Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'articolo 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. Ne consegue che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano a mancare in concreto - nel senso di poter escludere che dal reato commesso derivino ancora conseguenze dannose connesse all'attuale disponibilità del bene assoggettato alla misura cautelare reale - del sequestro preventivo, anche d'ufficio, deve essere disposta la revoca, ai sensi dell'articolo 321, terzo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2/3/1999
1. " Francesco RO Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 806
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Eugenio Amari " N. 33582/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN IC, nato a [...] il giorno 11.1.1960
avverso la ordinanza del tribunale di Salerno in data 6.7.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
IC RO, quale legale rappresentante della s.r.l. MI (cui per la realizzazione di un deposito agricolo della volumetria di mc. 4165,45 era stata rilasciata in data 12.6.1992 una concessione edilizia in contrasto con il P.R.G. del Comune di Scafati), è stato rinviato al giudizio del tribunale di Nocera Inferiore per rispondere, in concorso del delitto di cui all'art. 323 c.p., contestatogli perché la illegittima concessione era stata data al fine di arrecare un ingiusto vantaggio allo stesso nonché al progettista dell'opera.
In precedenza, nel corso delle indagini preliminari, in data 10.8.1993, veniva emesso decreto di sequestro preventivo relativo alle fondazioni per la costruzione del suddetto deposito. Sulla istanza di dissequestro - avanzata da IC RO, in quanto era stata successivamente rilasciata in data 5 maggio 1998 concessione edilizia in sanatoria per la costruzione del deposito in questione, descritto come attualmente completo sia nelle strutture verticali che orizzontali - il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza del 28.5.1998, rigettava la richiesta, ritenuto che la concessione edilizia in sanatoria, a norma dell'art. 39, 1^ comma, della legge n. 724 del 1994, non poteva essere rilasciata, essendo condonabili soltanto le opere abusive ultimate entro il 31.12.1993, per cui, mirando il sequestro preventivo ad evitare la commissione di altri reati, la libera disponibilità del bene avrebbe reso concreto ed attuale il pericolo di altri reati.
Sull'appello dell'imputato il tribunale di Salerno, con ordinanza del 6.7.1998, rigettava la impugnazione per le seguenti considerazioni:
1. l'atto di concessione in sanatoria non appariva "prima facie" suscettibile di escludere il "fumus" dei reati contestati;
2. il provvedimento di sequestro preventivo era stato emesso sulla scorta della ritenuta sussistenza del delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., oltre che della violazione urbanistica nel rilascio della concessione edilizia;
3. pur non essendo stato disposto il rinvio a giudizio del RO in ordine alla violazione penale di costruzione in virtù di concessione edilizia illegittima, permanendo a carico dello stesso l'ipotesi accusatoria dell'abuso di ufficio patrimoniale, sul quale non poteva minimamente incidere la dedotta sanatoria degli abusi edilizi, il sequestro preventivo conservava intatti i presupposti di legittimità di provvedimento cautelare, giacché la libera disponibilità dell'immobile avrebbe comportato il pericolo di aggravamento del reato contestato, rispetto al quale la concessione in sanatoria non aveva effetti estintivi.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IC RO, il quale ne chiede l'annullamento deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge, per non avere il giudice di merito considerato che in virtù della sopravvenuta concessione in sanatoria, i cui requisiti di validità era inibito porre in dubbio, erano venute meno, nella loro attualità e concretezza, le esigenze cautelari, che avevano giustificato il sequestro preventivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto mediante annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al medesimo giudice per nuova deliberazione.
Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art.321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità; ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge, infatti, ha inteso contenere il sacrifico dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concreta del processo. Qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengono a mancare in concreto - nel senso di potere escludere che dal reato commesso (e in stretta dipendenza anche da condotta illecita, che abbia avuto completamento) derivino ancora conseguenze dannose connesse all'attuale disponibilità del bene assoggettato alla misura cautelare reale - del sequestro preventivo, anche di ufficio, deve essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 321, 3^ comma, c.p.p.. Nel caso in esame, rispetto al "thema decidendi" proposto dal ricorrente con la istanza di revoca del sequestro preventivo (che era quello di stabilire se, per effetto della sopraggiunta concessione in sanatoria ai sensi della normativa di cui alle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1991 e n. 662 del 1996, sussistesse ancora il pericolo che dalla libera disponibilità del bene in sequestro potesse ancora derivare un aggravamento delle conseguenze del contestato delitto di abuso patrimoniale ex art. 323 c.p.), il giudice di merito, nella impugnata ordinanza, ha confermato la misura in base al solo rilievo secondo cui il sopravvenuto provvedimento in sanatoria non poteva avere incidenza al fine di escludere il suddetto delitto di abuso d'ufficio; senza, tuttavia, valutare anche se, pur nella persistenza dell'originario reato in relazione al quale era stato ravvisato il pericolo di ulteriori conseguenze dannose connesse alla disponibilità del bene, il fatto nuovo sopravvenuto detto pericolo aveva eliminato.
La suddetta indagine, infatti, era indispensabile e doverosa, in quanto - se per l'effetto diretto ed immediato del reato ex art. 323 c.p., commesso con violazione della normativa edilizia, la disponibilità dell'immobile illecitamente realizzato comportava per l'indagato l'ottenimento di un ingiusto incremento patrimoniale, del quale occorreva impedire ogni altro derivato vantaggio - volta che la intervenuta concessione in sanatoria autorizzava, con effetto ex nunc del rilascio, il mantenimento della costruzione medesima, rendendone lecito il completamento successivo, era evidente, altresì, che da tale momento il commesso reato di abuso di ufficio più non poteva produrre gli effetti, che la concessa cautela preventiva mirava ad evitare.
È da aggiungere, inoltre, che il sequestro preventivo, non più giustificato dalla sola sussistenza dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 323 c.p., poteva essere mantenuto soltanto a seguito di acclarata illiceità del provvedimento di concessione in sanatoria, inidoneo, se tale, ad autorizzare il mantenimento delle opere già realizzate ed il completamento di esse.
Ma nella specie - a fronte di specifico motivo di appello con cui il ricorrente censurava le argomentazioni del provvedimento di rigetto della istanza di revoca, emesso dal tribunale di Nocera Inferiore, quanto alla ritenuta inammissibilità della concessione in sanatoria per difetto delle richieste condizioni di legge - nessuna risposta è stata data dal giudice di appello, per cui, non risultando per altro verso la suddetta illiceità assunta a base di altra ipotesi di accusa penale, anche per tale aspetto occorre che il tribunale di Salerno proceda al relativo esame, unitamente all'altra indagine omessa, quale innanzi evidenziata.
P.T.M.
annulla la impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Salerno per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999