Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., che prevede quale causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che l'imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o sociali, amplia e ricalca la norma di cui all'art. 3, comma secondo, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero. L'atto persecutorio e discriminatorio, pertanto, è quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo "status" del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un atto persecutorio nella richiesta di estradizione riguardante una persona di religione diversa da quella islamica, ufficiale nello Stato richiedente, condizione che avrebbe esposto l'estradando al giudizio secondo la legge della Sharja).
Commentari • 3
- 1. Estradizione e persecuzione mascherata, quale prova? (Cass. 29226/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2024
Ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'estradizione, consìstente in un rischio di discriminazioni per motivi razziali, il Giudice di merito deve utilizzare elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni esistenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio. Si è, però, precisato come gravi sull'estradando, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale, l'onere di allegare gli elementi da cui evincere la sussistenza della causa obbligatoria di rigetto intesa quale richiesta di consegna che dissimuli la finalità di persecuzione politica che preluda alla violazione di uno dei diritti fondamentali …
Leggi di più… - 2. Estradizione richiesta senza giurisdizione dello stato richiedente? (Cass. 17835/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 aprile 2022
Le facoltà attribuite dai trattati in ordine alla estradizione, che non trovano nel codice di rito un corrispondente divieto dell'estradizione, non possono giustificare una pronuncia di non estradabilità da parte dell'autorità giudiziaria competente, spettando solo al Ministro della giustizia ogni valutazione al riguardo: quindi, non essendo presente nell'ordinamento interno una disposizione che faccia divieto o limiti l'estradizione nei casi di reato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente, la norma pattizia non può trovare applicazione nella fase giurisdizionale della procedura estradizionale. La causa ostativa alla estradizione della fondata ragione per ritenere …
Leggi di più… - 3. Estradizione e tutela dei diritti fondamentalihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2002, n. 39709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39709 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/11/2002
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 2666
3. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 32940/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OO Pour Salmassi Jlbert;
avverso la sentenza 27 giugno 2002 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Loreto D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per OO Pour Salmassi Jlbert, l'avvocato Paolo Jorio. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 27 giugno 2002 la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall'Autorità della Repubblica Iraniana nei confronti di OO Pour Salmassi Jlbert, colpito da mandato di cattura emesso dall'Autorità giudiziaria iraniana il 7 giugno 1999, perché si appropriava indebitamente della somma derivante dalla vendita di 96 tappeti persiani di pregio del valore di 692.300 dollari USA, affidatigli da SL SS con il mandato di venderli alla fiera che si sarebbe tenuta nel Sultanato del Brunei, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il OO Pour Salmassi Jlbert, con atto sottoscritto dall'avv. Paolo Iorio, articolando tre ordini di motivi.
Denuncia, anzi tutto, violazione della legge processuale penale e, più in particolare, degli art. 698, segg. c.p.p. e 13 c.p. Secondo il ricorrente, sarebbe stato violato il principio della doppia incriminazione avendo surrettiziamente la Corte di appello additato come norma iraniana di comparazione l'art. 674 del codice della Repubblica Iraniana, con l'addebitare all'estradando il delitto di cui all'art. 646 c.p., aggravato ex art. 61, n. 11, dello stesso codice, così da rendere perseguibile di ufficio il delitto di appropriazione indebita. Una circostanza aggravante palesemente insussistente essendo il rapporto intercorso tra il SS e il SL definibile come vendita di cosa mobile, un negozio ben diverso dal contratto d'opera o da qualsiasi negozio produttivo di un rapporto che preveda l'affidamento fiduciario della res. In ogni caso, saremmo di fronte ad un'appropriazione indebita non aggravata, reato punibile a querela di parte e, dunque, non perseguibile non essendo stata proposta alcuna istanza punitiva.
La circostanza che l'ordinamento iraniano non contempli tale condizione di procedibilità sarebbe del tutto irrilevante perché, secondo il precetto di cui all'art. 13, 2^ comma, c.p., i fini della doppia incriminazione, il reato deve rivestire in entrambi i Paesi tutti i caratteri necessari per il suo perseguimento, sia sostanziali sia processuali.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 705, comma 2^, c.p.p. per assenza di gravi indizi di colpevolezza richiesti per pronunciare sentenza favorevole alì estradizione, non sussistendo tra lo Stato italiano e la Repubblica iraniana alcuna convenzione che regoli la materia.
Si sostiene che sarebbe stata fornita la prova del pagamento della somma di 636.200 dollari USA effettuato in favore della White Star General Trading, società facente capo al SL, come risulterebbe dalle certificazioni notarili provenienti dalla Confederazione elvetica. In più, il ricorrente avrebbe denunciato il SL per calunnia con atto depositato davanti all'Autorità giudiziaria italiana ed all'Autorità giudiziaria iraniana.
Si indicano, poi, tre prove della falsità delle accuse del SL. 1) Il denunciante ha affermato che il OO con il ricavato di una transazione commerciale avvenuta nel 1997, avente ad oggetto 96 tappeti, ha acquistato il tappeto dalle dimensioni di 40x20 metri;
un dato contrario al vero perché il tappeto "grande, unico al mondo" (così lo definisce il ricorso) era in possesso del ricorrente prima del 1997, avendo la difesa depositato un giornale del 4 aprile 1996, che pubblicava una fotografia nella quale il OO veniva ritratto accanto a tale tappeto;
2) Del tappeto dalle dimensioni di 40x20 metri era proprietario la società inglese Lacegrande Int. fin dal 1989, come risulta dall'affidavit dell'avv. Richard Chalk di Londra;
dunque, il SL, avrebbe dichiarato il falso allorché ha riferito che il tappeto in questione è stato acquistato con il ricavato della vendita dei 96 tappeti;
3) Il OO ha fornito la prova del pagamento dei 96 tappeti al SL.
Con il terzo motivo il OO denuncia mancanza di motivazione e violazione dell'art. 698 c.p.p. per essere l'estradando di religione cristiano armena, diversa da quella ufficiale dello Stato richiedente e del denunciante. In più, in Iran, chi non è di religione islamica sarebbe giudicato secondo la legge della Sharja.
3. All'odierna udienza in Camera di consiglio l'avv. Jorio ha depositato traduzione giurata del "verbale d'inchiesta" dell'"Amministrazione della Giustizia della Repubblica Islamica dell'Iran", recante i "pareri giudiziari" del Consigliere della Corte d'Appello" Majdi Nasab e del Vice Presidente del Tribunale della Regione di Teheran Tabatabai, nel senso della incompetenza a giudicare dell'Autorità giudiziaria iraniana e della insussistenza del fatto reato addebitato al OO.
4. Il ricorso è privo di fondamento.
Relativamente alla prima censura, osserva il Collegio che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. è stata correttamente ritenuta, ai fini estradizionali, dalla
Corte di merito, per essere stato stipulato tra il SL ed il OO un mandato a vendere, un negozio, dunque, da cui scaturisce un rapporto obbligatorio, assimilabile, seconde le esigenze teleologiche perseguite dalla norma adesso ricordata, al contratto di prestazione d'opera; con la conseguenza che la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 11, c.p. ricorre quando il mandatario abbia profittato della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi con maggiore facilità della cosa a lui affidata (cfr. Sez. 2^, 4 febbraio 1984, Giancalone). Il tutto seguendo il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui l'espressione "abuso di relazioni di prestazione di opera" comprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti gli accordi da cui derivano rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le parti una relazione di tipo fiduciario dalla quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Sez. 6^, 11 dicembre 1995, Panella). Ma, a parte tale, pur decisiva, considerazione, assume valenza davvero pregiudiziale il rilievo che, stando al costante indirizzo interpretativo della Corte Suprema, per l'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero richiedente è necessario che il fatto costituisca reato secondo la legislazione di entrambi gli Stati, ma non occorre che nei due ordinamenti sia identica la figura giuridica del reato stesso e neppure è necessario che la persona offesa abbia proposto querela, quando questa sia richiesta dall'ordinamento italiano, ma non da quello straniero per la procedibilità del reato (v., ex plurimis, Sez. 2^, 10 dicembre 1965, Sabella;
Sez. 5^, 4 giugno 1982, Bohrer;
Sez. 6^, 4 novembre 1994, Parretti;
Sez., 6^, 12 aprile 2000, Gartz). Anche il secondo motivo è privo di fondamento, avendo il giudice a quo a lungo esaminato le questioni relative sia ai pagamenti effettuati alla White Star General Trading, sia all'acquisto del tappeto di grandi dimensioni, traendone la conclusione che mentre, per un verso, non risulta alcun rapporto tra le dette rimesse ed i 96 tappeti, per un altro verso, la motivazione del verdetto di condanna (non ancora passato in cosa giudicata) dell'Autorità giudiziaria iraniana non accenna minimamente al tappeto di 800 mq., riferendosi esclusivamente a quelli affidati dal SL per la vendita nel Brunei.
Un elemento che appare decisivo ai fini della verifica della correttezza del giudizio della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, quindi, della pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione. Di identica sorte appare meritevole il terso ed ultimo motivo di ricorso.
Il giudice a quo ha rigorosamente segnalato come non sussistano concreti elementi di prova circa la violazione dei diritti fondamentali della persona umana, e che, ad esplicita richiesta in proposito, è stata fornita ampia assicurazione circa l'equità del giudizio ed il rispetto dei diritti umani.
D'altro canto, occorre ricordare - avendo il ricorrente fatto riferimento alla possibilità di un trattamento persecutorio determinato da motivi religiosi - che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la disposizione dell'art.698, comma 1, c.p.p., che prevede quale causa ostativa alla estradizione, la fondata ragione per ritenere che l'imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di razza o di religione, amplia e ricalca la norma di cui all'art. 3, secondo comma, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero;
l'atto persecutorio e discriminatorio - si è aggiunto - è pertanto, quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo status del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 17 aprile 1996, Fekiac). Nulla di tutto ciò essendo ravvisabile nel caso di specie, ne' essendo stata fornita alcuna prova della pretesa finalità persecutoria del provvedimento restrittivo (anche considerando la natura del reato per cui è intervenuta condanna non definitiva e le stesse ammissioni del ricorrente circa i rapporti con il SL), la censura si profila ai limiti dell'inammissibilità. La documentazione depositata all'odierna udienza è, infine, del tutto irrilevante in questa sede, perché da essa emerge esclusivamente la presentazione da parte del ricorrente della richiesta di applicazione dell'art. 235 del codice di procedura penale iraniano, corredato dei pareri dei magistrati sopra ricordati;
un dato che potrà assumere significazione una volta che tale procedura perverrà ad epilogo - ancora sub iudice - favorevole al ricorrente e che l'Autorità della Repubblica Iraniana provveda a trasmettere una domanda contraria alla prosecuzione del procedimento estradizionale.
5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 delle norme di attuazione del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 delle norme di attuazione del c.p.p.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2002