Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche normative introdotte all'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 dal D.L. n. 162 del 2005 (conv. con modd. in legge n. 210 del 2005) e dal D.L. n. 7 del 2007 (conv., con modd., in legge n. 41 del 2007), il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e l'obbligo di presentazione, in loro concomitanza, ad un ufficio o comando di polizia, devono essere obbligatoriamente irrogate dal giudice, tanto nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di atto dovuto, grava sul giudice l'obbligo di motivare solo sulla durata di dette statuizioni, ma non sulla sussistenza dei loro presupposti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 32553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32553 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/10
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 887
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 41648/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC DA N. IL 29/06/1989;
avverso la sentenza n. 116/2009 TRIBUNALE di MASSA, del 03/03/2009;
sentita la reazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG: il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3 marzo 2009, il Tribunale di Massa ha applicato a AC DE e ZE BA la pena concordata, condizionatamente sospesa, per il reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, comma 1 disponendo, a sensi dell?art. 6, comma 7, a carico degli imputati e per la durata di anni tre, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di determinate partite calcistiche e l?obbligo di presentarsi, in concomitanza con le stesse, al Comando di Polizia del luogo di residenza;
il Giudice ha dichiarato immediatamente esecutivi il menzionato obbligo e divieto. Per l?annullamento della sentenza, relativamente alla applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7 il AC ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e rilevando:
- che il divieto di accesso e l?obbligo di presentazione, in esito alla entrata in vigore della L. n. 41 del 2007, devono considerarsi sanzioni accessorie e, di conseguenza, non sono applicabili nel caso di irrogazione di pena a richiesta delle parti e di concessione della sospensione condizionale della stessa;
- che la previsione del D.L. n. 336 del 2001, art. 1, comma c (secondo la quale il divieto e l?obbligo in oggetto non sono esclusi in caso di sospensione condizionale della pena e di applicazione di pena su richiesta) e? stata soppressa in sede di conversione e non inserita in altre disposizioni: pertanto, valgono i principi generali dell?art. 166 c.p., comma 1 e dell?art. 445 c.p.p., comma 1;
- che, comunque, manca nel gravato provvedimento ogni motivazione sui presupposti necessari per la applicazione delle misure sanzionatorie;
- che l?obbligo di comparizione non avrebbe potuto essere dichiarato immediatamente esecutivo.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il testo della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7 (novellato con il D.L. n. 717 del 1994 conv. L. n. 45 del 1995) prevedeva, nello ultimo periodo, che il divieto e l?obbligo in questione non erano esclusi in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti e di sospensione condizionale della stessa.
Il D.L. n. 336 del 2001 inseriva due modifiche all?art. 6, comma 7, la prima, riguardante la durata della misura e, la seconda, era ripetitiva di quanto sopra precisato sulla possibilita? di applicare le misure anche nella ipotesi di ed patteggiamento e di sospensione condizionale della pena;
solo questo ultimo periodo non era convertito dalla L. n. 377 del 2001 stante la sue evidente superfluita? perche? si sovrapponeva una gia? esistente disposizione. Dopo questa modifica legislativa, era mutato il termine di durata della misura, ma era rimasto fermo il secondo periodo dell?art. 6, comma 7, cosi? come modificato dalla L. n. 45 del 1995, non soppresso.
Il D.L. n. 162 del 2005 conv. L. n. 210 del 2005 ed il D.L. n. 7 del 2007 conv. L. n. 41 del 2007 incidevano solo sul primo periodo della
L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7. In questo contesto normativo, si deve concludere che la previsione che estende il divieto e l?obbligo di cui trattasi alle ipotesi di pena concordata e sospensione della stessa sono rimasti costanti dalla entrata in vigore del D.L. n. 717 del 1994 conv. L. n. 45 del 1995. La conclusione e? confortata dalla circostanza che le novazioni legislative del 2005 e del 2007 limitano la modifica al primo periodo del comma 7, in tale modo appalesando che la norma ha un secondo periodo che continua ad essere operativo.
Quanto esposto supera la problematica, introdotta nell?atto di ricorso, relativa alla natura di pena accessoria della misura interdittiva e limitativa della liberta? personale dal momento che, qualunque sia la loro definizione giuridica, devono essere applicate anche nel caso in esame.
La L. n. 41 del 2007 (sostituendo le parole "puo? disporre" con "dispone") ha tolto ogni potere discrezionale al Giudice, che in precedenza gli era riconosciuto, in merito alla applicazione delle misure che, ope legis, devono essere disposte di conseguenza, trattandosi di atto dovuto, il Giudice non era gravato dall?obbligo di argomentare sui presupposti richiesti per le relative statuizioni, ma solo sulle ragioni della loro durata (tema sul quale vi e? una sintetica, ma congrua motivazione). La residua censura del ricorrente e? fondata in quanto il divieto di accesso ove si svolgono le competizioni agonistiche (che incide sulla facolta? di deambulazione del soggetto) e? immediatamente esecutivo, mentre non e? tale l?obbligo di presentarsi agli uffici di Polizia (che limita la liberta? personale dello interessato); tuttavia - avendo la statuizione, pur erronea, esaurito il suo effetto - non e?
riscontrabile un concreto interesse del ricorrente alla eliminazione del provvedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010