Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
Le sentenze relative alla competenza sono sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568, secondo comma c.p.p.. Tale regola si estende anche ai provvedimenti sulla competenza adottati con forma diversa dalla sentenza (Nella specie si trattava di ordinanza del tribunale - in sede di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale - con la quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale: la Corte ha ulteriormente precisato che siffatto provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 23/9/1998
1. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " UG CANDELA " N. 2667
3. " IT RI " REGISTRO GENERALE
4. " SE LA GRECA " N. 24479/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti di NO FR, avverso l'ordinanza in data 18 maggio 1998 del Tribunale di Brescia. Sentita la relazione fatta dal Consigliere SE LA GRECA, Udite le conclusioni del P.M., Sostituto Procuratore Generale Oscar CEDRANGOLO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, Udito il difensore Avv. Raffaele Della Valle, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. FR LF, generale del Carabinieri in servizio quale Comandante dell'Ispettorato Scuole in Roma, veniva indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per il delitto di concussione continuata, tentata e consumata, commessa in danno della famiglia di SE IA, sottoposto a sequestro a fine di estorsione. Nei confronti dell'ufficiale il locale G.i.p., in data 11.4.1998, emetteva ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Avverso il provvedimento il LF proponeva istanza di riesame.
Con ordinanza del 18.5.1998, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza invece della Corte di assise di Roma, tenuto conto del rapporto di connessione occasionale esistente tra la concussione contestata al LF e il sequestro del IA, nonché della già avvenuta trasmissione degli atti relativi al sequestro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in quanto nel circolo della locale Corte di assise si era verificato il più grave reato connesso con il sequestro del IA, ovvero l'omicidio dell'ispettore di polizia Donadoni. Ad avviso del giudici infatti l'espressione "in occasione" contenuta dell'art. 12, lett c), c.p.p. va intesa, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla corrispondente previsione dell'art. 45.2 del previgente codice di rito, quale "pretesto, opportunità, occorrenza".
Peraltro il Tribunale osservava altresì che - essendo la sua decisione destinata a sostituirsi a quella di prime cure - la declaratoria di incompetenza non poteva esimerlo dall'esaminare la sussistenza del presupposti per l'adozione della misura coercitiva, con riguardo così ai gravi indizi di colpevolezza, come alle esigenze cautelari, alla adeguatezza della misura adottata e alla urgenza di soddisfare le ritenute esigenze di cautela, secondo il disposto dell'art. 291.2 c.p.p. I giudici concludevano che le determinazioni adottate dal G.i.p. non si prestavano a censura, fatta eccezione soltanto per la scelta della misura;
disponevano quindi la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi presso F abitazione del LF in via Saini n.1 di Meina, località sita a circa 100 chilometri a Nord di Milano.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che contesta anzitutto la declaratoria di incompetenza. Secondo l'Ufficio ricorrente, nessun rapporto di occasionalità rilevante esiste tra il sequestro del IA e la concussione contestata al LF. Infatti tale nesso opera soltanto quando le due condotte delittuose sono riferibili allo stesso o agli stessi soggetti e al tempo stesso il rapporto può essere ricostruito secondo "contenuti di una certa pregnanza". Ciò si verifica se il fatto che si assume connesso è caratterizzato da una stretta contiguità spaziale e/o temporale con il reato anteriore e questo ha integrato il fattore ontologico causativo del successivo. Il vincolo non potrebbe quindi riconoscersi nel caso della concussione attribuita al LF, che avrebbe agito non in occasione ma con il pretesto del sequestro del IA. Il ricorrente censura altresì la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, in quanto manifestamente illogica. Il Tribunale - si osserva nella impugnazione - ha individuato nella specie esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e comunque ben superiori alla media di quelle riscontrabili nei reati contro la pubblica amministrazione, riferendosi alla grave pericolosità di una persona che riveste l'altissima carica di generale dei Carabinieri. Dopo aver esposto argomenti che comporterebbero la custodia in carcere - si aggiunge -, il Tribunale ha ritenuto di contrastarli con il rilievo che la pubblicizzazione da parte dei mass-media e la contestuale vigenza degli arresti domiciliari inibirebbero i collegamenti con la malavita e minerebbero la reputazione del LF, nonché con il richiamo alle condizioni di salute dell'indagato, condizioni che comporterebbero l'attenuazione degli impulsi a delinquere. Tali argomentazioni trascurerebbero per un verso che la pericolosità del LF non viene soltanto dalla sua reputazione, ma anche dal suo collegamento con posizioni di potere, di privilegio e di conoscenza, per l'altro che la tipologia del reato di concussione non è incompatibile con condizioni di salute anche di una certa gravità, mentre non risulta che tali condizioni siano peggiorate rispetto al recente passato, quando il LF era nel pieno della sua attività e poneva anche in essere la condotta delittuosa che gli è stata contestata.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le sentenze relative alla competenza sono infatti sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568, 2^ comma, cod. proc. pen., in ragione sia della tutela del principio per cui ciascun giudice è giudice della propria competenza, con l'unico rimedio della disciplina del conflitto, sia della mancanza di definitività della pronunzia relativa alla competenza, che ha natura meramente processuale (Cass., 31 ottobre 1990, Campagnino, in Riv. pen., 1991, 951; Cass., 18 aprile 1990, Ninivaggi, ibid, 204). Detta enunciazione generale va riferita anche alle decisioni adottate con provvedimenti diversi dalla sentenza. È dunque inammissibile l'impugnazione del provvedimento del tribunale della libertà dichiarativo della incompetenza territoriale del g.i.p., così come in nessun caso sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, a norma di quanto precisato dall'ultima parte del 2^ comma dell'art. 568 c.p.p. Il provvedimento sulla competenza non è invero attributivo della stessa al giudice designato e importa soltanto, in caso di contrasto di valutazione sul punto da parte del giudice cui gli atti vengono trasmessi, la possibilità di elevare conflitto (Cass., sez. VI, 9 giugno 1997, Verde, Ced Cass., rv. 208855).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998