Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione "in executivis" a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto del cumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un "unicum" non ancora interamente eseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del "favor rei", anche le pene già espiate che vi siano state incluse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 11446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11446 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 565
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 29624/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR IN, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 20/05/2014 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Filippo Casa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia, accogliendo il reclamo proposto dal Pubblico ministero, annullava il provvedimento con cui il 29 gennaio 2014 il Magistrato di sorveglianza aveva accolto la domanda di liberazione anticipata avanzata da RR IN in relazione al semestre dal 7 settembre 2012 al 6 marzo 2013, espiato in affidamento in prova. A ragione osservava che non era possibile valutare ai fini della liberazione anticipata un periodo di pena interamente espiato per imputarlo ad altro interamente da espiare, neppure a seguito di una determinazione unitaria della pena.
Ricorre l'interessato personalmente e chiede l'annullamento del provvedimento denunziando violazione di legge e vizi della motivazione.
Premette che la pena ancora da espiare, di un mese e 15 giorni di reclusione, si riferiva a condanna inflitta con la sentenza n. 2721/2012 per reato riconosciuto in continuazione con quello oggetto della sentenza n. 1456/2009, relativo alla condanna a 3 anni e otto mesi di reclusione, interamente espiata e per la quale gli era stata riconosciuta la liberazione anticipata con esclusione, per ragioni temporali, dell'ultimo semestre cui si riferiva la richiesta ora avanzata. E deduce che l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui, in un caso simile, non poteva più beneficiare della liberazione anticipata in vista del computo ai fini della pena residua era priva di reale giustificazione ed era irragionevole, determinando una ingiustificato trattamento deteriore solo per effetto dell'accidentale separazione dei procedimenti.
3. Ha tempestivamente depositato memoria il difensore di ufficio, che insiste nel ricorso, illustrandone ulteriormente le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Come osserva Sez. 1 n. 25102 del 16/04/2004, Rozzera, Rv. 228242 L'applicazione della disciplina del reato continuato comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore - ai fini del favor rei - anche le pene già espiate, che vi siano state incluse.
Non è corretta, perciò, la decisione dal Tribunale di sorveglianza, che si è limitato a far riferimento alla giurisprudenza di legittimità in relazione alla pena interamente espiata senza considerare che per effetto del cumulo giuridico la pena complessiva viene a costituire un unicum e quindi non può considerarsi interamente espiata.
Il che sta a significare che, se effettivamente si trattava di reati in continuazione (cosa che spettava al giudice di merito verificare), il periodo di pena cui l'istanza era riferita doveva essere ritenuto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, ancora in corso di espiazione, secondo quanto richiede l'art. 54 Ord. Pen.. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza, perché proceda a nuovo esame della richiesta avanzata dal Prronaj alla luce del principio enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015