Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
Commentario • 1
- 1. Colpa medica: qual è il termine per proporre querela?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 11 gennaio 2021
Con la sentenza n. 35424/2020 la Suprema corte di cassazione ha inteso chiarire quale è la data da cui decorre il termine per proporre querela (art. 336 del c.p.p.) in caso di colpa medica. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano riformava la sentenza di prime cure, stabilendo che non doveva essere azionato alcun procedimento penale nei confronti di due medici a causa della tardività della querela presentata da una paziente in data 3 settembre 2013, dal momento che sin dalla raccomandata inviata all'azienda ospedaliera di Lodi in data 20 febbraio 2013, la persona offesa aveva riscontrato di aver subito lesioni personali a seguito di errori diagnostici o terapeutici dei medici dai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2015, n. 21527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21527 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - N. 133
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 31787/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile OL DO, a mezzo dell'amministratore di sostegno Composta Maria Teresa;
di nei confronti di:
NI Sforgio, n. a Pescantina - VR - il 26/4/1942;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona dei 28/3/2014 (n. 55/2013);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni dell'avv. Bel Castro Giuseppe in sost. dell'Avv, Gaetano Scalise, per il Responsabile Civile ABC Assicura s.p.a., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/3/2014 il Giudice di Pace di Caprino Veronese dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN GI per il delitto di lesioni colpose in danno di LI DO per tardività della querela. All'imputato era stato addebitato di avere, per negligenza ed imprudenza, nonché per violazione delle norme sulla circolazione stradale, alla guida della sua auto Ford Focus, contribuito a determinare la caduta del LI dalla sua bicicletta, cagionandogli lesioni personali con esiti di demenza completa, perdita di autonomia e danno biologico del 99% (fatto acc. in Cavaion Veronese il 30/9/2008, querela del 16/7/2012, dep. il 18/7/2012). Osservava il G. di P. che la persona offesa aveva avuto la piena percezione del fatto criminoso fin dal 1/9/2009, giorno di deposito della relazione tecnica del geom. Maritati per la causa civile e sulla cui base era stata proposta domanda riconvenzionale nei confronti del AN (attore). Pertanto il dies a quo per proporre la querela non poteva essere posticipato al 18/4/2012, giorno in cui lo stesso geometra aveva depositato ulteriori note tecniche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando la erronea applicazione della legge. Con la relazione del 1/9/2009 il LI non aveva avuto ancora piena conoscenza di tutte le connotazioni oggettive e soggettive del fatto;
la domanda riconvenzionale era stata proposta solo per superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Solo con le note tecniche aggiuntive del 18/4/2012 la persona offesa aveva acquisito tutti gli elementi di valutazione onde poter proporre querela.
3. Con memoria depositata il 23/12/2014 il difensore del responsabile civile "ABC ASSICURA s.p.a." chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo. Dalla semplice lettura della domanda riconvenzionale si rilevava come il LI ritenesse il AN unico responsabile dell'incidente, pertanto aveva già da allora manifestato piena consapevolezza della responsabilità nel fatto dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e infondato e deve essere rigettato.
Non ignora questo Collegio la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 35599 del 2012, in proc. Di Marco), secondo cui la parte civile non ha interesse a proporre impugnazione avverso una sentenza di proscioglimento dell'imputato per difetto di querela. Nel caso che ci occupa, però la doglianza formulata è riferita ad una pretesa erronea declaratoria di tardività e non di mancanza di condizione di procedibilità; inoltre la presenza in giudizio del responsabile civile ha inevitabilmente accentuato l'interesse della parte danneggiata a coltivare il giudizio di impugnazione. Pertanto la pronuncia di fondatezza o meno del ricorso appare essere il corretto epilogo del presente giudizio. Siffatta valutazione è stata evidentemente condivisa anche dal P.G., avendo lo stesso, all'esito dell'odierna udienza, concluso per l'annullamento della sentenza.
2. Ciò detto, va rammentato che questa corte di legittimità, in tema di responsabilità professionale medica, ha affermato che il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose inizia a decorrere non già dal momento i n cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa e venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17592 del 07/05/2010, Rv. 247096; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13938 del 03/04/2008, Rv. 239255). In tali casi, in cui la persona offesa difficilmente ha immediata percezione dell'errore colposo commesso dall'esercente la professione sanitaria, il "dies a quo" di decorrenza del termine per proporre querela viene spostato in avanti nel tempo, al momento della percepibilità di un danno ingiusto, conseguenza del comportamento di un terzo e non e, quindi, ancorato al mero momento di "insorgenza" della malattia. Tale principio ha trovato applicazione anche per ipotesi di reato diverse, e ben può dirsi che oramai costituisca principio consolidato che"il termine per proporre querela decorra dal momento in cui il titolare del relative diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 22/08/2002, Rv. 222083; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3315 del 16/03/2000, Rv . 215580;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3943 del 1/02/2006, Rv. 233483).
3. Ciò detto, va rilevata la coerenza e logicità della motivazione della sentenza del Giudice di Pace, laddove rileva come nella domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio civile dal LI nei confronti del AN e della sua Compagnia assicuratrice, l'odierno ricorrente addebiti all'imputato (prendendo spunto dalla consulenza depositata dal geometra Maritati) la esclusiva responsabilità nell'incidente e delle lesioni patite, cosi mostrando la piena consapevolezza del fatto illecito nella sua dimensione sia oggettiva, che soggettiva.
Tenuto conto che la predetta C.T. è datata 1/9/2009 e che la domanda riconvenzionale è stata proposta il 3/l/2011, correttamente il giudice di merito ha desunto la tardività della querela depositata il 18/7/2012.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015