Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 335 cod. pen. tutela esclusivamente l'interesse pubblico a conservare l'integrità del vincolo cautelare apposto su determinati beni attraverso il sequestro penale o disposto dall'autorità amministrativa, cosicchè il privato danneggiato dal reato non può assumere la veste di persona offesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2017, n. 18182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18182 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
18 182-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.1431 Giorgio Fidelbo C.C. 12/10/2017 Stefano Mogini R.G.N. 21922/2017 Angelo Capozzi Fabrizio D'Arcangelo - Consigliere Relatore- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IN LI NR, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 14/04/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto con decreto l'archiviazione della notizia di reato di cui all'art. 335 cod. pen., oggetto del procedimento contro ignoti derivante dalla denuncia presentata da NR LI IN. Nell'ambito del procedimento penale che vedeva IN indagato anche per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen., era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una serie di beni dello stesso indagato;
a seguito del dissequestro e del mancato rinvenimento di 15 vassoi di argento, dei quali era stata disposta la restituzione, era stata presentata denuncia. ग 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IN, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le argomentazioni già contenute nell'atto di opposizione e contestando, in particolare, l'assunto, valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui IN non assumerebbe la veste di persona offesa rispetto al reato oggetto di indagine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il reato previsto dall'art. 335 cod. pen., così come quello di cui all'art. 334 cod. pen., tutela esclusivamente interessi pubblicistici e, in particolare, il buon andamento della pubblica amministrazione. La norma incriminatrice è predisposta in funzione dell'interesse pubblico - e non privato a conservare nella sua integrità il vincolo cautelare che, attraverso il sequestro penale, ovvero quello disposto dall'autorità amministrativa, viene apposto su determinati beni (sul tema, Sez. 6, n. 6009 del 1/03/1977, Guarino, Rv. 135855; Sez. 6, n. 3020 del 12/01/1993, Giarolli, Rv. 193606). Scopo del legislatore è quello di reprimere le condotte che, distogliendo dal loro vincolo i beni sequestrati, violano l'interesse della pubblica amministrazione ad una loro gestione secondo la legge. Tali considerazioni inducono ad attribuire al privato, conformemente a quanto ritiene la dottrina maggioritaria, solo la veste di soggetto danneggiato dal reato ma non anche quella di persona offesa. In tal senso si giustifica ampiamente la procedibilità d'ufficio del reato, atteso che il corretto funzionamento della P.A. continua ad essere affidato alla comminatoria di una sanzione criminale la cui concreta applicazione non può dipendere dalla volontà della persona eventualmente danneggiata dal reato. Ciò spiega, al tempo stesso, la diversa scelta operata dal legislatore in relazione all'art. 388 cod. pen., per il quale, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 88 I. 24 novembre 1981, n. 689, le fattispecie riguardanti le cose sottoposte a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo non sono più punibili ai sensi dell'art. 334 cod. pen., ma in base ai commi terzo e quarto dell'art. 388 cod. pen. In relazione alle condotte sussunte nell'art. 388 cod. pen., può infatti dirsi che, a differenza dell'art 334 cod. pen., in seguito all'attenuazione della rilevanza pubblicistica dell'offesa correlata a situazioni di pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la dimensione privatistica ha assunto un maggior peso 2 al punto da giustificare la procedibilità condizionata alla querela della persona offesa.
3. Dunque, ad LI NR IN non può essere riconosciuta la veste di persona offesa in relazione al reato oggetto del procedimento;
ne consegue l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e del conseguente ricorso per cassazione.
4. Dalla dichiarazione d'inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila) Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente C Giorgio Fidelbo Pietro Silvestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 APR 2018 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Fera 3