Sentenza 30 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11299 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
19299 /02 Aula 'A' REPUB LIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 8936/00 Consigliere Cron. 28507 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 25/06/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IE OS;
- intimata avverso la sentenza n. 73/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/04/99 R.G.N. 271/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Aldo DE 3026 udienza del 25/06/02 dal -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 223 febbraio 1999 n. 73 il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere la indennità di accompagnamento a IE Rosa con decorrenza 1.1.1997. Avverso tale sentenza, depositata il 24.4.1999, ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 21.4.2000, il Ministero dell'Interno, con unico articolato motivo. L' intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Cost.; 101, 102, 103 c.p.c.; 4 L. 260/1958; 6, comma 5, 3, comma 5, 4, commi 1 e 2 D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, coordinati con l'art. 11 legge 24 dicembre 1993 n. 537; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva di esso Ministero dell'Interno. Posto che l'azione giudiziaria è stata promossa con ricorso depositato il 10.11.1995, il motivo non è fondato. In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per 3 la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione Inps e alle Regioni, ex art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'interno per क्रछ ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del tesoro s'impone solo ove l'attore O il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nell' art. 11 della legge n. 537 del 1993 citato, legge delega, e peraltro con le finalità di semplificazione di talecontrastante 4 disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost. (Cass. Sez. U.
3.8.2000 n. 529). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese, stante la contumacia della parte intimat.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 25 giugno 2002. 17 25 Jafikenm ak Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Marin IL CANC auce Depou s Artfranco Ass\ic-lp minin-ielasi RG 8937/2000 5