Sentenza 1 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
67213 2 9 67/02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta di registro - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Accertamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22063/1999 Cron. 7042 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Pasquale Reale Consigliere Ud. 19.10.2001 Dott. Enrico Papa Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto: N. 67213 dalla signora SE NC, rappresentata e difesa dall'avv. Adriaho . Viaggi, per procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domici- liata presso il suo studio, in Roma, Via Ettore Romagnoli, n. 66; ricorrente- contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis, - controricorren- te- ли 0 7 0 2 avverso la sentenza della sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 settembre 1998, n. 348/1/98, depositata l'8 ottobre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Consigliere Prof. Achille Meloncelli;
udito per la ricorrente l'avv. Castellano, delegato;
udito per il Ministero delle finanze l'avv. Giacobbe udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La signora SE NC ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 settembre 1998, n. 348/1/98, depositata l'8 ottobre 1998, non notificata, che ha rigetta- to il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Perugia 8 ottobre 1992, n. 561/01/92, che a sua volta aveva dichia- rato inammissibile il ricorso della stessa contribuente contro l'avviso di li- quidazione n. 871V 002222000-001-A, che era stato adottato dall'Ufficio del registro di Perugia a seguito della definitività dell'avviso di accertamen- to, notificato il 4 novembre 1989, del valore dei beni oggetto dell'atto regi- strato il 26 novembre 1987 al n. 2222. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti. - il 26 novembre 1987 al n. 2222 viene registrato presso l'Ufficio del regi- stro di Perugia un atto con il quale la signora SE NC conferi- sce alla società La QU Immobiliare Società agricola una serie di beni mobili e immobili, per i quali viene dichiarato un valore di lire 124.000.000; - il 4 novembre 1989 l'Ufficio del registro di Perugia notifica un avviso di 2 accertamento con il quale si determina il valore finale del bene in £ 295.500.000 e si attribuisce, ai fini dell'INVIM, un valore iniziale, riferito al 1° gennaio 1963, di £ 28.000.000; divenuto inoppugnabile l'avviso di accertamento, l'Ufficio del registro a- - dotta e notifica il conseguente avviso di liquidazione n. 871V002222000- 001-A delle imposte complementari INVIM e di registro, con irrogazione delle sanzioni;
contro l'avviso di liquidazione la contribuente ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, che con sentenza 8 ottobre 1992, n. 561/01/92, lo dichiara inammissibile per l'intervenuta inoppugnabilità del presupposto avviso di accertamento;
la contribuente ricorre in appello contro la sentenza della Commissione - tributaria di primo grado di Perugia 8 ottobre 1992, n. 561/01/92, eccependo in via pregiudiziale che lo stesso giudice nello stesso giorno con altra sen- tenza, quella contrassegnata dal numero 560/01/92, ha rigettato lo stesso av- viso di liquidazione n. 871V002222000-001-A, presupponendo che i beni ceduti non costituivano azienda agricola, e chiedendo nel merito la riunione dei due processi;
- il 31 marzo 1995, nelle more del giudizio di appello, la contribuente pre- senta istanza di condono, chiedendo all'Ufficio di conoscere il conteggio e- satto degli interessi sulla somma pagata;
- in risposta a quest'ultima domanda, il 28 gennaio 1997 l'Ufficio notifica l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2222/1V/87; anche questo secondo avviso di liquidazione viene impugnato dalla con- tribuente dinanzi alla Commissione provinciale tributaria di Perugia, che 3 con sentenza n. 213/6/98, depositata il 9 giugno 1998, respinge il ricorso;
contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Perugia 8 ottobre 1992, n. 561/01/92, la contribuente ricorre in appello alla Com- missione tributaria regionale di Perugia, che con sentenza 24 settembre 1998, n. 348/1/98, rigetta l'impugnazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 settembre 1998, n. 348/1/98, è così motivata: le censure mosse nell'appello, in ordine, tra le altre, alle due pronunce n. 560 e n. 561/92 sullo stesso ricorso della Commissione tributaria di primo grado adita, si appalesano prive di pregio, sotto il profilo sostanziale, atteso che esse non modificano i termini della controversia, che rimane pur sempre infondata: l'atto da gravare era l'avviso di accertamento e non già il conse- guente avviso di liquidazione dell'imposta; né le due decisioni risultano in contraddizione tra di loro, perché entrambe sono a contenuto negativo, non riconoscendo fondate le doglianze della ricorrente;
anche se la Commissione avesse disposto la richiesta riunione dei ricorsi, prodotti rispettivamente dalla signora SE NC e dalla QU Immobiliare, non è detto che l'esito finale dell'instaurato contenzioso potes- se far sortire effetti diversi, posto che la contestata cessione è stata intesa dalla Commissione come cessioni di beni e non già come cessione di azien- da, unitariamente considerate, a causa della non riscontrata sussistenza di una colleganza reciproca fra i beni conferiti;
- che, poi, l'eventuale pronuncia favorevole sul ricorso prodotto autonoma- mente dall'acquirente Società La QU Immobiliare contro l'accertamento di valore degli stessi beni ceduti potesse estendere gli effetti anche alla ven- 4 ditrice, ai fini dell'INVIM, è questione che non riflette la presente vertenza, che rimane pur sempre tale nei suoi termini originari, ma, semmai, riguarde- rebbe l'altro noto principio dell'estensione del giudicato formatosi sullo stes- so oggetto;
infine, il Collegio ritiene di non ravvisare connessione con il successivo -> contenzioso promosso dall'appellante e respinto dalla Commissione tributa- ria provinciale di Perugia con sentenza n. 213/06/98, in quanto la controver- sia ivi instaurata concerneva soltanto la misura degli interessi dovuti, a se- guito della definizione (condono) della lite fiscale ai sensi e per gli effetti del DL 16 novembre 1994, n. 630. 2.1. Il ricorso per cassazione della signora FR CL è so- stenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che la sentenza della Commis- sione tributaria regionale di Perugia sia annullata e che sia dichiarato estinto il giudizio 3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme della legge sul condono ex L. 30 novembre 1994, n. 656, delle norme sul contenzioso tributario ex art. 34 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, e succes- sive modifiche, e dell'art. 274 cpc;
violazione delle norme di legge sui bene- fici fiscali (art. 4 Tariffa DPR 26 aprile 1986, n. 131; art. 7 L. 11 dicembre 1977, n. 904; art. 25 L. 11 novembre 1983, n. 638); mancanza di motivazio- ne sul punto preliminare ed essenziale. 5 4.2. Sostiene, al riguardo, la ricorrente in via preliminare che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio per in- tervenuta definizione del condono ex L. 30 novembre 1994, n. 656. 4.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché ipotizza una omissione di pronuncia da parte della Commissione tributaria regionale su un oggetto il procedimento di condono attivato con istanza del 31 marzo 1995 e deciso con atto dell'Ufficio del 28 gennaio 1997 del tutto estraneo - a quello proprio della controversia, che riguarda la sentenza della Commis- sione tributaria regionale di Perugia 24 settembre 1998, n. 348/1/98, di ap- pello contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Pe- rugia 8 ottobre 1992, n. 561/01/92, che a sua volta aveva per oggetto l'avvi- so di liquidazione n. 871V002222000-001-A.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione la contribuente denuncia l'erronea interpretazione che la Commissione regionale avrebbe data alle due decisioni di primo grado, delle quali l'una ha dichiarato inam- missibile ricorso e l'altra lo ha respinto nel merito.
5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente, anziché indicare il parametro normativo alla stregua del quale la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 settembre 1998, n. 348/1/98, sarebbe illegittima, ne sostiene l'invalidità per il fatto che essa non ha fornito una interpretazione armonizzatrice delle due sentenze della Commissione tributaria di primo grado di Perugia 8 novembre 1992, n. 560/01/92, e n. 561/01/92, senza tener presente, ancora una volta, che la sola sentenza oggetto di appello era quella contrassegnata dal n. 561/01/92, che 6 aveva la signora NC come destinataria. E la mancata indicazione delle norme di diritto su cui si fonda il secondo motivo di ricorso è causa della sua inammissibilità ai sensi dell'art. 366.1.4) cpc.
6. Il ricorso della signora NC deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
7. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione che determi- na in £2.650.000, di cui £ 2.500.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001. From shel Il Presidente Il relatore ed estensore Miloncell IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN TI Oggi -1 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IN TI 7