Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25102
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Sentenza 16 aprile 2004

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In tema di benefici penitenziari, qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di detto beneficio (nella specie, motivata dal rilievo che si sarebbe trattato di un periodo già valutato ad altri fini), in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del "favor rei", anche le pene già espiate che vi siano state incluse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25102
    Data del deposito : 16 aprile 2004

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