Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA006 07 /02 IN NOME DEL POPO CATALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7616/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 1618 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 29/10/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: VILLA GIOSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato TANGARI SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente PITINGOLO DOMENICO, giusta delega in2001 all'avvocato 4117 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 543/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 19/12/98 R.G.N. 262/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 dicembre 1998 il Tribunale di Crotone rigettava l'appello proposto dalla srl Villa Giose avversO la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore avviato obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482 del 1968 AL IO e con cui la medesima società era stata condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione. Il Tribunale rigettava in primo luogo il motivo d'appello relativo alla dedotta nullità del ricorso introduttivo, affermando che la stessa non sussiste in caso di mancata Ñ di errataindicazione delle disposizioni di legge qualificazione degli istituti giuridici da applicare, giacché la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice;
né erano stati utilizzati indifferentemente i termini quali "reintegrazione" e "riassunzione", avendo il ricorrente chiesto sempre la reintegrazione nel posto di lavoro. Affermava poi il Tribunale che la lettera di comunicazione all'UPLMO dell'avvenuta assunzione, benché sottoscritta dal lavoratore accettazione anche del per patto di prova, non era idonea ad integrare l'atto scritto richiesto dall'art. 2096 cod. civ., per una duplice ragione : perché quando, come nella specie, la legge richiede ad substantiam la forma scritta, è necessario che il documento costituisca l'estrinsecazione formale e diretta della volontà contrattuale e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, mentre tale non poteva considerarsi la lettera di comunicazione all'UPLMO; sia perché nella medesima lettera non erano precisate le mansioni assegnate e sulle quali doveva la prova, giacché, essendo stato vertere indicato solo il livello di inquadramento, in cui sono comprese una serie di mansioni eterogenee e diverse tra loro, mancava l'indicazione specifica per potersi considerare assolto l'onere della 2096 cod. civ. Conseguiva perciò, secondoforma ex art. il Tribunale, l'automatica conversione dell'assunzione come definitiva fin dall'inizio e quindi l'impossibilità di licenziare per mancato superamento della prova. Avverso detta sentenza la società propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 414 e 112 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione, assumendo che il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva sempre e solo chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ed inoltre era generica la struttura del ricorso quanto alla causa pretendi;
il riferimento fatto dal Tribunale al principio "iura novit curia" non varrebbe a sanare causa pretendi;
il e dellal'incertezza del petitum Tribunale avrebbe altresì dovuto rilevare che non corrispondeva al vero la affermazione contenuta in ricorso per cui il patto di prova non era stato sottoscritto. Il motivo non merita accoglimento. Nel rito del lavoro la valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle circostanze indicate dal ricorrente ad assolvere, sotto il profilo della specificità e della chiarezza, l'onere di allegazione dei fatti all'attorecostitutivi del diritto azionato, imposto dall'art. 414 cod. proc. civ. a pena di nullità dell'atto introduttivo, si sottrae al sindacato in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (cfr. Cass. 20 settembre 1997 n. 9328 e primo luglio 1999 n. 6714). Nella specie la doglianza sulla genericità della struttura del ricorso quanto alla causa pretendi, non vale ad inficiare la motivazione del Tribunale, il quale ha ritenuto che la pretesa era stata inequivocabilmente precisata con la richiesta di reintegra nel posto di lavoro. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale affermato che non era valido il patto di prova ancorché sottoscritto dal lavoratore nel documento inoltrato all'UPLMO, giacché in tal modo era stata rispettata la prescritta forma scritta;
quanto poi alla mancata indicazione delle mansioni, nel contratto si conveniva l'assunzione livello come rientrante nel secondo contrattuale, il quale, trattandosi di personale di fatica non comprende "una serie di mansioni eterogenee e diverse tra loro" come affermato dal Tribunale;
per detto personale sarebbe incongruo richiedere indicazioni più specifiche sulle mansioni da espletare. Neppure questo motivo merita accoglimento. Ed infatti ancorché non sia condivisibile la sentenza nella parte in cui nega l'adempimento all'onere di forma perché il patto di prova era stato sottoscritto dal lavoratore nella comunicazione all'UPLMO dell'avvenuta assunzione, giacché non è necessario che il documento sia posto in essere al fine specifico ed esclusivo di manifestare la volontà contrattuale in relazione al patto valide le ulteriori di prova restano tuttavia considerazioni fatte dal Tribunale sulla inefficacia del state precisate le mansionipatto di prova per non essere che ne sarebbero state oggetto. E' stato infatti ritenuto (cfr. Cass. 24 dicembre 1999 n. n. 5811) che il patto di prova 14538, e 26 maggio 1995 apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio. Nella specie la argomentazione del Tribunale sulla W insufficiente indicazione del livello di inquadramento, perché nello stesso erano comprese mansioni eterogenee, non viene scalfito dalle critiche svolte in ricorso, nel quale, senza riportare le declaratorie del secondo livello e senza eccepire la violazione di canoni interpretativi, si nega genericamente ed apoditticamente la diversità e la eterogeneità di mansioni, trattandosi di personale di fatica. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 300/70 , perché fermo restando che le norme sui licenziamenti individuali non si applicano al personale in prova, il Tribunale, ritenuto erroneamente che il relativo patto fosse affetto da nullità, aveva reputato assorbite le ulteriori censure mosse alla con cui si evidenziava la sentenza di primo grado ' legittimità del recesso per esito negativo della prova. I l motivo è inammissibile in quanto attinente, come si ricorso, ad una questione che non vede riconosce in società, giacché correttamente ritenuta soccombente la assorbita dalla affermata irritualità del patto di prova. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
al La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese liquidate in lire 16000 (par €8, 26) • oltre lire tre milioni per onorari (pana € 1549, 37). Così deciso in Roma il 29 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE bushelm laat томи ва чигжL u IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oga2 1 GEN. 2002 IL CANCELLIERE LEA E T R V O O N C