CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: De CO AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere applicata all'imputato, collaboratore di giustizia, condannato in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6416 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 2. Ricorre per cassazione AN De CO, deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 16-octies della Legge n. 82 del 1991, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di sostituzione della misura, non aveva acquisito e neppure richiesto il parere del Procuratore nazionale antimafia o quello del Procuratore generale presso la Corte di appello interessata. A tanto il Tribunale non avrebbe posto rimedio. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito la valutazione probatoria circa l'attualità dei legami del ricorrente con la criminalità organizzata, rimessa al giudice e non all'imputato. Il Tribunale non avrebbe considerato il tempo di circa sei anni dalla data finale della condotta associativa contestata, trascorso senza elementi dimostrativi del mantenimento di tali legami;
al contrario, si sarebbe dovuto tenere conto dell'ottenimento da parte del ricorrente, con la sentenza di primo grado, dell'attenuante della collaborazione;
2) vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata per contraddittorietà e mancata valutazione di elementi decisivi per le ragioni esplicitate con il primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Quanto alla eccezione formale, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla "partecipazione al procedimento" del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, Arlotta, Rv. 278959). Nel caso in esame, la eccezione non era stata dedotta davanti al Tribunale del riesame. 2. Le ulteriori argomentazioni del ricorrente sono infondate dal momento che il Tribunale, con valutazione di merito non rivedibile in questa sede in quanto non affetta da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la collaborazione del ricorrente con 2 la giustizia, avvenuta in epoca assai recente, dovesse subire ancora un vaglio di credibilità e che la sua personalità negativa, dimostrata dai precedenti penali e dalle condotte imputategli, non fosse idonea ad attenuare il rischio di una mancata rescissione con gli ambienti mafiosi di riferimento nonostante la collaborazione intrapresa, della quale, allo stato, non poteva escludersi il carattere meramente utilitaristico finalizzato ad ottenere mitigazioni del trattamento sanzionatorio. In punto di diritto, si deve ribadire che, in tema di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, essendo demandata al giudice che procede l'autonoma verifica in concreto della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato ai fini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ivi inclusi quelli forniti dall'accusa, su cui grava l'onere di dimostrare che, nonostante la collaborazione, non vi sia stato allontanamento dal sodalizio mafioso (Sez. 4, n. 33806 del 23/05/2017, Perrone, Rv. 270889). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 24.11.2022. Il Consigliere estensore Il P nte IU AD GI liotallevi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere applicata all'imputato, collaboratore di giustizia, condannato in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6416 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 2. Ricorre per cassazione AN De CO, deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 16-octies della Legge n. 82 del 1991, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di sostituzione della misura, non aveva acquisito e neppure richiesto il parere del Procuratore nazionale antimafia o quello del Procuratore generale presso la Corte di appello interessata. A tanto il Tribunale non avrebbe posto rimedio. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito la valutazione probatoria circa l'attualità dei legami del ricorrente con la criminalità organizzata, rimessa al giudice e non all'imputato. Il Tribunale non avrebbe considerato il tempo di circa sei anni dalla data finale della condotta associativa contestata, trascorso senza elementi dimostrativi del mantenimento di tali legami;
al contrario, si sarebbe dovuto tenere conto dell'ottenimento da parte del ricorrente, con la sentenza di primo grado, dell'attenuante della collaborazione;
2) vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata per contraddittorietà e mancata valutazione di elementi decisivi per le ragioni esplicitate con il primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Quanto alla eccezione formale, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla "partecipazione al procedimento" del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, Arlotta, Rv. 278959). Nel caso in esame, la eccezione non era stata dedotta davanti al Tribunale del riesame. 2. Le ulteriori argomentazioni del ricorrente sono infondate dal momento che il Tribunale, con valutazione di merito non rivedibile in questa sede in quanto non affetta da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la collaborazione del ricorrente con 2 la giustizia, avvenuta in epoca assai recente, dovesse subire ancora un vaglio di credibilità e che la sua personalità negativa, dimostrata dai precedenti penali e dalle condotte imputategli, non fosse idonea ad attenuare il rischio di una mancata rescissione con gli ambienti mafiosi di riferimento nonostante la collaborazione intrapresa, della quale, allo stato, non poteva escludersi il carattere meramente utilitaristico finalizzato ad ottenere mitigazioni del trattamento sanzionatorio. In punto di diritto, si deve ribadire che, in tema di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, essendo demandata al giudice che procede l'autonoma verifica in concreto della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato ai fini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ivi inclusi quelli forniti dall'accusa, su cui grava l'onere di dimostrare che, nonostante la collaborazione, non vi sia stato allontanamento dal sodalizio mafioso (Sez. 4, n. 33806 del 23/05/2017, Perrone, Rv. 270889). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 24.11.2022. Il Consigliere estensore Il P nte IU AD GI liotallevi