Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
In caso di inottemperanza all'ordine sindacale di demolizione di un immobile realizzato in violazione delle norme edilizie non si realizza, con il solo decorso del termine di giorni novanta ivi previsto, la automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, atteso che si rende necessario che l'ente territoriale proceda al formale accertamento dell'inottemperanza, provveda alla notifica all'interessato dell'eseguito accertamento dell'inottemperanza, nonchè alla trascrizione nei registri immobiliari del titolo di acquisizione dell'immobile e degli estremi sostanziali e catastali che lo individuano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2004, n. 42192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42192 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 22/09/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1067
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 7886/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM LV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 21/11-5/12/2002 emessa dal Tribunale di Agrigento quale giudice dell'esecuzione. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento indicato in premessa, il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del competente P.M., revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, inflitta a ER TO con sentenza 29/3/2001, n. 223 (passata in giudicato il 26/6/2001), in ordine al reato di violazione edilizia, subordinata alla demolizione dell'opera abusiva entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione, avendo riscontrato l'inottemperanza a tale prescrizione. A fronte della dedotta impossibilità da parte del ER di demolire il manufatto, perché uscito dalla sua disponibilità in quanto acquisito dal Comune di Palma di Montechiaro, il giudice dell'esecuzione, invero, pur riconoscendo il principio che l'acquisizione al patrimonio comunale avviene ipso iure a seguito del decorso di novanta giorni dalla notifica agli interessati dell'ordine di demolizione del Sindaco senza che la stessa sia stata effettuata, riteneva non provata l'involontarietà dell'inottemperanza e dunque revocava il beneficio. Ricorre per Cassazione il ER, deducendo: 1) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p, per manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale, omettendo il richiesto accertamento della dedotta impossibilità della condizione apposta alla concessione del beneficio, lo aveva revocato per mancanza della prova della inesistenza di fatti impeditivi dell'acquisizione del manufatto al patrimonio comunale, dopo aver rigettato la richiesta di rinvio della difesa, finalizzata alla formazione di detta prova;
2) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7 L. n. 47/1985, che determina l'immediato trasferimento al patrimonio comunale della res abusiva, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, con la scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, purché l'inottemperanza sia volontaria e non siano state concesse proroghe al menzionato termine di legge.
Il ricorso è infondato.
È da tempo controversa in giurisprudenza - in tema di inottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione di un immobile realizzato in violazione delle norme edilizie - la questione riguardante le conseguenze di essa, e cioè le condizioni per l'acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale. Secondo un orientamento (più recentemente: Cass. Sez. 3^, 5 giugno 2003, n. 33548, Formisano;
29 maggio 2003, n. 33297, PG/Brullo e altro;
23 novembre 2000, n. 3755, Mereu) la perdita della proprietà del bene da parte dell'ingiunto si verifica de iure nel momento stesso della scadenza del termine di novanta giorni, di cui all'art. 7 L. n. 47/1985 (ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001), senza che si sia provveduto alla demolizione del manufatto abusivo, avendo solo natura ricognitiva (e non costitutiva) il susseguente atto di accertamento dell'inottemperanza volontaria all'ingiunzione ed avendo funzione di mera pubblicità la successiva trascrizione nei registri immobiliari. Secondo un diverso orientamento (di recente: Cass. Sez. 3^, 29 gennaio 2004, n. 8153, Bonanno;
1 ottobre 2003, n. 44406, Coco ed altro;
17 ottobre 2002, n. 40504, Petrucci), l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune non si verifica per il solo fatto dell'omessa demolizione entro il detto termine di novanta giorni, ma è necessario che il Comune: a) proceda al formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire da parte del responsabile;
b) provveda alla notifica nei confronti dell'interessato dell'eseguito accertamento all'inottemperanza; c) provveda alla trascrizione nei registri immobiliari del titolo di acquisizione dell'immobile e degli estremi sostanziali e catastali individuanti lo stesso.
Il Collegio, pur consapevole della persistente attualità del contrasto, aderisce - condividendolo - a tale secondo indirizzo interpretativo, di cui richiama le argomentazioni, con la conseguenza che, nel caso in esame, non risultando completato l'iter sopra descritto, non può considerarsi prodotto l'effetto ablatorio a favore dell'ente pubblico.
Peraltro si evidenzia che il ricorrente, pur chiedendo genericamente di essere messo in condizione di provare l'involontarietà dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e l'inesistenza di situazioni ostative all'acquisizione del bene al patrimonio comunale, nulla di concreto ha fatto in tal senso, neppure indicando specificamente le circostanze che intendeva provare. Deve pertanto ritenersi che il predetto, durante il termine di legge, avesse ancora la disponibilità del manufatto in questione, per cui correttamente è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione dello stesso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2004