Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2004, n. 3487
CASS
Sentenza 17 novembre 2004

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In tema di successione di leggi processuali nel tempo, l'organo giurisdizionale competente per funzione a decidere in sede di rinvio, per il principio del "tempus regit actum", deve essere indicato in quello stabilito dalla disposizione processuale in vigore al momento della pronuncia della Corte di legittimità. Peraltro, in caso di annullamento parziale con rinvio per la rideterminazione della pena della sentenza in unico grado di merito (nella specie emessa dal giudice di pace per i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'accertamento del controllo etilometrico) quando la legge successiva, avendo previsto le sanzioni congiunte dell'ammenda e dell'arresto, abbia modificato la competenza già attribuita al giudice di pace affidandola al tribunale, il giudice competente a procedere al giudizio di rinvio è quello già individuato in base alle precedenti norme, in applicazione del principio del "favor rei" ovvero di quello della "perpetuatio competentiae".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2004, n. 3487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3487
    Data del deposito : 17 novembre 2004

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