Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto. (Fattispecie in tema di sentenza del giudice di pace, che a seguito della modifica dell'art. 186, comma secondo, Cod. Strada, ad opera dell'art. 5 L. 1.8.2003 n.214, che ha ripristinato sia il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena dell'arresto congiuntamente a quella dell'ammenda, sia la competenza del tribunale,aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La Corte ha anche precisato che siffatto provvedimento non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità per tale profilo).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 36764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36764 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 08/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 918
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere N. 004633/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) D'ER CO N. IL 01/08/1957;
avverso SENTENZA del 04/11/2003 GIUDICE DI PACE di BOJANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona S.P.G. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
1. Il giudice di Pace di Boxano procedeva nei confronti di AN D'RC per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'art. 186 - comma 2^ - D.L.G.S. n. 285/1992. Alla udienza dibattimentale del 7.11.2003, il giudice dichiarava la propria incompetenza per materia essendo, invece, competente il Tribunale di Campobasso, a seguito della modifica normativa introdotta dalla l.
4.8.2003 n. 214 che aveva convertito il D.L. 27.6.2003 n. 51.
l'indicata disposizione, la quale aveva attribuito la competenza per la contravvenzione appunto al Tribunale in sostituzione di quella del giudice di Pace di cui al D.L.G.S. n. 274/2000, era entrata in rigore il 13.8.2003.
2. Il Procuratore della Repubblica di Campobasso proponeva ricorso per Cassazione.
Osservava che il provvedimento impugnato si palesava illegittimo e abnorme. Inafatti, il fatto-reato contestato all'imputato era avvenuto in data 15.12.2002 e cioè in epoca precedente alla normativa innovativa, la quale non poteva applicarsi alle fattispecie già verificatasi in quanto avente essenzialmente natura sostanziale comportante un aggravamento sanzionatorio per il prevenuto, mentre il mutamento di competenza del giudice configurava solo un effetto indiretto commesso a quello sostanziale. Chiedeva l'annullamento senza rinvio del procedimento.
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 1^ comma lett. b) c.p.p.. invero, la sentenza del giudice di Pace di Bojano con la quale questi ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in ordine al reato di cui all'art. 186 - 2^ comma - Cod. Strad., non appare impugnabile. Il giudice di Bojano nel dichiararsi incompetente ha individuato la competenza per il processo nel Tribunale di Campobasso e, un applicazione dell'art. 23 - 1^ comma - c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale. Come è noto, la sentenza di incompetenza sono in principio sottratto agli ordinari mezzi di impugnazione, essendo previsto, per la risoluzione degli eventuali conflitti positivi o negativi di competenza, un apposito procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (artt. 28 e segg. c.p.p.). Nè la decisone del giudice di Pace di Bojano può qualificarsi come abnorme, il che consentirebbe appunto la sua impugnazione. Difatti, il provvedimento non si presenta abnorme ne' sotto il profilo strutturale, nel senso che l'atto per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, e neppure sotto il profilo funzionale, nel senso che esso determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (v. in tema, le S.U. Penali 10.12.1997 - Avv. Battista;
24.11.1999 - maguari). In
particolare, la sentenza in esame, a prescindere dalla sua correttezza o meno in punto di diritto, non si palesa certamente peculiare, avendo per contenuto la declaratoria di incompetenza con l'individuazione del giudice invece ritenuto competente;
ne' la statuizione comporta, comunque, alcuna paralisi del processo, essendo appunto stabilito un preciso "percorso procedimentale" nel caso in cui anche il giudice designato ricusasse la competenza.
P.T.M.
La Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale - dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004