Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 32553
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Sentenza 15 giugno 2010

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Anche a seguito delle modifiche normative introdotte all'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 dal D.L. n. 162 del 2005 (conv. con modd. in legge n. 210 del 2005) e dal D.L. n. 7 del 2007 (conv., con modd., in legge n. 41 del 2007), il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e l'obbligo di presentazione, in loro concomitanza, ad un ufficio o comando di polizia, devono essere obbligatoriamente irrogate dal giudice, tanto nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di atto dovuto, grava sul giudice l'obbligo di motivare solo sulla durata di dette statuizioni, ma non sulla sussistenza dei loro presupposti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 32553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32553
    Data del deposito : 15 giugno 2010

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