Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
A N IA L A IT E A C.C.76755 N IC L O I B Z B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U A P R T CAMPIONE CIVILE S 19 I / G A 4 E / I N. 76755 6 R . 2 R L . A L A R T A . D " NOME DEL POPOLO ITALIANO .P . U D B E B A L T I E T N R D A E RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 1 I I S 3 S Oggetto R C 1 E N E E . S T I N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 04619 /03 A A M Composta dagli Ill.m CRISTARELLA OREST NO Dott. Francesco R.G.N. 14361/01 .10435 - Presidente Cron. Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER FICO Rel. Consigliere C.C. Dott. Nino SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3210 -1-
contro
ZZ IDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOPSI, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 9/00 della Commissione iltributaria regionale di GENOVA, depositata 06/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/07/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Per un'occupazione acquisitiva di propri terreni, verificatasi tra il 1979 e il 1982, VA ZZ ha chiesto e ottenuto la condanna dell'Ente espropriante al risarcimento del danno, sulla cui seconda rata, versata il 28.7.1995, è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 11 della legge n.413/91. Deducendo la intassabilità della somma, per essersi l'accessione invertita verificata prima dell'1.1.1989, data a partire dalla quale era stata prevista l'operatività dell'art. 11 della legge n.413/91, la ZZ ha chiesto il rimborso della ritenuta, ex art.38 D.P.R. n.602/73, ed ha quindi impugnato il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza. La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione dell'art. 11 della legge n.413/91. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione E' ormai giurisprudenza consolidata della Corte che “in tema di imposte dirette sui redditi, la plusvalenza conseguita a seguito di risarcimento del danno da accessione invertita, corrisposto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n.413/91, è soggetta all'imposizione prevista dall'art.11 della stessa legge, ancorché il trasferimento del bene per occupazione acquisitiva sia avvenuto in epoca precedente al 31 dicembre 1988, rilevando, ai fini della imposizione delle plusvalenze da esproprio, unicamente la data della riscossione delle relative somme, che costituisce il presupposto impositivo, non anche la data della cessione volontaria o della emissione dei provvedimenti espropriativi o che accertino l'accessione invertita" (Cass.12882 del 1998; 1214, 1315, 2543, 9154, 10056, 14450, 14451, 14919 del 2000 e 2537 de41 2001). In applicazione di tale orientamento, e in assenza di nuovi elementi che possano indurre ad un ripensamento della questione, il ricorso va accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Spese compensate per la particolarità della questione.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 10. 7. 2002 CORTE Il cons. est. il presidente Сат ива Олена شا ل 10 U IL. CANCELLIERE C E R S Arnals Clon MDR-1003 27 MAR. DEPOSITAT IL/CANCELLERE C1 Oggi Amgido Olsaio Acid