Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini delle notificazioni nel procedimento per il riconoscimento di una sentenza penale straniera, è irrilevante l'elezione di domicilio effettuata nel giudizio svolto dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera, trovando invece applicazione le generali prescrizioni previste dall'art. 157 cod.proc. pen., che individuano la località dove effettuare la comunicazione nel luogo ove l'imputato ha dimora.
Commentario • 1
- 1. Art. 733 - Presupposti del riconoscimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2013, n. 45207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45207 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1565
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 44684/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/12/2011 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo che, previa restituzione dell'interessato nel termine per impugnare, venga respinto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 02/12/2012 emessa nei confronti di DI CA, ha riconosciuto, ai fini dell'applicazione della recidiva, le sentenze pronunciate dal Tribunale di Tarascon il 18/06/2010, che lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e contrabbando di merci, e dalla Corte d'appello di Aix en Provence il 18/01/201, che ha accordato all'interessato il beneficio della liberazione condizionale.
2. Ha proposto ricorso CA, richiedendo preliminarmente la restituzione nel termine per impugnare, in quanto egli non risulta aver avuto effettiva conoscenza del procedimento, poiché le notifiche sono state eseguite con il rito degli irreperibili, malgrado l'indicazione di un domicilio all'atto della scarcerazione dalla Francia. Non risulta inoltre al corrente della procedura, come è dato evincere dalla circostanza che dinanzi alla Corte d'appello di Bologna è stato difeso d'ufficio.
3. Nel merito rileva con un primo motivo la nullità del procedimento, per la mancata citazione nel giudizio.
4. Lamenta con il secondo motivo inosservanza della legge penale, poiché le pronunce straniere sono intervenute a seguito di un procedimento nel corso del quale non gli erano state garantite l'assistenza legale e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, con particolare riferimento allo svolgimento del giudizio in lingua francese, a lui sconosciuta, ed alla sottoscrizione di verbali di dichiarazioni resi in quella lingua, che non gli era dato comprendere.
5. Si eccepisce da ultimo assenza di motivazione con riguardo ai presupposti giustificativi del riconoscimento, per l'estrema laconicità della pronuncia al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve disporsi la restituzione del termine per impugnare in favore del ricorrente, poiché questi, pur ritualmente citato nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Bologna nel luogo ove risulta residente, non è stato lì reperito per l'esecuzione della notifica, e si è quindi proceduto alla comunicazione attivando il rito previsto per il caso di irreperibilità.
Da nessun atto di quel procedimento risulta per contro l'effettiva conoscenza che CA abbia avuto della procedura, poiché anche la difesa risulta assicurata attraverso il difensore d'ufficio. Conseguentemente ricorrono tutti gli elementi di fatto che impongono, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. la restituzione nel termine per impugnare.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
L'eccezione riguardante le nullità intervenute nel procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, in quanto instaurato con la notifica dell'atto in luogo diverso dal domicilio eletto, risulta infondata in fatto ed in diritto.
In particolare il procedimento instaurato in Italia deve seguire le prescrizioni in tema di notificazione fissate dall'art. 157 cod. proc. pen. che individuano la località dove effettuare la comunicazione nel luogo ove l'imputato ha dimora, che non può che essere identificato nel luogo di residenza. Le ulteriori opzioni, che comprendono il luogo di lavoro, presuppongono la conoscenza di tale situazione di fatto da parte dell'organo procedente, che nel concreto è solo allegata, ma non dimostrata dall'interessato, ne' risulta diversamente emergente dagli atti.
Del tutto irrilevante risulta quindi la pretesa elezione di domicilio nel procedimento francese, in quanto tale comunicazione non poteva che avere efficacia in quel procedimento. Per di più in fatto l'interessato si limita ad allegare tale circostanza, non documentandola, situazione che denota genericità del motivo di ricorso.
3. Risultando quindi accertato l'ordinario svolgimento del procedimento di comunicazione, a seguito di accertamento della irreperibilità, preceduto da ricerche dell'interessato sul territorio, svolte seguendo quanto prescritto dall'art. 159 cod. proc. pen. deve escludersi la dedotta della nullità della citazione,
fondata sull'allegazione della conoscenza da parte degli inquirenti di elementi di fatto, quali la presenza dell'interessato a casa della madre, e l'attività lavorativa da questi svolta, di cui non sussiste traccia in atti e rispetto alla cui effettività lo stesso ricorrente non offre alcun elemento dimostrativo.
4. La sentenza impugnata ha correttamente dato conto dell'assenza nel concreto di elementi ostativi al riconoscimento, ed in particolare della presenza della condizione di cui all'art. 733 c.p.p., lett. c) poiché all'esame degli atti è emerso che nel giudizio di merito CA è stato assistito da un difensore di fiducia ed era presente personalmente, assistito da un interprete, contrariamente alla generica allegazione di segno opposto proposta sul punto in questa sede.
5. Infondata risulta anche l'ulteriore censura di carenza di motivazione in quanto nel giudizio in esame è sufficiente escludere la presenza delle condizioni ostative al riconoscimento per dare conto del controllo eseguito in proposito (Sez. 6, n. 31377 del 14/06/2011 - dep. 05/08/2011, Piras, Rv. 250547), poiché la legge richiede solo una verifica, del cui svolgimento è stato dato atto nella pronuncia e che, per la natura delle condizioni valutative ivi previste, può prevedere un'argomentazione solo in caso di rigetto dell'istanza.
6. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell'interessato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Restituito in termini il ricorrente rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013