CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 29089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29089 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: L'QU US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29089 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da SE LLQU avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara, il 16 marzo 2021, ha, tra l'altro, respinto la domanda intesa al risarcimento del danno da lui patito in conseguenza della detenzione, in spregio alle condizioni indicate all'ad. 3 CEDU, subita a far data dal 25 maggio 2011 presso gli istituti di pena di Saluzzo, Tolmezzo e Novara, perlopiù in costanza di sottoposizione a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. SE LLQU propone, con l'assistenza degli avv.ti Roberta OR ed IO LLQU, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere orientato la decisione al solo parametro spaziale e di avere, invece, trascurato la sussistenza di altri elementi attestanti la violazione dell'ad. 3 CEDU, quali: - la mancanza di ventilazione e luce, oltre che di intimità nelle celle, ed i limiti all'accesso alle passeggiate all'aria aperta, riscontrati nei periodi di detenzione nelle carceri di Saluzzo e Tolmezzo;
- la fruizione di un'ora d'aria, anziché due, la carenza di privacy nella fruizione dei servizi igienici, il divieto di cottura dei cibi e di passaggio di beni tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, l'insufficienza del riscaldamento e l'indisponibilità di acqua calda in cella, quanto al torno di tempo trascorso a Novara, ove egli è stato ristretto in regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che, ai materia di rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 4-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione di 2 legge, mentre non è possibile far valere la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. 3. Sempre in via di premessa, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che, se è vero che, con riferimento ai rimedi risarcitori nei confronti di detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Fragapane, Rv. 281356 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793 - 01), non è men vero, per converso, che non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di «mero disagio» collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili (Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 - 01). Ne discende che il ricorso allo strumento di cui all'art. 35-ter deve concretizzarsi in un «fatto» che denoti un livello di gravità tale da poterlo recuperare ad una afflittività assolutamente non giustificata e che risulta non tollerabile nel comune sentire e in una condizione «civile» di vita del detenuto (così Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, in motivazione), sicché le condizioni di applicabilità del rimedio postulano che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681 - 01). 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha orientato la decisione sul reclamo proposto da SE LLQU alla valutazione, complessiva e sinergica, delle condizioni della detenzione da lui patita tra il 25 maggio 2011 ed il 30 luglio 2020, che ha compiuto a partire dalla analitica descrizione delle informazioni acquisite (cfr. pagg. 3-4), che lo hanno indotto ad escludere, in radice, la sussistenza di molti degli inconvenienti denunciati dall'interessato, quali quelli relativi all'illuminazione, all'areazione, al riscaldamento, alle condizioni igieniche e sanitarie. 3 Ha, ulteriormente, osservato che la carenza di acqua calda in camera integra un mero disagio, sopperito dalla quotidiana fruibilità delle docce, nelle quali l'acqua calda è, invece, disponibile. Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, stimato l'inammissibilità della doglianza vedente sul divieto di cottura dei cibi, che non è stata previamente sottoposta all'attenzione del Magistrato di sorveglianza. Ha, ancora, ritenuto che le residue circostanze segnalate dall'odierno ricorrente — concernenti l'omessa fruizione quotidiana di due ore d'aria, il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, i limiti alla riservatezza derivanti dalla presenza di uno spioncino o di telecamere all'interno della camera detentiva — attengono a profili che, connaturati alla sottoposizione al regime detentivo differenziato (cui LLQU è sottoposto dal 31 luglio 2011) e successivamente superati da modifiche normative o pronunzie della Corte costituzionale, «per la loro oggettiva limitata afflittività non hanno determinato una compressione dei diritti del LLQU con quel livello di gravità tale da lederne la dignità e da rendere la sua detenzione inumana e degradante sì da poter rilevare ai sensi dell'ad. 3 della Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma concretano al più situazione di "mero disagio" in parte dipendenti dal contesto di vita intramuraria proprio del regime differenziato di AS e quindi di 41 bis cui il reclamante era ed è sottoposto». Conclusivamente, ha affermato che «Le condizioni di vita complessivamente considerate — con riferimento alle caratteristiche strutturali degli ambienti detentivi, alla possibilità di accedere ad attività trattamentali e lavorative, alla possibilità di fruizione di due/tre ore in 41 bis e dalle 4 alle 6 ore in AS fuori dalla c.d.p., alla presenza di locali doccia comuni accessibili tutti i giorni, alla disponibilità di aria e luce naturale assicurata dalle finestre, di ambienti riscaldati e alle decenti condizioni igieniche garantite — fanno sì che non possa ravvisarsi pregiudizio per detenzione inumana e degradante nel periodo vagliato in quanto la complessiva condizione detentiva del LLQU nei tre istituti penitenziari di Saluzzo, Tolmezzo e Novara, nel periodo considerato, per tutto quanto sopra esposto, appare dignitosa per le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di vita in genere sopra riportate in cui si è svolta». 5. A fronte di un percorso argomentativo lineare ed ossequioso dei canoni ermeneutici sopra enunciati, il ricorrente si colloca in una prospettiva di mera confutazione che, nel rimarcare l'afflittività delle condizioni detentive e le ragioni che ne hanno determinato il superamento di talune disposizioni regolamentari, non tiene conto della ratio della decisione impugnata, precipuarnente nelle parti 4 in cui sancisce l'inammissibilità del rilievo afferente al divieto di cottura dei cibi, esclude la sussistenza di una parte delle violazioni denunziate ed inserisce quelle residue all'interno di una più ampia cornice che rende la detenzione, come detto, rispettosa della dignità del recluso e non degradante né contraria al senso di umanità. Il ricorso si palesa, pertanto, privo di sufficiente specificità, perché non si confronta con le considerazioni spese dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla inidoneità delle riscontrate limitazioni a rendere la decisione contraria ai principi consacrati dall'art. 3 CEDU. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fatl:ispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29089 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da SE LLQU avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara, il 16 marzo 2021, ha, tra l'altro, respinto la domanda intesa al risarcimento del danno da lui patito in conseguenza della detenzione, in spregio alle condizioni indicate all'ad. 3 CEDU, subita a far data dal 25 maggio 2011 presso gli istituti di pena di Saluzzo, Tolmezzo e Novara, perlopiù in costanza di sottoposizione a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. SE LLQU propone, con l'assistenza degli avv.ti Roberta OR ed IO LLQU, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere orientato la decisione al solo parametro spaziale e di avere, invece, trascurato la sussistenza di altri elementi attestanti la violazione dell'ad. 3 CEDU, quali: - la mancanza di ventilazione e luce, oltre che di intimità nelle celle, ed i limiti all'accesso alle passeggiate all'aria aperta, riscontrati nei periodi di detenzione nelle carceri di Saluzzo e Tolmezzo;
- la fruizione di un'ora d'aria, anziché due, la carenza di privacy nella fruizione dei servizi igienici, il divieto di cottura dei cibi e di passaggio di beni tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, l'insufficienza del riscaldamento e l'indisponibilità di acqua calda in cella, quanto al torno di tempo trascorso a Novara, ove egli è stato ristretto in regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che, ai materia di rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 4-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione di 2 legge, mentre non è possibile far valere la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. 3. Sempre in via di premessa, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che, se è vero che, con riferimento ai rimedi risarcitori nei confronti di detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Fragapane, Rv. 281356 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793 - 01), non è men vero, per converso, che non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di «mero disagio» collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili (Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 - 01). Ne discende che il ricorso allo strumento di cui all'art. 35-ter deve concretizzarsi in un «fatto» che denoti un livello di gravità tale da poterlo recuperare ad una afflittività assolutamente non giustificata e che risulta non tollerabile nel comune sentire e in una condizione «civile» di vita del detenuto (così Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, in motivazione), sicché le condizioni di applicabilità del rimedio postulano che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681 - 01). 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha orientato la decisione sul reclamo proposto da SE LLQU alla valutazione, complessiva e sinergica, delle condizioni della detenzione da lui patita tra il 25 maggio 2011 ed il 30 luglio 2020, che ha compiuto a partire dalla analitica descrizione delle informazioni acquisite (cfr. pagg. 3-4), che lo hanno indotto ad escludere, in radice, la sussistenza di molti degli inconvenienti denunciati dall'interessato, quali quelli relativi all'illuminazione, all'areazione, al riscaldamento, alle condizioni igieniche e sanitarie. 3 Ha, ulteriormente, osservato che la carenza di acqua calda in camera integra un mero disagio, sopperito dalla quotidiana fruibilità delle docce, nelle quali l'acqua calda è, invece, disponibile. Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, stimato l'inammissibilità della doglianza vedente sul divieto di cottura dei cibi, che non è stata previamente sottoposta all'attenzione del Magistrato di sorveglianza. Ha, ancora, ritenuto che le residue circostanze segnalate dall'odierno ricorrente — concernenti l'omessa fruizione quotidiana di due ore d'aria, il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, i limiti alla riservatezza derivanti dalla presenza di uno spioncino o di telecamere all'interno della camera detentiva — attengono a profili che, connaturati alla sottoposizione al regime detentivo differenziato (cui LLQU è sottoposto dal 31 luglio 2011) e successivamente superati da modifiche normative o pronunzie della Corte costituzionale, «per la loro oggettiva limitata afflittività non hanno determinato una compressione dei diritti del LLQU con quel livello di gravità tale da lederne la dignità e da rendere la sua detenzione inumana e degradante sì da poter rilevare ai sensi dell'ad. 3 della Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma concretano al più situazione di "mero disagio" in parte dipendenti dal contesto di vita intramuraria proprio del regime differenziato di AS e quindi di 41 bis cui il reclamante era ed è sottoposto». Conclusivamente, ha affermato che «Le condizioni di vita complessivamente considerate — con riferimento alle caratteristiche strutturali degli ambienti detentivi, alla possibilità di accedere ad attività trattamentali e lavorative, alla possibilità di fruizione di due/tre ore in 41 bis e dalle 4 alle 6 ore in AS fuori dalla c.d.p., alla presenza di locali doccia comuni accessibili tutti i giorni, alla disponibilità di aria e luce naturale assicurata dalle finestre, di ambienti riscaldati e alle decenti condizioni igieniche garantite — fanno sì che non possa ravvisarsi pregiudizio per detenzione inumana e degradante nel periodo vagliato in quanto la complessiva condizione detentiva del LLQU nei tre istituti penitenziari di Saluzzo, Tolmezzo e Novara, nel periodo considerato, per tutto quanto sopra esposto, appare dignitosa per le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di vita in genere sopra riportate in cui si è svolta». 5. A fronte di un percorso argomentativo lineare ed ossequioso dei canoni ermeneutici sopra enunciati, il ricorrente si colloca in una prospettiva di mera confutazione che, nel rimarcare l'afflittività delle condizioni detentive e le ragioni che ne hanno determinato il superamento di talune disposizioni regolamentari, non tiene conto della ratio della decisione impugnata, precipuarnente nelle parti 4 in cui sancisce l'inammissibilità del rilievo afferente al divieto di cottura dei cibi, esclude la sussistenza di una parte delle violazioni denunziate ed inserisce quelle residue all'interno di una più ampia cornice che rende la detenzione, come detto, rispettosa della dignità del recluso e non degradante né contraria al senso di umanità. Il ricorso si palesa, pertanto, privo di sufficiente specificità, perché non si confronta con le considerazioni spese dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla inidoneità delle riscontrate limitazioni a rendere la decisione contraria ai principi consacrati dall'art. 3 CEDU. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fatl:ispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2023.