risul- tanze probatorie acquisite: censure non ammissibili nell'ambito del ricorso ex art. 111 Cost. che, essendo limitato alla viola- zione di legge, può comprendere il vizio di motivazione soltanto nelle ipotesi di assoluta carenza, mera apparenza, manifesta in- comprensibilità della "ratio decidendi". Ipotesi certamente non ravvisabili nella specie, avendo i giudici di merito fornito le ragioni giustificative della deci- sione adottata in ordine all'insorgenza di malattia fortemente condizionante le capacità lavorative, all'inadeguatezza dei mezzi della AL ed alla concreta determinazione dell' 'assegno.
6. Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5, 91 e segg. c.p.c.", lamenta che la corte d'appello contraddittoriamente compensato, da un lato, le speseabbia - - del secondo grado, in base alla soccombenza reciproca, e confer- 5 thuifsui mato, d'altro lato, la condanna a suo carico alle spese del primo grado, quantunque anche in tale sede vi fosse stata la stessa re- ciproca soccombenza. Anche tale censura appare inammissibile, poichè la corte d'appello ha specificato la ragione per cui, pur compensando le spese del secondo grado in considerazione del rigetto di en- - trambi i reclami, principale ed incidentale ha ritenuto di con- fermare la condanna del EZ alle spese del primo grado, in virtù della "praticamente totale soccombenza" del ND stes- so. Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna del ricor- rente alle spese.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore della resistente, della spese della presente fase del giudizio, che liquida in com- plessive f. 3.135.000, di cui £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. Ipak Male Il Presidente l'estensore ESENTE DALL'IMPOSTA DI E Hanquiler est. BOLLO, DI REGISTRO TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) OGNI ALTRA DA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE 6 Depositato in Cancelleria Andro Bianchi 9. MAR. 2001 IL CANCELLIERE