Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
La mancata convalida del sequestro, se ne comporta la perdita di efficacia, non determina di per sè la cessazione dell'ufficio di custode e la perdita del diritto di costui al relativo compenso, che va fatto valere nei confronti dello Stato fino alla scadenza del trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta restituzione del bene all'avente diritto e nei confronti di quest'ultimo per il periodo successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2003, n. 35936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35936 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Ernesto PERNA LA TORRE Componente
dott. Benito Romano DE GRAZIA "
dott. Sergio VISCONTI "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) PP AN n. il 01/05/1948;
avverso ordinanza del 13/03/2002 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
sentita la relazione fatta dal Consigliere De Grazia Benito Romano;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 13/3/2002 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava il ricorso proposto da OL AN nella qualità di custode giudiziale di un'autovettura rubata da ignoti e data alle fiamme avverso il provvedimento del G.I.P. di quel Tribunale che aveva negato la liquidazione del relativo compenso, nonché la restituzione di quel che era rimasto del veicolo, sulla premessa della non intervenuta convalida da parte dell'A.G. del sequestro operato dai Carabinieri.
Avverso l'ordinanza sopra menzionata il OL, a mezzo del difensore, propone ricorso per Cassazione e chiede l'annullamento per violazione di legge nonché per mancanza e manifesta illogicità del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al giudice a quo perché provveda a nuovo esame.
Il ricorso è fondato.
Invero come osservato dal P.G. requirente, la regola applicabile alla situazione de qua é quella dettata dall'art. 84 20 comma, D.L. gs del 28/7/1989, n. 271.
Di guisa che le spese di custodia sono dovute dall'avente diritto alla restituzione a decorrere dal trentesimo giorno dalla data in cui venga comunicato il provvedimento di restituzione e fino a quella data vale il principio sancito dall'art. 691, co 1 cod. proc. pen. per il quale lo Stato è tenuto ad anticiparle salvo poi il diritto a recuperarle.
La mancata convalida del sequestro ne comporta la perdita di efficacia del sequestro non comporta però di per sé la cessazione dell'ufficio di custode giudiziario e il relativo diritto al compenso.
Questo sorge all'atto dell'affidamento a lui del veicolo sequestrato ad opera delle forze dell'ordine e qualsivoglia irregolarità incorsa nella procedura di sequestro, non essendo a lui imputabile (mancata convalida) non riverbera i suoi effetti sulla sua nomina a custode e sul diritto al compenso per l'attività prestata.
Tale diritto permane fintantoché il provvedimento di dissequestro non viene portato a sua conoscenza e dopo che è spirato il termine sopraindicato della norma di attuazione di cui all'art. 84 c.p.p.. L'ordinanza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così identificato a norma dell'art. 11 legge 8/7/1980 n. 319.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale Pozzo di Gotto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 SETTEMBRE 2003.