Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
1 5622 /01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Aula B UFFICIO COPIE Richiesta copia studio RE P UB B L ICA dal Sig. IL SOLE 24 ORE Italian 1500 per diritti L. "1.7 APR. 2001 UPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.6139/99 Dott. Rosario De Musis Putaturo Donati V. Consigliere Re " Mario " Cron.12172 " Donato Figurelli Rep. " Giuseppe Cellerino "1 Ud. 1/3/2001 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CA ZZ,elett.dom.in Roma, via della Stazione di Monte Mario n.9 presso l'avv. Alessandra Gullo, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 991 INTIMATO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA -I.N.P.S.,in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom.in Roma, via della Frezza n.17,presso el'Avvocatura Centrale, rappresentato difeso 1 fle dagli avv.Mario Passaro, Fausto Maria Prosperi Valente, Carlo De Angelis, per procura in calce alla copia notificata del ricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 20 marzo 1998,n.55 (R.G.N.1412/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 1/3/2001,la Cons.Dr.Mario Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA ER, bracciante agricola, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Brindisi l'INPS e, deducendo che dal 1985 le era stata sospesa l'erogazione della pensione di invalidità riconosciutale nel luglio 1971 e che aveva invece diritto al suo ripristino, ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto a quel titolo dovuto. L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa precisando che alla ricorrente era stata revocata la pensione di invalidità dal giugno del 1983 per l'insussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge ai fini del riconoscimento dell'invalidità. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio il t Pretore, con sentenza del 5 luglio 1996, rigettava la domanda e la 2 decisione, su gravame dell'assicurata, veniva interamente confermata dal Tribunale locale con sentenza del 20 marzo 1998. La ER ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Istituto ha resistito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione ed dell'art.10 R.D.L. n.636 del 1939 inerronea applicazione relazione alla legge n. del 1975 nonché omessa ed insufficiente motivazione, si deduce che il Tribunale ha confermato la statuizione pretorile di rigetto della domanda volta al conseguimento della pensione di invalidità sulla base della sola 30-35%, espressa dalpercentuale del consulente tecnico d'ufficio, senza considerare che la incapacità di lavoro comportava un esame puntuale ed attento per la vicinanza alla soglia indennizzabile e,in ogni caso, anche la valutazione degli elementi extrapatologici (come la possibilità di collocamento nella zona), oltre al rischio di previsione per atti usuranti. Né tanto meno il Tribunale ha rilevato che il perito aveva espresso un parere ai sensi della legge n.222 del 1984, sulla base della capacità di lavoro e non di guadagno,e che andava posta la specificità della patologia tumorale in rapporto alla particolarità del lavoro di bracciante agricola e quindi ai lavori relativi a terreni accidentati con esposizione a perfrigerazioni e valutazione del rischio da sudorazioni onde la necessaria previsione per atti usuranti. 3 Il motivo va rigettato poiché le censure formulate sono prive del carattere di decisività. Il Tribunale, tenuto conto della invalidità della ER, determinata nella misura del 30-35% dal consulente tecnico d'ufficio,designato in primo grado,in base alle patologie riscontrate, ha accertato che l'assicurata-appellante non avrebbe considerarsi invalida né secondo la normativa vigentepotuto invalidità (1983), né all'epoca della revoca della pensione di secondo la disciplina attualmente in vigore. la normativa di cui al RDL n.636 del 1939 Per occorreva, infatti, che la capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle abitudini fosse ridotta in modo permanente a meno di metà, mentre per la legge n.222 del 1984 occorreva una riduzione in modo permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo. Orbene,a fronte di tale motivazione, sostanzialmente fondata ha su una duplice serie di autonomi argomenti,la ricorrente non indicato in che cosa il Tribunale avrebbe errato. Il ricorso va perciò rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. I Roma, 1 marzo 2001 LO, D DI BOL SA Consigliere est. Il Presidente S 0 A 1 , T RoparioPaparia ber Munis fille . 3 POSTA T ESA 3 R 5 'A SP . L L N I IM E N D 3 G DA -7 I O S -8 A N ESENTE E D 1 S IL CANCELLIERE 1 E I , Depositato in Ca A O E R G Cancelle O T G IS T IT E G L IR E M R E oggi, D A R L O P L U E IL CANCELLIERE D T I O N