Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un immobile realizzato in violazione delle norme edilizie, l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune nel cui territorio l'opera è stata realizzata non si verifica per il solo fatto dell'omessa demolizione entro il termine di novanta giorni, di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 -ora sostituito dall'art. 31 del T.U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)-, ma è necessario che il Comune: a) proceda al formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire da parte del responsabile; b)provveda alla notifica nei confronti dell'interessato dell'eseguito accertamento all'inottemperanza; c)provveda alla trascrizione nei registri immobiliari del titolo di acquisizione dell'immobile e degli estremi sostanziali e catastali individuanti l'immobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 44406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44406 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Umberto Papadia - Presidente -
1. Dott. Amedeo Postiglione - Consigliere -
2. Dott. Aldo Grassi - Consigliere -
3. Dott. Vittorio Vangelisti - Consigliere -
4. Dott. Mario Gentile - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
OC MA, nato a [...] il [...];
OC MA, nata a [...] il [...];
avverso Ordinanza Tribunale di Catania, emessa l'08/11/02;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa 1'08/11/02 - provvedendo sulla istanza di CO MA e di CO MA, tendente ad ottenere il dissequestro dell'immobile abusivo di cui al procedimento n. 125598/95 RGNR, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione che aveva accertato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - dichiarava la cessazione degli effetti del sequestro penale, in conseguenza dell'avvenuta definizione del procedimento principale nel corso del quale era stato adottato detto provvedimento. Rigettava la richiesta di restituzione avanzata dai ricorrenti. CO MA e CO MA proponevano ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza deducendo che nella fattispecie non si era verificata alcuna acquisizione, ope legis, del manufatto de quo al patrimonio del Comune di Catania, poiché tale Comune non aveva espletata la procedura di cui all'art. 7, comma 4° L. 47/85. In particolare, non era stata accertata l'inottemperanza, da parte dei ricorrenti, alla ingiunzione alla demolizione delle opere abusive;
accertamento che costituiva il presupposto fondamentale per l'acquisizione delle opere medesime al patrimonio del Comune. L'immobile, pertanto, andava restituito ai ricorrenti. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 01/10/03, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 08/11/02 - previa declaratoria della cessazione degli effetti del sequestro penale, in conseguenza dell'avvenuta definizione del procedimento penale nel corso del quale era stato adottato detto provvedimento - ha respinto la richiesta avanzata da CO MA e CO MA tendente ad ottenere il dissequestro dell'immobile sottoposto a sequestro.
Il Giudice dell'esecuzione ha motivato la propria decisione affermando che, a seguito dell'ordinanza n, 1150 in data 10/09/1987 del Sindaco di Catania, con la quale si ingiungeva, ex art. 7, 2° comma L. 47/85, a CO MA di procedere alla demolizione delle opere edificate in assenza della prescritta concessione - stante l'inottemperanza alla predetta ordinanza nel termine ivi indicato - si era verificata, ope legis l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio del Comune di Catania.
Trattasi di affermazione errata in diritto.
La disciplina di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 L. 47/85 (ora riprodotta nell'art. 31, commi 2, 3 e 4 DPR 380/01) prevede che il sindaco (ora il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale), accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia, ingiunge la demolizione delle opere al responsabile dell'abuso edilizio. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di gg. 90 dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire, nel citato termine di gg. 90, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Così riassunta, nei termini essenziali, la disciplina normativa relativa alla fattispecie in esame, va affermato che l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune nel cui territorio è stato realizzato, si verifica, ope legis, automaticamente per il solo fatto dell'omessa demolizione del manufatto nel termine di gg. 90 dalla notifica dell'ordinanza sindacale di demolizione al responsabile dell'abuso edilizio. Il predetto diritto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, anche se sorto automaticamente ed ope legis, si perfeziona, tuttavia, solamente all'esito del procedimento amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 7 L. 47/85. In altri termini non è sufficiente il solo fatto materiale dell'omessa demolizione entro il termine di gg. 90 di cui al 2° comma art. 7 citata Legge, ma è necessario che il Comune: a) proceda al formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire da parte del responsabile;
b) provveda alla notifica nei confronti dell'interessato dell'eseguito accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione; c) provveda alla trascrizione nei Registri immobiliari del titolo di acquisizione dell'immobile e degli estremi sostanziali e catastali individuanti l'immobile medesimo.
Solamente con l'intervenuta trascrizione si completa la procedura ablativa, mediante l'individuazione in concreto del bene acquisito al patrimonio del Comune [ Giurisprudenza consolidata. Cass. Sez. I Sent. n. 581 del 23/03/94 (cc 28/01/94); Cass. Sez. III Sent. n. 1870 del 29/04/91 (cc 04/04/91; Cass. Sez. VI Sent. N. 676 del 25/01/93 (22/12/92); Cass. Pen Sez. III Sent. n. 2948 (cc 10/11/98);
Cass. Sez. III Sent. n. 4262 del 24/02/98 (cc 10/12/97); Cass. Pen. Sez III Sent. N. 40504 del 02/12/02 (cc 17/10/02) rv 222844). Orbene, nella fattispecie in esame non è stata completata, da parte del Comune di Catania, la procedura ablativa con individuazione in concreto ed in modo determinato del bene e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio del Comune medesimo.
Il rigetto della richiesta di restituzione del bene, avanzata in sede esecutiva da CO MA e CO MA, è, pertanto, illegittimo.
Va dichiarata, quindi, la nullità dell'ordinanza emessa l'08/1/02, con rinvio al Tribunale di Catania che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, l'1 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.