Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 2
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 11 legge n. 241 del 1990 tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intervenuti tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (Nella specie, la provincia di Varese e il comune di Maccagno avevano deciso di realizzare un complesso museale recuperando e ampliando un rustico di proprietà del comune e a tal fine la provincia aveva acquistato una quota di proprietà del rustico e investito fondi per la relativa ristrutturazione, ma, avendo poi il comune volto a suo esclusivo vantaggio l'intero complesso, aveva adito il giudice ordinario chiedendo lo scioglimento della comunione e la dichiarazione di nullità del contratto o la sua risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme erogate; la S.C., in applicazione del principio sopra esposto, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando che, a prescindere dallo strumento tecnico utilizzato, tra le due amministrazioni era intervenuto un accordo, nel quale il modulo convenzionale costituiva il mezzo per rendere possibile e regolare il coordinato esercizio di funzioni proprie in vista di un risultato di comune interesse).
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 11 legge n. 241 del 1990 tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intervenuti tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (Nella specie, la provincia di Varese e il comune di Maccagno avevano deciso di realizzare un complesso museale recuperando e ampliando un rustico di proprietà del comune e a tal fine la provincia aveva acquistato una quota di proprietà del rustico e investito fondi per la relativa ristrutturazione, ma, avendo poi il comune volto a suo esclusivo vantaggio l'intero complesso, aveva adito il giudice ordinario chiedendo lo scioglimento della comunione e la dichiarazione di nullità del contratto o la sua risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme erogate; la S.C., in applicazione del principio sopra esposto, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando che, a prescindere dallo strumento tecnico utilizzato, tra le due amministrazioni era intervenuto un accordo, nel quale il modulo convenzionale costituiva il mezzo per rendere possibile e regolare il coordinato esercizio di funzioni proprie in vista di un risultato di comune interesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SURREMA I CASSAZIONSUREMASI 78.0. A-DA 1 UNITE8 SEZ ONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZA DI QUALIFICA Dott Andrea VELA Primo Presidente - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - R.G.N. 2489/99 -FINOCCHIARO Presidente e Relatore Dott Alfio Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.12715 Rep. Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RA IU, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ZOAGLI MAMELI 9 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall'avvocato LELIO MARASCO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
2001
- intimato -
2 avverso la decisione definitiva n. 363/98 del Consiglio 1 di Stato di ROMA, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio dichiari il ricorso inammissibile. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che SE DI ha proposto ri- corso per cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 1998 n. 363, con la quale è stato respinto l'appello dallo stesso proposto avverso sentenza del TAR Calabria;
considerato che
a sostegno del ricorso il ricor- rente deduce "eccesso di potere per parziale esercizio della funzione giurisdizionale, avendo il Consiglio di Stato omesso di pronunciarsi su un elemento determinan- te per la soluzione della controversia", considerato che il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della 2 3 funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in iudicando о in procedendo, quali, esorbitando dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); - considerato che, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in procedendo per non avere il giudice amministrativo pronunciato su un elemento determinato per la soluzione della controversia;
considerato che
tale censura si esaurisce nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non tocca il tema del riparto dei compi- ti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, se- condo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- SO va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per non avere l'intimato svolto attività difensi- 3 va in questa sede;
Р.О.М. La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 19 gennaio 2001. Il Presidente fudree Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Д а ши Roma, fi 2.0 APR 2001- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Дами I D A , S O 0 S 1 L I . S T 3 S 3 A 6 E L . P Ч 4