Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 87
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 11 legge n. 241 del 1990 tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intervenuti tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (Nella specie, la provincia di Varese e il comune di Maccagno avevano deciso di realizzare un complesso museale recuperando e ampliando un rustico di proprietà del comune e a tal fine la provincia aveva acquistato una quota di proprietà del rustico e investito fondi per la relativa ristrutturazione, ma, avendo poi il comune volto a suo esclusivo vantaggio l'intero complesso, aveva adito il giudice ordinario chiedendo lo scioglimento della comunione e la dichiarazione di nullità del contratto o la sua risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme erogate; la S.C., in applicazione del principio sopra esposto, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando che, a prescindere dallo strumento tecnico utilizzato, tra le due amministrazioni era intervenuto un accordo, nel quale il modulo convenzionale costituiva il mezzo per rendere possibile e regolare il coordinato esercizio di funzioni proprie in vista di un risultato di comune interesse).

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 11 legge n. 241 del 1990 tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intervenuti tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (Nella specie, la provincia di Varese e il comune di Maccagno avevano deciso di realizzare un complesso museale recuperando e ampliando un rustico di proprietà del comune e a tal fine la provincia aveva acquistato una quota di proprietà del rustico e investito fondi per la relativa ristrutturazione, ma, avendo poi il comune volto a suo esclusivo vantaggio l'intero complesso, aveva adito il giudice ordinario chiedendo lo scioglimento della comunione e la dichiarazione di nullità del contratto o la sua risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme erogate; la S.C., in applicazione del principio sopra esposto, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando che, a prescindere dallo strumento tecnico utilizzato, tra le due amministrazioni era intervenuto un accordo, nel quale il modulo convenzionale costituiva il mezzo per rendere possibile e regolare il coordinato esercizio di funzioni proprie in vista di un risultato di comune interesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 87
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 87
    Data del deposito : 2 marzo 2001

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