Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
Il delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali si perfeziona nel momento in cui il possessore della scoperta o invenzione la impiega a proprio profitto senza autorizzazione del legittimo titolare. (La Corte ha precisato al riguardo che la presentazione del disegno industriale all'Ufficio dei brevetti e dei marchi costituisce prova adeguata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2008, n. 45509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45509 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/11/2008
Dott. OLDI LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 3969
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030398/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST LO N. IL 10/06/1942;
avverso SENTENZA del 29/02/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Fraticelli Mario che ha chiesto l'a.c.r.;
udito il dif. di P.C. Avv. Dean Giovanni;
udito il dif. Avv. Casoli Giorgio.
IN FATTO
In data 5.5.2004 il Tribunale di Perugia ha condannato ST LO quale responsabile del delitto rivelazione di segreti scientifici ed industriali, in relazione alla progettazione di un modello di "porta catadiottro mobile", il cui contenuto gli era stato riferito (mediante consegna dei relativi disegni) - nella sua veste di titolare di titolare di YALTA Srl - da GG AL, imprenditore - della 3G srl - interessato alla sua produzione industriale (e, dunque, all'allestimento di stampi e prototipi) da realizzarsi mediante la ditta del predetto imputato. Avverso la sentenza interpose appello il prevenuto, ma la Corte d'Appello di Perugia confermò la condanna con decisione pronunciata il 29.2.2008. A difesa dell'imputato ricorre a questa Corte dolendosi:
- erronea applicazione della legge penale, non risultando legittimato il GG alla presentazione delle querela non rivestendo egli la qualità di persona offesa;
- erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione circa la ricorrenza della fattispecie incriminatrice, non potendosi qualificare segrete le notizie riferite dal GG al ST;
- carenza di motivazione circa la prova che l'imputato abbia realizzato il brevetto giovandosi delle notizie fornite dal GG;
- carenza di motivazione circa il rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento per accertare mediante perizia l'utilizzo delle notizie riferite dal GG nel brevetto realizzato dal ST.
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. Mario Fraticelli) insta per l'annullamento con rinvio.
Sono presenti per la Parte Civile l'avv. Giovanni DEAN del Foro di Perugia;
per il ricorrente è presente l'avv. Giorgio Casoli del Foro di Perugia in sostituzione dell'avv. Zuccaccia come da delega che deposita.
L'avv. Dean si riporta alle conclusioni che deposita chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Casoli deposita copia di domanda di brevetto datata 19.3.2001, rileva la prescrizione del reato e chiede l'annullamento della sentenza impugnata ed in subordine il non luogo a procedere.
IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato: la querela risulta validamente presentata.
Essa fu sottoscritta dall'amministratore della società che avrebbe potuto avviare il progetto industriale di poi acquisito dal ST.
Il GG era rappresentante della società e, quinti, titolare del potere. La persona offesa della condotta di impiego non autorizzato dell'applicazione industriale risulta indubbiamente l'organismo amministrato dal GG.
È argomento di fatto, non deducibile in questa fase processuale, accertare quale fosse il legame che consentì al GG di venire in possesso dei profili dell'applicazione industriale del dispositivo: di certo, stando alle risultanze riportate in sentenza, l'ALESSI operava per via di rapporto negoziale con la 3G Srl del GG, egli riferì i propri intendimenti al GG ed entrambi - l'ALESSI al pari del GG, ma quest'ultimo portatore del concreto strumento per la realizzazione dell'idea nella sua conversione pratica e nella pianificazione industriale - reputarono gli stessi assai profittevoli per un futuro impiego industriale. La motivazione della sentenza, nel ripercorrere questi tratti della vicenda, risulta plausibile e logica e correttamente dimostrativa della legittimazione di 3G alla proposizione dell'atto di querela. Al di fuori di ogni dubbio è la circostanza che l'invenzione industriale doveva rimanere segrete, poiché i discorsi, come si apprende dalle decisioni sulle stesse si svolsero in un piano di confidenza riservata, ovviamente protesa ad escludere ogni possibile concorrenza.
La prova, inoltre, della eventuale intempestività della querela (il querelante assume di avere appreso la notizia nel maggio del 2001) incombe (contrariamente all'opinione espressa oggi in udienza) a chi eccepisce l'invalidità dell'atto di querela.
Tuttavia, all'odierna udienza la difesa ha rilevato che la consumazione del reato si deve collocare non già al momento ritenuto dai giudici di merito, bensì all'atto della presentazione da parte del ST all'ufficio dei brevetti dell'invenzione. Il rilievo è fondato.
Infatti, la consumazione del delitto di cui all'art. 623 c.p. si riscontra nel momento in cui il possessore della scoperta/invenzione, impiega a suo profitto la stessa, senza autorizzazione del legittimo titolare. La presentazione all'Ufficio dei brevetti e dei marchi del disegno industriale è adeguata prova al riguardo.
La documentazione (attestato dell' Ufficio Italiano dei brevetti di Roma)indica la data di presentazione quella del 19.1.2001. Da quel momento è maturato il decorso prescrizionale (anni sette e mesi 6) pertanto il delitto è prescritto.
La sentenze deve essere annullata senza rinvio.
L'osservazione che precede esime dall'esame dei restanti motivi, se non per affermare che, come si è dianzi detto, le doglianze esposte dal ricorrente non appaiono fondate, onde il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alle spese in favore della Parte Civile che liquida in Euro 1.200,00 per onorari oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008