Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10426 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
IN ND10426/01 3 REPUBBLICA ITALIAEPU LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 10328/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 23042 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 3512 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: D'NO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato D'NO M.A., difeso dall'avvocato FELSANI MARIA CECILIA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studic dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente - per diritti L. 2003 contro 20 LUG 2001- IL CANCELLIERE HI NI, elettivamente domiciliata in ROMA C.NE CLODIA 165 presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA FRANCESCO SCARPATI che la difende, giusta delega in atti;
2001 -
- controricorrente -
824 avverso la sentenza n. 1022/98 della Corte d'Appello -1- di ROMA, depositata il 31/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ... 2 ..... -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI D' IN conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma IA CC e, premesso di avere convissuto con lei more uxorio dal 1979 al 1985, doduceva di avere acquistato con proprio denaro in data 27/9/1982 intestaro alla un appartamento in facendoloRoma, cui Si craovitaro che la moglie, da medesima per soparata da tempo, avanzasse pretesc al riguardo. Terminata la relazione, egli aveva chicsto alla CC il trasferimento del bene in suo favore, ma la donna aveva rifiutato dichiarando di non riconoscorgli peralcun diritto sull'immobile. Chiedova, portanto, quello che ancora rileva ai fini del presente giudizio la rostituzione del prezzo dell'appartamento dovendosi ritonere nulla per difetto di forma la donazione da lui effettuata del denaro utilizzato per il pagamento. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che l'acquisto dell'appartamento era avvenuto con danaro proprio mediante prelievo dei risparmi realizzati con la sua attività di interproto. Con sentenza 6/7/1993 il Tribunale rigettava la domanda del D'IN. La decisione veniva confermata dalla Corto d'appello di Roma che, con sentenza 31/3/98, rigettava il gravame proposto dal soccombente sul duplice rilievo che il pcssesso la disponibilità di un libretto al portatore non costituiscono la prova che il danaro appartonga a chi 10 custodisce (essendo il possesso sufficiento cffettuare isoltanto ai fini della legittimazione ad prolievi presso la banca depositaria) e che la confessione rosa dalla CC, a causa della dichiarzioni aggiunto di segno contrario, non costituiva una prova idonea a dimostrare che le somme depositato in banca erano di sua proprietà. Contro la sentenza il D' IN ha proposto ricorso por cassazione basato su quattro motivi. La CC ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (artt.1836 e 1192 cod.civ.) per non averc la sentenza tenuto conto che il possesso del librotto bancario al portatore da parte del D' IN comportava una presunzione di appartenenza degli importi che su di esso erano depositati. La doglianza è infondata. In toma di libretti di risparmio al portatore questa tali librotti ha ripotutamente affermato che Corte legittimazione, costituiscono un semplice documento di caratteristiche sostanziali di un titolo di con le credito, per cui il soggetto che ne ha la disponibilità può esercitare il diritto incorporato nol titolo indipendentemente dalla effettiva titolarità del diritto sottostante (ex plurimis: Cass.1048/98; 336/95; 1111/86; 2467/70). In applicazione di tali principi, devo ritenersi che Ja prosentazione alla banca di un libretto al portatore e ia conseguente riscossione delle somme depositate non comporta una presunzione di appartenenza di tali somme a trattandosi di favore del possessore-presentatore, attività per il cui esercizio non rileva il rapporto sottostante, che va dimostrato con altri mezzi. quindi, la sentenza impugnata ha Correttamente, ai fini della prova della proprietà delle escluso che, potesse dimostrarc alcunchó il fatto depositate, Somme disponesse del libretto € che nc cho il D' IN eseguissc i prelievi di danaro. II Col secondo motivo il ricorrente si duole, donunciando violazione degli artt.2697, 2721 cod.civ. e 224 co.proc.civ, che dol tutto immotivatamento non sia stata ammessa la sua prova per testimoni. Va disattesa anche tale doglianza. Si legge nol ricorso che la prova ora tosa a dimostrare che il D' IN cra stato scmpre l'unico possessore del libretto e di avere offettuato tutte la operazioni di versamento e prelievo sullo stesso. Poiché la sontonza ha correttamento ritenuto entrambe questo circostanze ininfluenti ai fini della prova dell'appartenza dolle somme, il diniego del MOZZO istruttorio trova in ciò sufficiente, ancorché implicita, motivazione. III Col terzo motivo col quarto, connessi, si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione per avoro la sentenza negato rilevanza probatoria alla in giudizio dalla CC,confessione rosa crroncamente applicando l'art.2734 cod.civ. In particolare, non sarebbe stato correttamente applicato dal giudicante il principio dell'inscindibilità dolla confessionc, essendo stati crroneamente ritenuti connesse con i fatti confessati lo altre circostanze dichiarate dalla confitente. Inoltre, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che le contraric dichiarazioni della CC erano state contestate dal D'IN, € cho prudente pertanto dovevano essere valutate secondo apprezzamento. Anche tali doglianze sono infondate. La corte territoriale ha escluso che la prova dell'appartenenza al D'IN delle somme depositato sul libretto al portatore potesse scaturire dall'interrogatorio reso dalla CC davanti al primo giudice perché la donna, pur ammettendo che il danaro depositato in banca appartenova al D' IN per effettivamente cra stato 11 una limitata parte C che D' IN ad effettuare i prelievi in occasiono dell'appartamento, aveva anche affermatodell'acquisto cho il danaro, con esclusione dei 20 milioni, trattenuti era ildal D'IN dopo l'estinzione del libretto, frutto del suo lavoro di interprete. In considerazione di dichiarazioni aggiunte, tesc ad infirmarc iltali econtenuto delle procedenti dichiarazioni confessoric, rilevato che non vi era stata contestazione da parte dol D' IN, la corte territoriale ha valutato la confessione nel suo complesso alla stregua del principio dell'inscindibilità dolla stessa ai sensi dell'art.2734 cod.civ. pervenendo alla conclusione che essa non poteva costituire prova dell'appartenenza al D'IN del danaro depositato. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la stata correttamente applicata, avendo il norma giudicante liberamento apprezzato nel loro insieme sia le dichiarazioni ammissive rese dalla confitento che quelle aggiunte (v. Cass.2574/94). Parimenti sono state libcramente apprezzate le contestazioni del D' IN, riguardo alle quali il giudicante non si è limitatao a rilovarne la tardività, ma, valutandole anche nel merito, le ha giustamente considerate ininfluenti posto che esse crano consistite nella riproposizione di circostanze non decisive quali il possesso da parte sua del libretto ed il prelievo da lui effettuato delle somme. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono, a parere del collegio, giusti motivi per disporre la comensazione delle speso dcl presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 11 maggio 2001 L'estensore Il presidente капта Vadell, $2000 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania TOR90000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2001 LOST 12411 Roma IL CANCELL 456T 1067 8067 600 155,76 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 23 8. 2011 serie 4 al n. 42088 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)