Sentenza 25 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA A 01 040/ 0 1 CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio In nome del popolo italiano IL SOLE 24 ORE dal Sig. 000 LA CORTE DI CASSAZIONE per diritti L. 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 753/1998Composta dai magistrati: Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente 4 - Consigliere 66 Giovanni Mazzarella 66 2125 66 Raffaele Foglia Cron. 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 Aldo De Matteis 66 Ud. 18.10.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LM NC, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare, n. procura 95, presso l'avv. Pancrazio Cutellé, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Faro con speciale a margine del ricorso;
4254 -ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (PS), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giorgio Starnoni e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito della procura speciale ai difensori- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 241 in data 2 dicembre 1996 (R.G. 753/91); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.10.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo NC NT domanda per un unico motivo la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Sciacca, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della cassazione della decisione del Tribunale di Agrigento, ha rigettato il suo appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto, uniformandosi al parere espresso dal consulente tecnico, la domanda proposta nei confronti dell'PS per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità. La decisione del Tribunale di Agrigento era stata cassata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione, consistito nel mancato esame di alcuni certificati medici prodotti nel giudizio di appello. Il giudice del rinvio ha disposto una nuova consulenza tecnica e ne ha condiviso le conclusioni, nel senso che le infermità dell'assicurato non erano di gravità tale da ridurre la capacità lavorativa in maniera apprezzabile. L'PS si è costituito mediate deposito della procura speciale ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione di legge (art. 116 c.p.c.) e vizio della motivazione, il NT deduce che è stata esclusa la patologia costituita dall'eczema alle mani per non essere presenti segni di patologia, senza considerare l'andamento cronico e recidivante dell'infermità nell'esposizione al contatto dei prodotti che era solito adoperare nel lavoro di artigiano calzolaio e senza considerare la necessità di una prova allergometrica;
che non è stata ritenuta funzionalmente significativa l'artrosi senza porla in relazione con l'impegno richiesto dalla concreta attività lavorativa, relazione evidenziata dalle note critiche alla relazione di : consulenza ed altresì dal verbale delle operazioni, dal quale emergeva che il soggetto aveva lamentato dolori e limitazioni funzionali della colonna cervicale;
che era grossolanamente errato il giudizio diagnostico in ordine all'affezione cardiovascolare, poiché l'ipertensione aveva provocato un aumento di volume della massa cardiaca. La Corte giudica il ricorso inammissibile. Nel controllo in sede di legittimità dell'adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida (art. 132 e 161 c.p.c.; art. 111, comma primo, Cost.) e-dall'altro il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della 3 decisione, devono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione delle questioni di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioè, non la giustizia della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo" (cfr., in particolare, Cass. 16 gennaio 1996, n. 326). Orbene, il ricorso in oggetto censura direttamente, quindi inammissibilmente, proprio la “giustizia” della decisione, non le disfunzioni delle attività e del procedimento logico che ne rappresentano la base. Infatti, all'accertata inesistenza di segni di patologia alle mani, il ricorrente oppone che indagini specifiche avrebbero potuto comprovare un'allergia, affermazione che non inficia la plausibilità logica della conclusione del Tribunale sul punto e non investe neppure un punto decisivo, prospettando l'incompatibilità, peraltro solo eventuale con una particolare, specifica, attività lavorativa. Ancora più marcata è l'inammissibilità della censura che si risolve nel contrapporre al giudizio di fatto dell'assenza di limitazioni funzionali determinate dal quadro artrosico, un giudizio di segno opposto;
così, ugualmente, in relazione all'affezione cardiovascolare, si dichiara di non condividere il giudizio di “modesto aumento cardiaco che non può impedire la capacità di lavoro". Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione perché l'PS, costituitosi con deposito della procura ai difensori, non ha partecipato alla discussione orale.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Tespole at: came byli che li wall Shill I IL COLLABORATORE DI CANCELLERNA D , Depositata in Cancelleria O L L 25 GEN. 2001 oggi, 3 0 O 1 3 B A IL COLLABORATORE A 5 I M A S T D R DI CANCELLERIA S . F A Still A S A N T T I T P 1 S 2 S O 7 I - P N 6 M - G I 1 O 1 A A D C , D O E e T R I d N a E T S z E E P } 5 L