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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) AGMG MUNICH GMBH 2) P.E. HOZDA V.V. avverso l'ordinanza emessa il 08/05/2025 dal Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati;
udito il difensore delle ricorrenti, avv. Emilio Mattei, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO 1. Con una unica ordinanza emessa in data 08/05/2025, il Tribunale di Gorizia ha rigettato le richieste di riesame proposte, dalla società tedesca AGMG MUNICH GMBH (d'ora in avanti: AGMG) e dalla società ucraina P.E. HOZDA V.V. (d'ora in Penale Sent. Sez. 3 Num. 5441 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/12/2025 avanti: HOZDA), avverso - rispettivamente - il decreto di convalida del sequestro probatorio di urgenza, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Gorizia in data 12/04/2025, avente ad oggetto 99 colli di tabacco, la documentazione di accompagnamento, nonchè il telefono e l'apparato satellitare in possesso del conducente del veicolo trasportatore RI VA (decreto impugnato dalla AGMG, legittimata in quanto destinataria del carico di tabacco); nonché il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14/04/2025 dal G.i.p. del predetto Tribunale di Gorizia, avente ad oggetto il trattore stradale e il rimorchio utilizzati DARI (decreto impugnato dalla HODZA, legittimata dalla posizione di appaltatrice del trasporto e di titolare del veicolo e del rimorchio utilizzati). 2. Ricorre per cassazione la AGMG, a mezzo del proprio difensore, premettendo di essere legittimata al ricorso in quanto destinataria del tabacco in sequestro, e deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione, da parte del P.M., in ordine al fumus ed al periculum, nonché alla qualifica di corpo del reato e di cose pertinenti al reato attribuita ai beni in sequestro. Si censura l'ordinanza per non aver preso in considerazione gli elementi dedotti al riguardo dalla difesa, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 309, comma 9, in relazione all'art. 292, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione del decreto del P.M. La difesa richiama precedenti di legittimità sul punto, che evidenziano la nullità del decreto non sorretto da idonea motivazione sulla qualifica da attribuire ai beni, sulle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti e sul rapporto di pertinenzialità tra cose sequestrate e ipotesi di reato. In particolare, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine: alla configurabilità del reato, contestato addirittura in forma alternativa (artt. 110 cod. pen., 84 d.lgs. n. 141 del 2024, "o in alternativa" artt. 110 cod. pen., 40-bis in relazione all'art. 39-bis, comma 1, lett. c., d.lgs. n. 504 del 1995); alla autonoma valutazione circa gli elementi considerati dalla P.G. nell'emettere il provvedimento di urgenza;
alla concreta finalità probatoria perseguita. La difesa deduce inoltre che il riferimento alle "verifiche di fumabilità", operato in relazione al tabacco sequestrato, doveva ritenersi del tutto irrilevante, in quanto, dalla documentazione di accompagnamento sequestrata, era emerso che trattavasi di "cascame di tabacco" che, per essere considerato "tabacco da fumo", assoggettabile all'accisa, deve - come chiarito da una recente pronuncia emessa per fatto analogo nei confronti della stessa AGMG - essere stato preparato per la vendita al minuto (presupposto anche in questo caso insussistente, essendo il tabacco stato confezionato in colli da kg. 120 lordi). Si osserva infine che le considerazioni svolte dal Tribunale, comunque non condivisibili, non potevano 2 essere ritenute integrative del decreto del P.M., operazione non consentita al Giudice del riesame. 2.3. Violazione delle norme sostanziali richiamate quanto al fumus. Nel ribadire i rilievi svolti quanto al difetto di fumus e di pertinenzialità, alla luce del fatto che i cascami di tabacco non erano stati preparati per la vendita al minuto, la difesa censura l'assunto del Tribunale secondo cui il nuovo d.lgs. n. 141 del 2024, abrogando il d.P.R. n. 43 del 1973, avrebbe reso punibile, ai sensi dell'art. 84, anche il tabacco in sequestro, che avrebbe comunque subito "una minima attività di lavorazione, anche se questo non abbia reso lo stesso idoneo al consumo, come invece stabilità DAart. 40-bis d.lgs. n. 504/1995". Al riguardo, si osserva che l'aggravamento sanzionatorio, introdotto con l'art. 84, non aveva intaccato le disposizioni in tema di accise sui cascami di tabacco. Sotto altro profilo, la difesa censura il carattere esplorativo del sequestro, dal momento che il decreto aveva fatto espresso riferimento alla indisponibilità dei risultati delle analisi di laboratorio disposte per accertare la riconducibilità del materiale alla categoria "cascami di tabacco", peraltro acclarata dalla documentazione in sequestro (si ribadisce comunque l'irrilevanza della questione, difettando comunque il presupposto della preparazione per la vendita al dettaglio). 3. Ricorre per cassazione la HOZDA, a mezzo del proprio difensore, premettendo di essere legittimata quale appaltatrice del trasporto e di titolare dei mezzi all'uopo utilizzati, e deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta insussistenza di una buona fede della ricorrente. Si censura l'ordinanza per aver ignorato le argomentazioni difensive, sviluppate anzitutto in base alla documentazione di accompagnamento, inerenti la natura (cascami di tabacco) del materiale traportato, non soggetto ad accisa perché non preparato per la vendita al pubblico, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità; in secondo luogo, in base ai verbali redatti dalla G.d.F. di Monfalcone che, un mese prima del sequestro per cui è causa, aveva ritenuto legittimo altro trasporto di cascami di tabacco provenienti dal medesimo fornitore. La totale pretermissione di tali elementi offerti dalla difesa, comprovanti l'estraneità della ricorrente, doveva comportare l'annullamento dell'ordinanza ai sensi dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen., in relazione al rinvio operato DAart. 324, comma 7, dello stesso codice. 3.2. Violazione di legge con riferimento alle disposizioni richiamate in ordine alla confisca. Si ribadisce l'estraneità e la buona fede della ricorrente, alla luce delle considerazioni già svolte. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa insieme a documentazione allegata, la difesa delle ricorrenti evidenzia che gli esiti delle analisi disposte dal 3 Pubblico Ministero avevano confermato l'ipotesi difensiva, in quanto il campione esaminato era "risultato, sulla base dell'accertamento tecnico, fumabile e compatibile con la definizione di cascami di tabacco"; era stata quindi proposta "la classificazione 2401 o alternativamente, se confezionato per la vendita al minuto, 2403". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli esiti delle verifiche tecniche disposte dal Pubblico Ministero, qui da ultimo richiamate, evidenziano la fondatezza delle censure formulate dalla difesa delle società ricorrenti con riferimento al fumus commissi delicti. 2. È invero emerso pacificamente, alla luce di tali verifiche, che il materiale trasportato con il mezzo della HOZDA e destinato alla AGMG, un quantitativo di kg. 13.266 di materiale consistente in "cascami di tabacco", stipato all'interno di 99 colli e non ulteriormente confezionato. La fattispecie risulta sovrapponibile a quella oggetto della sentenza di questa Sezione n. 47306 del 15/10/2024, emessa da questa Sezione a seguito di ricorso proposto, anche in quel caso, dalla AGMG. Si ritiene opportuno riportare integralmente, nella parte di interesse (§ 2), la motivazione di tale pronuncia, particolarmente chiara ed esaustiva nella ricostruzione della normativa di riferimento: "2. La questione posta nel ricorso, per come desumibile dalla combinazione delle censure enunciate nei due motivi, è se sia configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco» che non siano «preparati per la vendita al minuto».
2.1. Alla questione sopra precisata deve rispondersi che non è configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco» che non siano «preparati per la vendita al minuto». Invero, l'art. 39-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1 precisa che «[i] tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa» e che «[p]er tabacchi lavorati si intendono: a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare;
e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione». Il medesimo art. 39-bis, al comma 2, fornisce la definizione dei tabacchi lavorati indicati al comma 1. In particolare, alla lett. a) espone l'ambito di applicazione della categoria dei sigari e sigaretti, alla lett. b) indica l'estensione della categoria delle sigarette e alla lett. c), descrive la nozione dei tabacchi da fumo. Segnatamente, con riguardo a questi ultimi, specifica: «c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può 4 essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati;
sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco». Dalla analitica disciplina precedentemente richiamata, si evince che il legislatore ha voluto indicare in modo specifico cosa si intende per «cascami di tabacco» qualificabili come «tabacco da fumo» costituente a sua volta prodotto rientrante nell'ambito dei «tabacchi lavorati [...] sottoposti ad accisa», e li ha inoltre puntualmente distinti dal «tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette». Di conseguenza, per individuare i «cascami di tabacco» rilevanti come «tabacco da fumo», prodotto a sua volta rientrante nell'ambito dei «tabacchi lavorati [...] sottoposti ad accisa» a norma dell'art. 39-bis, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, occorre verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla lett. c), punto 2, del comma 2 del medesimo art. 39-bis. Ne discende, quindi, che i «cascami di tabacco», per essere considerati «tabacchi da fumo» sottoposti ad accisa, debbono anche essere «preparati per la vendita al minuto». Né indicazioni diverse risultano desumibili dalla Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato. In particolare, infatti, l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva cit. recita: «I. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco».
2.2. Per quanto concerne il dato fattuale, l'ordinanza impugnata indica espressamente che le cose sequestrate, che si assumono essere l'oggetto del reato di contrabbando, sono «cascami di tabacco», in quanto sono state qualificate tali all'esito di un accertamento effettuato dal Laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia dei Monopoli su campioni da esse prelevati DAunità della Guardia di Finanza procedente alle investigazioni. L'ordinanza impugnata, inoltre, rappresenta che gli indicati «cascami di tabacco» avevano un peso complessivo di 16.800,00 kg. ed erano raccolti in 105 colli, ma non riferisce che detti «cascami di tabacco» fossero «preparati per la vendita al minuto», ed anzi afferma che questo requisito non è richiesto perché gli stessi siano considerati tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
2.3. In considerazione del criterio fissato dalla legge e dei dati fattuali rilevabili nella specie, deve escludersi la configurabilità del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quale ipotesi delittuosa posta a 5 fondamento del reato di sequestro. Per un verso, infatti, perché sia configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco», occorre che gli stessi siano «preparati per la vendita al minuto». Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata esclude erroneamente la necessità di tale requisito, e, anzi, rappresentando che i «cascami di tabacco» nella specie sono raccolti in colli ciascuno del peso di 160 kg., offre una descrizione degli stessi incompatibile con la sussistenza della condizione della preparazione dei medesimi per la vendita al minuto». 3. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale autorevole precedente: dovendosi quindi ribadire, alla luce delle vigenti disposizioni, che i "cascami" di tabacco, per assumere rilevanza penale come "tabacchi da fumo" (ovvero per rientrare in tale sottocategoria di tabacchi lavorati assoggettabili ad accisa), devono indefettibilmente risultare "preparati per la vendita al minuto": requisito pacificamente insussistente nella fattispecie in esame. Risulta pertanto erronea la tesi, sostenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la fattispecie in esame rientrerebbe nella portata applicativa dell'art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, che assoggetta ad una sanzione più severa, rispetto al passato, le condotte introduzione nel territorio dello Stato, vendita ecc. di "un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali": come sottolineato dalla difesa ricorrente, le nuove disposizioni in tema di contrabbando hanno inasprito la risposta sanzionatoria, ma non hanno in alcun modo innovato le definizioni di "tabacco lavorato", risultanti dalla normativa in precedenza richiamata. Ai medesimi rilievi si espone la valutazione compiuta nell'immediatezza dagli operanti, che procedettero al sequestro di iniziativa ritenendo che si trattasse senz'altro di "tabacco lavorato" (con ogni conseguenza derivante DAassoggettamento ad accisa), "atteso che era già stato sminuzzato ed emanava il medesimo odore del tabacco contenuto nelle sigarette comunemente vendute e pronte per essere fumate" (cfr. pag. 2 del verbale di perquisizione e sequestro di iniziativa, redatto in data 09/04/2025). 4. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere insussistente il fumus commissi delicti, rendendo ultroneo l'esame delle ulteriori censure prospettate dalle società ricorrenti. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, da cui consegue la perdita di efficacia sia del decreto di sequestro preventivo dei mezzi di proprietà della HOZDA, sia del decreto di sequestro probatorio del tabacco destinato alla AGMG, della documentazione di accompagnamento e del cellulare sequestrati al conducente, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. La Cancelleria provvederà alla immediata comunicazione del 6 presente provvedimento al Procuratore Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione delle cose in sequestro agli aventi diritto. Dichiara la cessazione della misura cautelare reale nonché del decreto di sequestro probatorio, e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 9 dicembre 2025 t r
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati;
udito il difensore delle ricorrenti, avv. Emilio Mattei, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO 1. Con una unica ordinanza emessa in data 08/05/2025, il Tribunale di Gorizia ha rigettato le richieste di riesame proposte, dalla società tedesca AGMG MUNICH GMBH (d'ora in avanti: AGMG) e dalla società ucraina P.E. HOZDA V.V. (d'ora in Penale Sent. Sez. 3 Num. 5441 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/12/2025 avanti: HOZDA), avverso - rispettivamente - il decreto di convalida del sequestro probatorio di urgenza, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Gorizia in data 12/04/2025, avente ad oggetto 99 colli di tabacco, la documentazione di accompagnamento, nonchè il telefono e l'apparato satellitare in possesso del conducente del veicolo trasportatore RI VA (decreto impugnato dalla AGMG, legittimata in quanto destinataria del carico di tabacco); nonché il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14/04/2025 dal G.i.p. del predetto Tribunale di Gorizia, avente ad oggetto il trattore stradale e il rimorchio utilizzati DARI (decreto impugnato dalla HODZA, legittimata dalla posizione di appaltatrice del trasporto e di titolare del veicolo e del rimorchio utilizzati). 2. Ricorre per cassazione la AGMG, a mezzo del proprio difensore, premettendo di essere legittimata al ricorso in quanto destinataria del tabacco in sequestro, e deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione, da parte del P.M., in ordine al fumus ed al periculum, nonché alla qualifica di corpo del reato e di cose pertinenti al reato attribuita ai beni in sequestro. Si censura l'ordinanza per non aver preso in considerazione gli elementi dedotti al riguardo dalla difesa, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 309, comma 9, in relazione all'art. 292, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione del decreto del P.M. La difesa richiama precedenti di legittimità sul punto, che evidenziano la nullità del decreto non sorretto da idonea motivazione sulla qualifica da attribuire ai beni, sulle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti e sul rapporto di pertinenzialità tra cose sequestrate e ipotesi di reato. In particolare, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine: alla configurabilità del reato, contestato addirittura in forma alternativa (artt. 110 cod. pen., 84 d.lgs. n. 141 del 2024, "o in alternativa" artt. 110 cod. pen., 40-bis in relazione all'art. 39-bis, comma 1, lett. c., d.lgs. n. 504 del 1995); alla autonoma valutazione circa gli elementi considerati dalla P.G. nell'emettere il provvedimento di urgenza;
alla concreta finalità probatoria perseguita. La difesa deduce inoltre che il riferimento alle "verifiche di fumabilità", operato in relazione al tabacco sequestrato, doveva ritenersi del tutto irrilevante, in quanto, dalla documentazione di accompagnamento sequestrata, era emerso che trattavasi di "cascame di tabacco" che, per essere considerato "tabacco da fumo", assoggettabile all'accisa, deve - come chiarito da una recente pronuncia emessa per fatto analogo nei confronti della stessa AGMG - essere stato preparato per la vendita al minuto (presupposto anche in questo caso insussistente, essendo il tabacco stato confezionato in colli da kg. 120 lordi). Si osserva infine che le considerazioni svolte dal Tribunale, comunque non condivisibili, non potevano 2 essere ritenute integrative del decreto del P.M., operazione non consentita al Giudice del riesame. 2.3. Violazione delle norme sostanziali richiamate quanto al fumus. Nel ribadire i rilievi svolti quanto al difetto di fumus e di pertinenzialità, alla luce del fatto che i cascami di tabacco non erano stati preparati per la vendita al minuto, la difesa censura l'assunto del Tribunale secondo cui il nuovo d.lgs. n. 141 del 2024, abrogando il d.P.R. n. 43 del 1973, avrebbe reso punibile, ai sensi dell'art. 84, anche il tabacco in sequestro, che avrebbe comunque subito "una minima attività di lavorazione, anche se questo non abbia reso lo stesso idoneo al consumo, come invece stabilità DAart. 40-bis d.lgs. n. 504/1995". Al riguardo, si osserva che l'aggravamento sanzionatorio, introdotto con l'art. 84, non aveva intaccato le disposizioni in tema di accise sui cascami di tabacco. Sotto altro profilo, la difesa censura il carattere esplorativo del sequestro, dal momento che il decreto aveva fatto espresso riferimento alla indisponibilità dei risultati delle analisi di laboratorio disposte per accertare la riconducibilità del materiale alla categoria "cascami di tabacco", peraltro acclarata dalla documentazione in sequestro (si ribadisce comunque l'irrilevanza della questione, difettando comunque il presupposto della preparazione per la vendita al dettaglio). 3. Ricorre per cassazione la HOZDA, a mezzo del proprio difensore, premettendo di essere legittimata quale appaltatrice del trasporto e di titolare dei mezzi all'uopo utilizzati, e deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta insussistenza di una buona fede della ricorrente. Si censura l'ordinanza per aver ignorato le argomentazioni difensive, sviluppate anzitutto in base alla documentazione di accompagnamento, inerenti la natura (cascami di tabacco) del materiale traportato, non soggetto ad accisa perché non preparato per la vendita al pubblico, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità; in secondo luogo, in base ai verbali redatti dalla G.d.F. di Monfalcone che, un mese prima del sequestro per cui è causa, aveva ritenuto legittimo altro trasporto di cascami di tabacco provenienti dal medesimo fornitore. La totale pretermissione di tali elementi offerti dalla difesa, comprovanti l'estraneità della ricorrente, doveva comportare l'annullamento dell'ordinanza ai sensi dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen., in relazione al rinvio operato DAart. 324, comma 7, dello stesso codice. 3.2. Violazione di legge con riferimento alle disposizioni richiamate in ordine alla confisca. Si ribadisce l'estraneità e la buona fede della ricorrente, alla luce delle considerazioni già svolte. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa insieme a documentazione allegata, la difesa delle ricorrenti evidenzia che gli esiti delle analisi disposte dal 3 Pubblico Ministero avevano confermato l'ipotesi difensiva, in quanto il campione esaminato era "risultato, sulla base dell'accertamento tecnico, fumabile e compatibile con la definizione di cascami di tabacco"; era stata quindi proposta "la classificazione 2401 o alternativamente, se confezionato per la vendita al minuto, 2403". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli esiti delle verifiche tecniche disposte dal Pubblico Ministero, qui da ultimo richiamate, evidenziano la fondatezza delle censure formulate dalla difesa delle società ricorrenti con riferimento al fumus commissi delicti. 2. È invero emerso pacificamente, alla luce di tali verifiche, che il materiale trasportato con il mezzo della HOZDA e destinato alla AGMG, un quantitativo di kg. 13.266 di materiale consistente in "cascami di tabacco", stipato all'interno di 99 colli e non ulteriormente confezionato. La fattispecie risulta sovrapponibile a quella oggetto della sentenza di questa Sezione n. 47306 del 15/10/2024, emessa da questa Sezione a seguito di ricorso proposto, anche in quel caso, dalla AGMG. Si ritiene opportuno riportare integralmente, nella parte di interesse (§ 2), la motivazione di tale pronuncia, particolarmente chiara ed esaustiva nella ricostruzione della normativa di riferimento: "2. La questione posta nel ricorso, per come desumibile dalla combinazione delle censure enunciate nei due motivi, è se sia configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco» che non siano «preparati per la vendita al minuto».
2.1. Alla questione sopra precisata deve rispondersi che non è configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco» che non siano «preparati per la vendita al minuto». Invero, l'art. 39-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1 precisa che «[i] tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa» e che «[p]er tabacchi lavorati si intendono: a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare;
e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione». Il medesimo art. 39-bis, al comma 2, fornisce la definizione dei tabacchi lavorati indicati al comma 1. In particolare, alla lett. a) espone l'ambito di applicazione della categoria dei sigari e sigaretti, alla lett. b) indica l'estensione della categoria delle sigarette e alla lett. c), descrive la nozione dei tabacchi da fumo. Segnatamente, con riguardo a questi ultimi, specifica: «c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può 4 essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati;
sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco». Dalla analitica disciplina precedentemente richiamata, si evince che il legislatore ha voluto indicare in modo specifico cosa si intende per «cascami di tabacco» qualificabili come «tabacco da fumo» costituente a sua volta prodotto rientrante nell'ambito dei «tabacchi lavorati [...] sottoposti ad accisa», e li ha inoltre puntualmente distinti dal «tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette». Di conseguenza, per individuare i «cascami di tabacco» rilevanti come «tabacco da fumo», prodotto a sua volta rientrante nell'ambito dei «tabacchi lavorati [...] sottoposti ad accisa» a norma dell'art. 39-bis, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, occorre verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla lett. c), punto 2, del comma 2 del medesimo art. 39-bis. Ne discende, quindi, che i «cascami di tabacco», per essere considerati «tabacchi da fumo» sottoposti ad accisa, debbono anche essere «preparati per la vendita al minuto». Né indicazioni diverse risultano desumibili dalla Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato. In particolare, infatti, l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva cit. recita: «I. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco».
2.2. Per quanto concerne il dato fattuale, l'ordinanza impugnata indica espressamente che le cose sequestrate, che si assumono essere l'oggetto del reato di contrabbando, sono «cascami di tabacco», in quanto sono state qualificate tali all'esito di un accertamento effettuato dal Laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia dei Monopoli su campioni da esse prelevati DAunità della Guardia di Finanza procedente alle investigazioni. L'ordinanza impugnata, inoltre, rappresenta che gli indicati «cascami di tabacco» avevano un peso complessivo di 16.800,00 kg. ed erano raccolti in 105 colli, ma non riferisce che detti «cascami di tabacco» fossero «preparati per la vendita al minuto», ed anzi afferma che questo requisito non è richiesto perché gli stessi siano considerati tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
2.3. In considerazione del criterio fissato dalla legge e dei dati fattuali rilevabili nella specie, deve escludersi la configurabilità del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quale ipotesi delittuosa posta a 5 fondamento del reato di sequestro. Per un verso, infatti, perché sia configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a «cascami di tabacco», occorre che gli stessi siano «preparati per la vendita al minuto». Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata esclude erroneamente la necessità di tale requisito, e, anzi, rappresentando che i «cascami di tabacco» nella specie sono raccolti in colli ciascuno del peso di 160 kg., offre una descrizione degli stessi incompatibile con la sussistenza della condizione della preparazione dei medesimi per la vendita al minuto». 3. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale autorevole precedente: dovendosi quindi ribadire, alla luce delle vigenti disposizioni, che i "cascami" di tabacco, per assumere rilevanza penale come "tabacchi da fumo" (ovvero per rientrare in tale sottocategoria di tabacchi lavorati assoggettabili ad accisa), devono indefettibilmente risultare "preparati per la vendita al minuto": requisito pacificamente insussistente nella fattispecie in esame. Risulta pertanto erronea la tesi, sostenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la fattispecie in esame rientrerebbe nella portata applicativa dell'art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, che assoggetta ad una sanzione più severa, rispetto al passato, le condotte introduzione nel territorio dello Stato, vendita ecc. di "un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali": come sottolineato dalla difesa ricorrente, le nuove disposizioni in tema di contrabbando hanno inasprito la risposta sanzionatoria, ma non hanno in alcun modo innovato le definizioni di "tabacco lavorato", risultanti dalla normativa in precedenza richiamata. Ai medesimi rilievi si espone la valutazione compiuta nell'immediatezza dagli operanti, che procedettero al sequestro di iniziativa ritenendo che si trattasse senz'altro di "tabacco lavorato" (con ogni conseguenza derivante DAassoggettamento ad accisa), "atteso che era già stato sminuzzato ed emanava il medesimo odore del tabacco contenuto nelle sigarette comunemente vendute e pronte per essere fumate" (cfr. pag. 2 del verbale di perquisizione e sequestro di iniziativa, redatto in data 09/04/2025). 4. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere insussistente il fumus commissi delicti, rendendo ultroneo l'esame delle ulteriori censure prospettate dalle società ricorrenti. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, da cui consegue la perdita di efficacia sia del decreto di sequestro preventivo dei mezzi di proprietà della HOZDA, sia del decreto di sequestro probatorio del tabacco destinato alla AGMG, della documentazione di accompagnamento e del cellulare sequestrati al conducente, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. La Cancelleria provvederà alla immediata comunicazione del 6 presente provvedimento al Procuratore Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione delle cose in sequestro agli aventi diritto. Dichiara la cessazione della misura cautelare reale nonché del decreto di sequestro probatorio, e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 9 dicembre 2025 t r