Sentenza 19 maggio 2000
Massime • 1
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art.419 cod.proc.pen. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art.179 cod.proc.pen. bensì rientra nel regime di cui all'art.180 cod.proc.pen.. Ciò in quanto mentre l'udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art.429 cod.proc.pen.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art.419 comma 7 cod.proc.pen. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art.429 comma 2 cod.proc.pen.) in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art.179 cod.proc.pen., quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. F. Marrone Presidente del 19.5.2000
1.Dott. C. Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " A. Colonnese " N. 873
3. " M. Rotella " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 29898/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SE FA in Chiaravalle Centrale 20.4.56 e RE IN in Roma 5.9.65
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 4.5.99. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dr. G. Veneziano che ha concluso per annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv.to F. Camminaro del foro di Roma. In fatto ed in diritto
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 26.6.98, dichiarava EL IN e SE FA responsabili dei reati di bancarotta fraudolenza documentale (capo a) e per distrazione (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, li condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ciascuno oltre pene accessorie.
La Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado assolveva gli imputati dal reato di bancarotta documentale (capo a) e rideterminava la pena in anni due di reclusione per ciascuno degli imputati.
Questi ultimi deducono con il primo motivo di ricorso la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica ad essi imputati del decreto di fissazione dell'udienza preliminare davanti al Gip. Con il secondo motivo di ricorso i prevenuti lamentano la omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità penale per il reato di bancarotta per distrazione.
Con il terzo motivo di ricorso deducono l'omessa valutazione da parte della corte di secondo grado di documentazione atta a dimostrare la impossibilità a giustificare il loro comportamento con il curatore fallimentare.
Con il quarto motivo di ricorso i prevenuti fanno valere l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Con il quinto motivo il solo SE deduce di essere stato condannato quale socio della società di persone fallita ma che nessuna motivazione è stata fornita circa la sua intromissione nella gestione della società.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Come ha, infatti, correttamente ritenuto il giudice di merito, in tema di udienza preliminare l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art. 419 cpp non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cpp bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 cpp. Ciò in quanto mentre l'udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 cpp), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 comma 7 cpp rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2 cpp) in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 cpp, quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato non è una citazione termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio. (cass. sez. 5 n. 9389/98). Se ne conclude che non avendo gli imputati dedotto a tempo debito la nullità in questione, la stessa non poteva essere fatta valere successivamente.
Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso si rivela infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza della distrazione in base al fatto che il bilancio societario evidenziava al 31.12.91 un residuo di cassa di 60 milioni circa oltre ad attrezzature ed arredi per circa 7 milioni di lire, beni che non sono stati rinvenuti dalla curatela. Le censure mosse dai ricorrenti a tale motivazione appaiono prive di pregio. La Corte d'appello ha infatti posto a base del proprio convincimento quanto dichiarato dal curatore in sede dibattimentale, a conferma della relazione redatta il 13.9.95, in merito al contenuto del bilancio del 1991 e tali dichiarazioni si riferiscono a documenti che hanno costituito diretta percezione da parte del curatore che poteva, quindi, testimoniarne con efficacia probatoria il contenuto. Inoltre, del tutto correttamente sotto il profilo logico è stato ritenuto che le somme di denaro ed i beni risultanti dal bilancio dovessero considerarsi esistenti al momento della dichiarazione di fallimento poiché la stessa sentenza in altra parte dà atto di alcune operazioni effettuate alla data 16.12.91 riferita come data prossima alla cessazione dell'attività imprenditoriale. Se ne deve dedurre che in modo del tutto coerente i giudici di merito hanno implicitamente ritenuto, in assenza di ulteriore documentazione contabile, che quelle riportate nel bilancio del 31.12.91 fossero le rimanenze sociali stante la intervenuta cessazione dell'attività della società. Se così non fosse, del resto, qualunque imprenditore insolvente potrebbe ad una certa data cessare la propria attività interrompendo ogni documentazione contabile e distrarre nelle more della dichiarazione di fallimento i propri beni sostenendo poi che al momento di tale dichiarazione non vi era la prova, stante il tempo trascorso, che i beni societari risultanti dalla precedente documentazione fossero effettivamente esistenti. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nessuna rilevanza ai fini del giudizio riveste la dedotta impossibilità degli imputati di giustificare il loro comportamento con il curatore fallimentare poiché ciò che conta è che gli stessi abbiano avuto modo di far valere le proprie difese nel processo. Anche il quarto motivo del ricorso si rivela infondato. Premesso infatti che il dolo nella bancarotta per distrazione è quello generico costituito dalla coscienza e volontà di compiere atti di distrazione, l'affermazione della sussistenza di tale elemento soggettivo contenuta nella sentenza appare sufficientemente motivate in base alla constatazione in parte implicita che chi sottrae dei beni non può non essere consapevole del significato delle proprie azioni di modo tale che la Corte territoriale ha affermato che non si poteva ragionevolmente dubitare della coscienza e volontà degli imputati di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia dell'integrità della garanzia patrimoniale per il soddisfacimento dei creditori.
Il quinto motivo, infine non è stato oggetto dei motivi di appello onde lo stesso non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000