Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 7523
CASS
Sentenza 19 maggio 2000

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In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art.419 cod.proc.pen. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art.179 cod.proc.pen. bensì rientra nel regime di cui all'art.180 cod.proc.pen.. Ciò in quanto mentre l'udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art.429 cod.proc.pen.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art.419 comma 7 cod.proc.pen. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art.429 comma 2 cod.proc.pen.) in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art.179 cod.proc.pen., quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 7523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7523
    Data del deposito : 19 maggio 2000

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