Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di detto beneficio (nella specie, motivata dal rilievo che si sarebbe trattato di un periodo già valutato ad altri fini), in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del "favor rei", anche le pene già espiate che vi siano state incluse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25102 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1882
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 027018/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO GI, N. IL 14/05/1962;
avverso ORDINANZA del 14/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale rigettava il reclamo proposto dal ZZ avverso quello del magistrato di sorveglianza, che il 3.2.2003 aveva negato la concessione del beneficio della liberazione anticipata, da costui chiesto ai sensi degli artt. 54 e 69 bis ord. penit. Osservava in proposito il tribunale che il periodo in contestazione - dal 20.5.1996 al 20.8.2001 - era già stato considerato, nell'ordine di esecuzione emesso a carico del ZZ, come fungibile con pena corrispondente, relativa ad altra condanna, al fine di rendere espiata la pena stessa. Non poteva, dunque, valutarsi ai fini di cui sopra una pena già interamente espiata per altro titolo.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il ZZ, che denunciava violazione di legge. Il periodo sopra indicato, sofferto in regime di custodia cautelare, avrebbe dovuto essere valutato ai fini della liberazione anticipata, in quanto imputato ad unica pena, determinata a seguito della applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato;
e non già come pena semplicemente espiata. Il ricorso è fondato.
L'applicazione della disciplina del reato continuato comporta che quello resultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore - ai fini del "favor rei" - anche le pene già espiate, che vi siano state incluse, come appare essere avvenuto nella specie;
tale circostanza non è stata valutata dal tribunale di sorveglianza, che è quindi incorso nell'errore denunciato dal ricorrente.
Ne deriva che, in relazione alla concessione della liberazione anticipata, il periodo di pena cui l'istanza si riferiva deve essere ritenuto in corso di espiazione, come richiede l'art. 54 ord. penit. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al medesimo tribunale di sorveglianza, che procederà a nuovo esame della richiesta avanzata dal ZZ, alla luce dei principii sopra indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004