Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Cont NOW MASSIMAT! WM ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 072 00 /03 OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Risarcimento danni. Nullità della sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE primo grado per omessa comunicazione della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza di discussione R.G.N. 16041/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente - PURCARO Consigliere Dott. Italo Cron. 16056 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 1889 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 12/12/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRAECIA 13, presso 10 studio dell'avvocato B. 2003 SEBASTIANO DI LASCIO, difeso dagli avvocati ALESSANDRO E F BASILE, GIUSEPPE AIELLO, giusta delega in atti;
5 - ricorrente
contro
POLARIS ASSIC SPA, DE PASQUALE SALVATORE;
- intimati avverso la sentenza n. 1201/98 della Corte d'Appello di Sezione IV Civile, emessa il 06/05/98 e NAPOLI, 2002 depositata il 22/05/98 (R.G. 3100/96); 2521 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 M udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (del 30 giugno 1989) e successivo atto di riassunzione (del 4 novembre 1989) CE LI, nella veste di danneggiato nel corso di un inci- dente stradale, conveniva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il danneggiante OR Di AL e l'impresa assicuratrice DA spa e ne chiedeva la con- danna in solido al risarcimento dei danni. La DA si costituiva e contestava il fondamento della domanda, restava contumace il danneggiante. Il Tribunale, istruita la lite, con sentenza del 550/96 dichiarava improponibili le domande (per la man- cata produzione della raccomandata ai sensi dell'art.22 della legge 1969 n.990) compensando le spese del giudi- zio. La decisione era appellata dal LI che ne chiede- la riforma e l'accoglimento della domanda ri- Va sarcitoria: Resisteva l'assicuratrice deducendo 1'inammissibilità e la infondatezza del gravame. Non si costituiva il preteso danneggiante. 2 La Corte di appello, con sentenza depositata il 22 maggio 1998, dichiarava inammissibile l'appello per la mancanza dei motivi inerenti al merito. Per quanto qui ora interessa la Corte esaminava l'eccezione dell'appellante circa la mancata comunica- zione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza collegiale, conseguente alla nuova istitu- zione del Tribunale di Torre Annunziata, presso cui la causa era riassunta. La Corte rilevava l'infondatezza della eccezione di violazione del contraddittorio, sul rilievo che era cura della parte riassumente la notifi- ca 0 comunicazione dell'udienza alle controparti, sic- chè la parte non poteva dolersi, per avere il proprio difensore, non adempiuto all'onere della notifica e della successiva disinformazione circa la udienza di precisazione delle conclusioni, che invece era stata fissata a richiesta della controparte resasi diligente. Contro la decisione ricorre il LI deducendo due motivi di censura, non hanno svolto difese le
contro
- parti pur ritualmente citate.La parte ricorrente ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti che vengono in esame congiunto per la 3 intrinseca connessione. 3 Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in procedendo per la violazione degli artt. 170,135,156,159 c.p.c.in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. e la conseguente nul- lità della sentenza di appello. La nullità deriva dalla mancata conoscenza, da parte del difensore del LI della udienza di discussione di primo grado, e quindi dalla violazione del contraddittorio processuale.Tale nullità andava riconosciuta dal primo giudice e si estende agli atti successivi. Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in procedendo per la falsa applicazione della disciplina di cui all'art. 297 ultimo comma c.p.c., assumendosi che tale norma non poteva essere applicata per analogia. In senso contrario si osserva che per effetto dello ius superveniens (art 3 della legge 1992 n.126) il Pre- sidente del Tribunale di Torre Annunziata (26 settembre 1995), su istanza dell'avv. Aiello (difensore del LI) ebbe a fissare l'udienza per la comparizione delle par- ti (16 aprile 1996) disponendo che a cura della parte istante il decreto venisse notificato unitamente al ri- (cfr.testo del decreto corso alle altre parti in causa nel fascicolo di primo grado). Nella udienza del 16 aprile comparve il difensore della controparte, avv. Marinello, ma non il difensore Aiello che doveva essere a conoscenza del decreto, di Z 4 cui aveva sollecitato la emanazione, per dovere di uf- ficio. L'avv. Marinello depositò la comparsa di costitu- venne rinviatazione e di risposta e la causa all'udienza collegiale. Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme processuali richiamate, posto che la nullità circa la mancata notizia della udienza di discussione è addebi- tabile alla condotta negligente del difensore del Pel- 11, e dunque la parte che ha determinato la nullità processuale non può avvalersene, essendo ciò precluso dal disposto del terzo comma dell'art.157 c.p.p. ( cfr.Cass.16 gennaio 1986 n. 1911) sul rilievo che la nullità deriva dallo omesso adempimento di un atto pro- cessuale della parte. Si aggiunge che il ricorso non impugna la pronuncia di inammissibilità per la mancata enunciazione dei mo- tivi di merito, sicchè anche per tale via resta preclu- sa la sua riproposizione con motivi di rito, per aggira- re la ormai definitiva inammissibilità, che costituisce re giudicata interna, rilevabile d'ufficio. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo le controparti svolto difese.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso, NULLA per le spese del giudizio 5 di cassazione. Roma 12 dicembre 2002 PresidenteIl Presidente A.Giuliano пироло I CANCELLIERE C noccio Battista Il relatore G.B. Petti Behzh 14 DEPOSITATO IN CANCELLE**“ Oggi 12 MAG. 2003 IL CANCELLIER Innocenze Bartis..